Comma 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Comma 58. . La trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente
entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata
l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto
termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui
l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti
un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio
svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione
comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento
motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La
trasformazione non può essere comunque concessa qualora
l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere
con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto,
inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione
nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni
di cui al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di
sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con
esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le
modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono
stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
Comma 58bis. Ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le
amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare
le attività che in ragione della interferenza con i compiti
istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I
dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per
conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza.(1)
(1) Comma
aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
Comma 58ter. Al fine di consentire la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, il limite percentuale della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unità (1)
(1) Comma
aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
Comma 59. I risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota
pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata
per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la
mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle
disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore
quota del 20 per cento è destinata, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata,
al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I
risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità
costituiscono ulteriori economie di bilancio.