Normativa
igienico sanitaria per la trasformazione del latte in prodotti venduti a
figure commerciali diverse dal consumatore finale
A chi si rivolgono le pagine di questa scheda
- Alle aziende
che producono latte, lo lavorano in proprio e rivendono i prodotti a grossisti,
commercianti, mense pubbliche, ristoranti, altri caseifici, cioè
figure diverse dal consumatore finale.
- Ai caseifici
artigianali (meno di 2 milioni di litri di latte lavorato all'anno), che
acquistano latte da produttori e vendono anche a soggetti diversi dal consumatore
finale.
Le
nuove norme igienico sanitarie per la lavorazione e trasformazione del latte
Con lapplicazione
della nuova normativa sulla produzione del latte e dei prodotti a base di
latte (DPR 54/97), sono state introdotte nuove regole per gli stabilimenti
che, in sintesi, possiamo così evidenziare:
- ogni struttura
di lavorazione del latte (caseificio, laboratorio artigianale, centro di
raccolta, struttura di stagionatura, porzionatura, etc.), già in
attività, è tenuta ad ottenere il rinnovo dellautorizzazione
sanitaria ai sensi della norma europea entro il 31.12.97;
- lautorizzazione
sanitaria, rilasciata dalla Regione Lombardia, è vincolata al possesso
di una serie di requisiti igienico sanitari delle strutture di lavorazione,
allidoneità del personale addetto, ed allattivazione
di un piano di autocontrollo;
- considerate
le differenze tipologiche e produttive degli stabilimenti, la nuova norma
prevede la possibilità di concedere alcune deroghe in rapporto alla
quantità di latte lavorato ed al tipo di produzione (formaggi freschi,
stagionati, etc.)
Indice
della sezione
3.1
I contenuti della normativa
3.2
Le deroghe per le diverse tipologie aziendali
3.3
Controllo sanitario dei prodotti a base di latte ed autocontrollo |