Prassi operativa
Le irregolarità
riscontrate nellambito dellautocontrollo devono essere
comunicate al Servizio veterinario che provvede ad adottare i
provvedimenti ritenuti necessari anche in rapporto alle risoluzioni
definite nelle procedure di lavorazione e già attuate
dallimpresa.
Il Servizio Veterinario procede al campionamento ufficiale dei
prodotti nellambito di programmi di vigilanza dellAzienda
Sanitaria ASL e nei casi in cui sospetti o accerti linosservanza
delle procedure definite nellambito del programma di autocontrollo.
Il campionamento ufficiale dei prodotti avviene nel rispetto
delle norme relative al controllo ufficiale e, in particolare,
della Legge 123/92 e del D.M. 16 dicembre 1993 per le analisi
microbiologiche sui prodotti deteriorabili e della Legge 283/62
e DPR 327/80 per le analisi chimiche. Le attrezzature da impiegare
nel campionamento ufficiale dei formaggi ed il metodo di prelevamento
e preparazione dei campioni sono definiti dal Decreto Ministeriale
21/4/86.
Il sistema di campionamento e di analisi previsto dal DPR 54/97
riguarda, invece, esclusivamente il monitoraggio delle procedure
di lavorazione svolto nellambito dellautocontrollo
e non il controllo ufficiale eseguito dagli organi di vigilanza
negli stabilimenti di produzione e nei punti di vendita e somministrazione
di prodotti alimentari.
Per gli accertamenti microbiologici in autocontrollo sui prodotti
a base di latte al momento delluscita dallo stabilimento
di produzione il DPR 54/97 prevede i seguenti criteri analitici,
differenziati in rapporto alla pericolosità dei microrganismi
ed al significato della loro presenza:
- criteri
obbligatori per i germi patogeni Listeria monocytogenes e Salmonella
specie;
- criteri
analitici per germi indicatori di carenze di igiene (Staphylococcus
aureus ed Escherichia coli);
- linee
direttrici per germi indicatori (coliformi e tenore di germi).
I controlli analitici sui prodotti a base di latte nellambito
dellautocontrollo si eseguono su 5 unità campionarie
(fatta eccezione per il latte in polvere, per il quale sono previste
10 unità campionarie) e, con esclusione per Listeria monocytogenes
e per Salmonella spp. (obbligo di assenza), sono previste, su
2 unità campionarie, tolleranze oltre i limiti ritenuti
soddisfacenti (indicati con la lettera m) ma entro limiti massimi
di accettabilità (indicati con la lettera M).
Nel caso in cui si riscontrino valori non conformi a quelli riportati
nelle tabelle, limpresa di produzione, oltre a darne comunicazione
al veterinario ufficiale, ha lobbligo di assumere i seguenti
provvedimenti:
in
caso di presenza di germi patogeni
- blocco immediato della commercializzazione dei prodotti;
- ritiro
dal mercato dei prodotti dello stesso lotto;
- revisione
delle procedure di lavorazione e revisione del programma
di autocontrollo.
In caso
di presenza di germi indicatori di carenze di igiene non enterotossici
e non produttori di tossine:
- revisione
delle procedure di lavorazione e revisione del programma
di autocontrollo.
In
caso di presenza di germi indicatori di carenze di igiene enterotossici
o produttori di tossine
(es.
E.coli O157, ceppi di Staphilococcus aureus enterotossigeni):
- blocco
immediato della commercializzazione dei prodotti;
- ritiro
dal mercato dei prodotti dello stesso lotto;
- revisione
delle procedure di lavorazione e revisione del programma
di autocontrollo.
In
caso di non conformità alle linee direttrici riguardanti
i coliformi a 30°C ed il tenore di germi
- revisione
delle procedure di lavorazione e revisione del programma
di autocontrollo.
Nellambito del campionamento ufficiale dei prodotti
a base di latte è prevista lassenza di Salmonella
specie e di Listeria monocytogenes in 25 grammi; per quanto concerne
invece gli altri microrganismi possono essere utilizzati orientativamente
i valori guida forniti dallIstituto Superiore di Sanità.
Criteri per la predisposizione dei programmi di autocontrollo
Nel
solco della strada intrapresa ormai da alcuni anni dallUnione
Europea i produttori sono chiamati ad assicurare la qualità
igienico sanitaria dei loro prodotti adottando procedure di lavoro
documentate, predisposte a seguito di una accurata analisi dei
rischi.
Il sistema, noto come HACCP, è alla base dei programmi
di autocontrollo che ogni singola azienda deve avere per poter
commercializzare i propri prodotti; si tratta di un metodo di
lavoro nuovo basato sullapplicazione dei moderni principi
dellorganizzazione aziendale e che prevede alcuni passaggi
comuni a tutte le imprese, con una successiva differenziazione
in rapporto alla tipologia delle strutture aziendali, dei prodotti
e della gestione.
Nella prima fase, di carattere descrittivo, il titolare dellimpresa
documenta i requisiti strutturali del proprio
stabilimento (planimetria, destinazione duso dei locali,
caratteristiche costruttive, tecnologie presenti ecc.) e la propria
attività (materia prima impiegata, tipologia dei prodotti
ottenuti, flussi di lavorazione, spostamenti interni di macchine,
prodotti e personale ecc.).
Successivamente, in rapporto alla descrizione dellattività
svolta, devono essere individuati i punti della lavorazione che
richiedono una particolare cura ed attenzione ai fini della prevenzione
dei rischi per la salute del consumatore; per ognuno di essi
(punti critici), limpresa deve indicare quali sono le misure
di prevenzione e di controllo che intende adottare per eliminare
o ridurre il rischio e le procedure da mettere in atto nel caso
in cui la produzione non risulti conforme ai parametri di sicurezza
e di sanità definiti dallimpresa e/o stabiliti dalla
legge.
Le linee guida emanate dalla Regione Lombardia costituiscono un valido
contributo per la corretta attuazione dellautocontrollo
nelle imprese alimentari.
Tutte le imprese soggette a riconoscimento CEE ai sensi del DPR
54/97 sono altresì tenute ad avviare le procedure per
lattivazione di programmi di autocontrollo da sottoporre
alla validazione del veterinario Ufficiale che ha la responsabilità
dei controlli presso lo stabilimento.
Per ladeguamento
alle norme di derivazione comunitaria le Associazioni dei produttori
ed i Consorzi di valorizzazione possono svolgere un importante
opera di sensibilizzazione e di consulenza ai piccoli stabilimenti
artigianali che, oltre alla vendita diretta al consumatore finale,
intendano affacciarsi sul mercato della commercializzazione a
terzi. |