PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Campo di applicazione
Il presente CCNL. si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali di cui allaccordo quadro del 2 giugno 1998, dal Comune di Campione dItalia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dallaccordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, lA.RA.N. stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dellart. 13 del CCNL del 6.7.1995;
d) concertazione ed informazione.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
Vedi Interpretazione Autentica (in attesa di sottoscrizione definitiva) |
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui allart. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dallart. 17.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nellart. 15, per le finalità previste dallart. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui allart. 17, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nellart. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dellambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per lattuazione degli adempimenti rivolti a facilitare lattività dei dipendenti disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dallart. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nellart. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per lattuazione della riduzione dorario di cui allart.22;
l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dellart. 35 del D.Lgs. 29/93;
m) criteri generali per le politiche dellorario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dallart. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data..........:
4. Fermi restando i principi dellautonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dallart. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dallinizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e) , f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dallart. 15, comma 5, e dallart. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo
1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in ununica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. Lutilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. Lente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, lipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, lorgano di governo dellente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere allA.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.1995 conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun ente del contratto collettivo decentrato integrativo di cui al presente articolo.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti di minori dimensioni demografiche, nonché le IPAB prive di dirigenza, può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli dintesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e lANCI e lUNCEM, da definirsi in sede regionale o provinciale oppure di comunità montane o di consorzi ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali. A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
- la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per lautorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulle compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con i vincoli di cui allart.5.
3. Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti di indirizzo.
Informazione
Lente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui allart. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, lorganizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, linformazione deve essere preventiva.
Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per linnovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dallart. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
Nei casi di cui allart. 19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua per le materie previste dallart.16, comma 2, del CCNL. stipulato il ......... e per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna.
f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dellart. 6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
CAPO II
I soggetti sindacali
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dellaccordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dallart. 10, comma 2, dellaccordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dallart.10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dallart. 10, comma 1, del medesimo accordo.
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dallart. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dellassistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
PARTE SECONDA
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Incrementi tabellari
Gli stipendi tabellari derivanti dalla applicazione dellart. 1 del CCNL del 16.7.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL del 31.03.99, sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate lindennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
Effetti dei nuovi stipendi
Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui allart. 12 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennità premio di servizio, dellindennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dallart. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Salvo diversa espressa previsione del CCNL. del 6.7.1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dallart.12 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti sugli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
3. Al personale della ex ottava qualifica che ne abbia già beneficiato, è conservato, negli attuali importi, nellambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso riconosciuto dallart. 69, comma 1, del DPR n. 268/1987.
Lavoro straordinario
Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dallanno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nellanno 1998, al fondo di cui allart. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo lapplicazione dellart.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nellart. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dellart.15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte allanno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario leffettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nellart.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dallapplicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui allart.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
5. E consentita la corresponsione da parte dellISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dellorario ordinario di lavoro.
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.03.99 nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, lefficienza e lefficacia dei servizi, le seguenti risorse:
Il testo
è stato del sub. d) è stato sostituito dall'art.
4 del CCNL 2° biennio 2000-2001, che così recita: d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
|
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dellente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano leventualità dellintegrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all1,2 % su base annua, del monte salari dellanno 97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge lapprovazione dellipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dallente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nellambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui allart. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche lentità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nellambito delle capacità di bilancio.
Norme programmatiche
A decorrere dall 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nellambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in unapposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine lARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione.
Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi dellart. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del 31.03.99, a decorrere dall1.1.2001, il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso dello stesso. (Vedi dichiarazione congiunta n.4 delle "Code Contrattuali)
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Le risorse di cui allart.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui allart. 15 sono utilizzate per:
3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dallart. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi . Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dellart.10 del medesimo CCNL del 31.03.99.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dellart. 7, comma 2 del CCNL del 31.03.99.
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dellanno successivo.
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino allattuazione della disciplina dellart.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; lutilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui allart. 16, commi 1 e 2, del CCNL. del 31.03.99.
7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dallart.44 della legge n.449/97 e dallart. 34 del D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dellindennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso lutilizzo delle risorse correlate alla disciplina dellart. 22, comma 2, del DPR 333/90.
Collegamento tra produttività ed incentivi
La attribuzione dei compensi di cui allart.17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Finanziamento degli oneri di prima attuazione
1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dallart. 7, commi 3 e 4 e dallart.12, comma 4, del CCNL del 31.03.99, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nellart. 2, comma 2 del CCNL. del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per lanno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.
2. Agli oneri derivanti dal pagamento delle prime tre mensilità degli incrementi tabellari previsti dallart.12, comma 1, del presente contratto, con decorrenza dall1.7.1999, si fa fronte con le risorse finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno già destinato alle spese per il trattamento economico del personale per lanno 1999, secondo la programmazione triennale dei fabbisogni, e senza necessità di ulteriori integrazioni.
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dellarea delle posizioni organizzative
1. La disciplina dellart. 18 della legge 109/1994 e dellart. 69, comma 2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dellart. 9 del CCNL del 31.03.99
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti classificati nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribuzione di posizione può variare da un minimo di 6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti delle risorse del fondo previsto dallart. 17, comma 2 lett. c).
3. L'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, continua a trovare applicazione, dalla data di conferi- mento dell'incarico, nei confronti del personale dell'area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli artt .8-11 del CCNL del 31.3.1999.
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dellart. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dallart.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dellart.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dellart.17.
3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dallart. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento allatto dellinquadramento.
TITOLO V
Riduzione di orario
Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dellart. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dellefficienza e dellefficacia delle attività istituzionali ed in particolare allampliamento dei servizi allutenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dallapplicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nellambito delle competenze loro attribuite dallart. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
3. La articolazione delle tipologie dellorario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui allart. 4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
Sviluppo delle attività formative
1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra laltro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per levoluzione professionale e per lacquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. Laccrescimento e laggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare lautonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante lottimizzazione delle risorse dellUnione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal Protocollo dintesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nellesercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nellesercizio successivo per le medesime finalità.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una quota delle risorse di cui al comma 2 può essere destinata alle finalità previste dallart. 35 bis, comma 5, del D.Lgs. 29/93.
4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli ambiti territoriali definiti ai sensi dellart. 6 possono associarsi per realizzare iniziative formative di comune interesse.
TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Norma di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede sindacale nonché quelle di arbitrato relative alle controversie individuali di lavoro.
2. Le parti si impegnano altresì a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la regolamentazione dei seguenti istituti:
a) forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, tenuto conto di quanto previsto dallart. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dallart. 4 della legge 191/98, in coerenza con i principi desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel lavoro privato.
b)il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
c) turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, reperibilità ed altri istituti aventi riflesso sul trattamento economico accessorio, ivi compreso quello del personale educativo degli asili nido;
d) nellassoluto rispetto della quantità dei servizi erogati e senza aggravi di costo, lorario:
e) le problematiche del personale dellarea di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/87 ovvero anche successivamente, a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, fermo restando quanto previsto nellart. 7, comma 5, del CCNL del 31.03.99;
f) il completamento della disciplina delle mansioni superiori prevista dallart. 56 del D. Lgs. n. 29/93, per la parte demandata alla contrattazione;
g) il trattamento economico del personale in distacco sindacale
2. Le parti si impegnano a ridefinire entro il 30.4.1999 la regolamentazione di tutti gli altri istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro per i quali si applica, in via transitoria, lart.26.
Monitoraggio e verifiche
Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che lente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, lANCI, lUPI, lUNIONCAMERE, lUNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sullandamento della contrattazione e delle controversie individuali.
Disposizioni transitorie e particolari
In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nellart.24, la regolamentazione di cui allart. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 29/93 degli istituti e delle materie non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi dello stesso decreto legislativo, è quella contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 93/1983.
2. Fino allattuazione di quanto previsto dallart.24, resta confermata la disciplina delle indennità previste dal commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2 e 3 dellart. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL del 6.7.1995 .
3. Il personale degli enti del comparto, assegnato alle segreterie della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dellart.10 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarità a fruire integralmente della disciplina sul trattamento economico fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di pari categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza anche per le quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di missione.
4. Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
Norma di collegamento alla legislazione regionale.
I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali di recepimento dei medesimi accordi.
Disapplicazioni
Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in data.........sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;
allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
art. dal 3 all8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3 dellart.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1.
AUMENTI MENSILI |
|||
CATEGORIE |
POSIZIONI ECONOMICHE |
dal 01.11.1998 |
dal 01.07.1999 |
ex VIII livello | Categoria D |
54.000 |
45.000 |
ex - VII livello | Categoria D |
54.000 |
45.000 |
ex - VI livello | Categoria C |
42.000 |
35.000 |
ex - V livello | Categoria B |
40.000 |
33.000 |
ex - IV livello | Categoria B |
40.000 |
33.000 |
ex - I II - III livello | Categoria A |
36.000 |
30.000 |
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
Categoria D |
D1 18.719.000 |
D2 1.900.000 |
D3 23.915.000 ................... 3.296.000 |
D4 1.733.000 |
D5 2.000.000 |
|
Categoria C |
C1 16.275.000 |
C2 800.000 |
C3 829.000 |
C4 1.100.000 |
||
Categoria B |
B1 13.345.000 |
B2 536.000 |
B3 14.889.000 ................... 1.008.000 |
B4 444.000 |
B5 547.000 |
B6 600.000 |
Categoria A |
A1 12.129.000 |
A2 400.000 |
A3 503.000 |
A4 500.000 |
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
Categoria D |
D1 19.259.000 |
D2 1.900.000 |
D3 24.455.000 ................... 3.296.000 |
D4 1.733.000 |
D5 2.000.000 |
|
Categoria C |
C1 16.695.000 |
C2 800.000 |
C3 829.000 |
C4 1.100.000 |
||
Categoria B |
B1 13.741.000 |
B2 536.000 |
B3 15.285.000 ................... 1.008.000 |
B4 444.000 |
B5 547.000 |
B6 600.000 |
Categoria A |
A1 12.489.000 |
A2 400.000 |
A3 503.000 |
A4 500.000 |
Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle posizioni economiche al 1.11.1998
D |
D1 18.623.000 |
D2 20.523.000 |
D3 23.915.000 ................... 23.915.000 |
D4 25.648.000 |
D5 27.648.000 |
|
C |
C1 16.275.000 |
C2 17.075.000 |
C3 17.904.000 |
C4 19.004.000 |
||
B |
B1 13.309.000 |
B2 13.845.000 |
B3 14.889.000 ................... 14.889.000 |
B4 15.333.000 |
B5 15.880.000 |
B6 16.480.000 |
A |
A1 12.129.000 |
A2 12.529.000 |
A3 13.032.000 |
A4 13.532.000 |
Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle posizioni economiche al 1.7.1999
D |
D1 19.079.000 |
D2 20.979.000 |
D3 24.455.000 ................... 24.455.000 |
D4 26.188.000 |
D5 28.188.000 |
|
C |
C1 16.695.000 |
C2 17.495.000 |
C3 18.324.000 |
C4 19.424.000 |
||
B |
B1 13.681.000 |
B2 14.217.000 |
B3 15.285.000 ................... 15.285.000 |
B4 15.729.000 |
B5 16.276.000 |
B6 16.876.000 |
A |
A1 12.489.000 |
A2 12.889.000 |
A3 13.392.000 |
A4 13.892.000 |
Le parti, in sede di confronto per la definizione dellintesa di cui allart. 16 del presente CCNL, simpegnano ad analizzare la situazione degli enti in condizione di deficit strutturale, anche in relazione ad eventuali modifiche legislative intervenute.
Le parti concordano che nellambito delle iniziative per lindividuazione e collocazione dei profili professionali, in sede di attuazione della disciplina sul nuovo sistema di classificazione del personale, devono essere espressamente definiti e valorizzati quelli destinati allo svolgimento delle attività degli Enti nei riguardi dei cittadini.
Le parti sottolineano la necessità che gli enti provvedano ad un sollecito adempimento del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del D.Lgs. 29/93 e 39, 40 e 41 del D.Lgs. 77/95 relativamente all istituzione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. Le parti sottolineano, altresì, che il perdurante inadempimento potrebbe anche essere considerata come fonte di responsabilità per la ritardata applicazione ai dipendenti dei benefici economici connessi a tale ritardo.
Le parti concordano sullopportunità che gli enti assumano tutte le iniziative organizzative necessarie per dare effettiva applicazione alla disciplina sullEURO (moneta unica europea) con riferimento allerogazione del trattamento economico del personale.
Le parti, in sede di confronto per la stipulazione del CCNL da sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano ad individuare una forma sperimentale di previdenza sanitaria integrativa a partire dalle Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dellOIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere allimpegno delle istituzioni internazionali e del Governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese fornitrici degli enti del comparto che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dellOIL ed in particolare della Convenzione 1138 sulletà minima, inserendo apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano il principio dellassoluto rispetto delle singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.
In riferimento alle problematiche relative alla Polizia Municipale e Locale, le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIST CISL, UIL EE.LL., FNEL-UGL, DICCAP-SULPM-CONFSAL, C.S.A. ribadiscono il loro impegno, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 27 lettera e) e dal presente CCNL e in coerenza con quanto sancito dall'art. 7 c. 5 del CCNL sulla classificazione, di razionalizzare l'ordinamento professionale del settore, evitando l'appiattimento professionale e retributivo delle figure di coordinamento e controllo.
Inoltre si ribadisce la necessità di giungere in tempi brevi ad una definizione del ruolo della Polizia Municipale e Locale all'interno del Comparto autonomie locali, tesa a sottolineare la specificità e peculiarità delle attività svolte a livello territoriale, giungendo ad una adeguata e coerente strumentazione contrattuale che sappia cogliere la complessità degli interventi e delle competenze richieste agli operatori del settore, disegnando un modello in grado di rispondere, nel contempo, sia alle sollecitazioni che provengono dai bisogni dei cittadini, sia dando un giusto riconoscimento alle esigenze professionali ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il CCNL deve prevedere in relazione alle caratteristiche della Polizia Municipale e Locale, una norma di impegno rivolta alle Amministrazioni locali in direzione della piena applicazione della norma del Codice della Strada che istituisce la patente di servizio per i servizi di Polizia Stradale.
Il CCNL analogamente dovrà definire precise regole di utilizzo delle risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del Codice della Strada.