Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Legge quadro in materia di lavori pubblici.
(omissis)
ART. 18.
Incentivi per la progettazione
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente
omogeneo delle diverse categorie interessate, puņ essere
individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla
costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale
dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora
esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della
medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate
sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di
progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad
apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
(omissis)