CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo
sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro
in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le
questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole
dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in
particolare: Š il diritto di ogni individuo di
essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli
rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di
accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto
professionale,
- l'obbligo per l'amministrazione di
motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al
risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi
alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa
lingua.