- ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER
IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
-
- ART.1
- OBIETTIVI E FINALITA'
- 1. Le parti con il presente accordo
intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla
elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
- 2. A tal fine il presente accordo
è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare
le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti
organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
- 3. La dizione
"amministrazioni, aziende ed enti " usata per
indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite
le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà
sostituita dal termine "amministrazioni" . Le
"sedi o strutture periferiche" delle medesime
individuate dai contratti collettivi nazionali come
livelli decentrati di contrattazione collettiva sono
indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture
amministrative interessate". Le "associazioni
sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate
come "associazioni sindacali rappresentative".
- 4. Nel testo del presente accordo
ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo
del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati,
integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396
e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del
d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L
del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione
"d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
- 5. Le rappresentanze sindacali
unitarie del personale sono indicate come RSU.
- 6. Il regolamento di cui alla
seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
- 7. Il CCNL quadro sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi,
nonchè delle altre prerogative sindacali stipulato
il........, nel testo è indicato come "CCNL quadro
del..........)
- PARTE PRIMA
- MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI
FUNZIONAMENTO
- DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE
- ART. 2
- AMBITO ED INIZIATIVA PER LA
COSTITUZIONE
- 1. Le associazioni sindacali
rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano
formalmente aderito al presente accordo possono
promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali
unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15
dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di
sedi o strutture periferiche, i predetti organismi
possono, altresì, essere promossi dalle stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai
contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa.
- 2. Oltre alle associazioni
sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per
l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni
sindacali, purché costituite in associazione con proprio
statuto e aderenti al presente accordo.
- 3. Nella prima applicazione del
presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il
30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il
20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro
il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le
normali cadenze previste nel regolamento di cui alla
parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate
nel calendario allegato, di norma in una sola giornata,
salvo che particolari situazioni organizzative non
richiedano il prolungamento delle operazioni di voto
anche nella giornata successiva. In prima applicazione
del presente accordo, l'adesione da parte delle
associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle
confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il
30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia
certificazione. Le associazioni affiliate a
confederazioni che non hanno sottoscritto il presente
accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui
al comma 4.
- 4. Entro cinque giorni dalla
stipulazione del presente accordo, le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti
in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le
altre organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di
avviare trattative per regolamentare mediante appositi
accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti
indicati nel comma 6 al fine di facilitare la
costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella
provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle
d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può
essere integrato con un accordo stipulato da soggetti
abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi
dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
- 5. Gli aspetti eventualmente da
integrare o modificare con gli accordi di comparto
riguardano i seguenti punti:
- a) la costituzione o particolari
forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i
dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,
anche prevedendo la costituzione di un'unica
rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel
caso di amministrazioni che occupino sino a 15
dipendenti;
- b) la eventuale costituzione di
organismi di coordinamento tra le RSU ;
- c) le modalità applicative per
garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU
alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una distinta
disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto
della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di specifici collegi
elettorali;
- d) l'adattamento alle obiettive
esigenze organizzative del comparto della quantità dei
rappresentanti nonchè delle sedi ove eleggere le RSU,
tenuto conto anche delle problematiche connesse al
d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto
stabilito dalla legge 300/1970.
- ART. 3
- COSTITUZIONE DELLE RSU
- 1. Alla costituzione delle RSU si
procede mediante elezione a suffragio universale ed a
voto segreto con il metodo proporzionale tra liste
concorrenti.
- 2. Nella composizione delle liste
si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere
nonché una puntuale applicazione delle norme
antidiscriminatorie .
- ART. 4
- NUMERO DEI COMPONENTI
- 1. Il numero dei componenti le RSU
non potrà essere inferiore a :
- a) tre componenti nelle
amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) tre componenti ogni 300 o
frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che
occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a
3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.
a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- c) tre componenti ogni 500 o
frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 3000.
- ART. 5
- COMPITI E FUNZIONI
- 1. Le RSU subentrano alle RSA o
alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque
denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei
diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio
delle competenze contrattuali ad esse spettanti
- 2. Fermo rimanendo quanto previsto
dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di
comparto possono disciplinare le modalità con le quali
la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o
da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
- 3. Nella contrattazione collettiva
integrativa, i poteri e le competenze contrattuali
vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
relativo CCNL. di comparto.
- 4. In favore delle RSU sono,
pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
- a) diritto ai permessi retribuiti ;
- b) diritto ai permessi non
retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del
.......;
- c) diritto ad indire l'assemblea
dei lavoratori ;
- d) diritto ai locali e di
affissione secondo le vigenti disposizioni.
- ART. 6
- DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA'
SINDACALI E TUTELE
- 1. Le associazioni sindacali
rappresentative restano esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il
contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44,
comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime
associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro
ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli
artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi
stipulato il........
- 2. In favore delle associazioni
sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi,
complessivamente. i seguenti diritti:
- a) diritto ai distacchi ed
aspettative sindacali;
- b) diritto ai permessi retribuiti ;
- c) diritto ai permessi retribuiti
di cui all'art. 11 del CCNL quadro del ..........
- d) diritto ai permessi non
retribuiti;
- e) diritto ad indire, singolarmente
o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante
l'orario di lavoro.
- f) diritto ai locali e di
affissione secondo le vigenti disposizioni.
- DURATA E SOSTITUZIONE
NELL'INCARICO
- 1. I componenti della RSU restano
in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente con esclusione della prorogabilità.
- 2. In caso di dimissioni di uno dei
componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non
eletti appartenente alla medesima lista.
- 3. Le dimissioni e conseguenti
sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere
un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere
al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal
presente Regolamento.
- 4. Le dimissioni devono essere
formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data
comunicazione al servizio di gestione del personale,
contestualmente al nominativo del subentrante, e ai
lavoratori, mediante affissione all'albo delle
comunicazioni intercorse con le medesime.
- ART. 8
- DECISIONI
- 1. Le decisioni relative
all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei
componenti.
- 2. Le decisioni relative
all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai
rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie
del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di
contratti collettivi nazionali di comparto.
- ART. 9
- INCOMPATIBILITA'
- 1. La carica di componente della
RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in
organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o
movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono
quelle previste dagli statuti delle rispettive
organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi
momento di situazioni di incompatibilità determina la
decadenza della carica di componente della RSU.
- ART. 10
- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- 1. Le associazioni sindacali di cui
all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla
elezione della RSU, rinunciando formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
- 2. Le associazioni sindacali del
comma 1, possono comunque conservare o costituire
terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di
cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle
stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti
di competenza delle associazioni e conservano le tutele e
prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
- 3. Le associazioni sindacali
rappresentative che non abbiano aderito al presente
accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con
tutte le loro prerogative.
- ART. 11
- NORMA TRANSITORIA
- 1. In via transitoria, le RSU,
anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica
fino all'insediamento dei nuovi organismi.
- ART.12
- ADEMPIMENTI DELL'ARAN
- 1. Entro dieci giorni dalla
stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle
pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee
istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di
queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si
sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere
possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
- 2. Al fine di consentire una
corretta rilevazione dei dati elettorali necessari
all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a
livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché
per ottenere una omogenea documentazione è allegata al
presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi
delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da
soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di
competenza dell'ARAN.
- 3. Le amministrazioni pubbliche
dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di
cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via
fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota
scritta.
- ART 13
- NORMA FINALE
- 1. In caso di sopravvenienza di una
disciplina legislativa sulla materia del presente
accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle
nuove disposizioni.
- PARTE SECONDA
- Regolamento per la Disciplina
deIl'elezione della RSU
- ART.1
- MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
- 1. Con cadenza triennale , almeno
tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di
cui al presente accordo, le associazioni sindacali
rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente,
assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro
rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento
delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni
sindacali citate ne danno comunicazione al personale
interessato mediante affissione nell'apposito albo
dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata
comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in
scadenza di mandato.
- 2. I termini per la presentazione
delle liste e per la istituzione della Commissione
elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1.
L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è
coincidente con l'orario di chiusura degli uffici
abilitati alla ricezione delle liste.
- 3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono
rielette su iniziativa delle associazioni sindacali
rappresentative nei termini concordati con
l'amministrazione a livello locale. Esse restano in
carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
(Vedi
anche interpretazione autentica del Comma)
- ART. 2
- QUOZIENTE NECESSARIO PER LA
VALIDITA' DELLE ELEZIONI
- 1. Le organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti il presente regolamento nonchè le
pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
- 2. Le elezioni sono valide ove alle
stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori
aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento
del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro
30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle
seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei
successivi 90 giorni.
- ART. 3
- ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
- 1. Hanno diritto a votare tutti i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data
delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di
comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola
hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato
con incarico annuale.
- 2. Sono eleggibili i lavoratori
che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
sia tempo pieno che parziale.
- ART. 4
- PRESENTAZIONE DELLE LISTE
- 1. All'elezione della RSU possono
concorrere liste elettorali presentate dalle:
- a) associazioni sindacali
rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL
quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano
sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
- b) altre associazioni sindacali
formalmente costituite con proprio statuto ed atto
costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo
ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di
cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
- 2. Per la presentazione delle liste
alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un
numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei
dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti
e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di
maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una
sola lista a pena di nullità della firma apposta.
- 3. Non possono presentare proprie
liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle
rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono
essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di
più organizzazioni sindacali rappresentative o non
rappresentative salvo il caso che esse non versino
nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un
nuovo soggetto sindacale.
- 4. Non possono essere candidati
coloro che hanno presentato la lista né i membri della
commissione elettorale.
- 5. Ciascun candidato può
presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo
divieto un candidato risulti compreso in più di una
lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle liste
e prima di procedere all'affissione delle stesse,
inviterà il lavoratore interessato ad optare per una
delle liste, pena l'esclusione della competizione
elettorale.
- 6. Il numero dei candidati per
ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il
numero dei componenti la RSU da eleggere.
- 7. Le firme dei presentatori delle
liste devono essere autenticate dal responsabile della
gestione del personale della struttura amministrativa
interessata. I presentatori delle liste garantiscono
sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai
lavoratori
- ART. 5
- COMMISSIONE ELETTORALE
- 1. Al fine di assicurare un
ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole amministrazioni sede di votazione viene
costituita una commissione elettorale entro dieci giorni
dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- 2. Per la composizione della
stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4,
comma 1 presentatrici di lista potranno designare un
lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto
dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I
componenti sono incrementati con quelli delle liste
presentate successivamente tra il decimo ed il
quindicesimo giorno.
- 3. Nel caso in cui la commissione
elettorale risulti composta da un numero di membri
inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2
designano un componente aggiuntivo.
- ART. 6
- COMPITI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE
- 1. La commissione elettorale ha il
compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in
ordine cronologico:
- - elezione del presidente;
- - acquisizione dalla struttura
amministrativa interessata dell'elenco generale degli
elettori;
- - ricevimento delle liste
elettorali;
- - verifica delle liste e delle
candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità
delle stesse;
- - esame dei ricorsi in materia di
ammissibilità di liste e candidature;
- - definizione dei seggi con
l'attribuzione dei relativi elettori;
- - distribuzione del materiale
necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- - predisposizione degli elenchi
degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- - nomina dei presidenti di seggio e
degli scrutatori;
- - organizzazione e gestione delle
operazioni di scrutinio;
- - raccolta dei dati elettorali
parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- - compilazione dei verbali;
- - comunicazione dei risultati ai
lavoratori, all'associazione datoriale e alle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- - esame degli eventuali ricorsi e
proclamazione degli eletti;
- - trasmissione dei verbali e degli
atti all' amministrazione per la debita conservazione e
la trasmissione all'ARAN.
- 2. Le liste dei candidati dovranno
essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della
commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di
cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
- ART. 7
- SCRUTATORI
- 1. E' in facoltà dei presentatori
di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni
seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati.
- 2. La designazione degli scrutatori
deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
- 3. Per i presidenti di seggio e per
gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali,
comprendente il giorno antecedente alla votazione e
quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata
a tutti gli effetti al servizio prestato
- ART. 8
- SEGRETEZZA DEL VOTO
- 1. Nelle elezioni il voto è
segreto e diretto e non può essere espresso per lettera
né per interposta persona.
- ART. 9
- SCHEDE ELETTORALI
- 1. La votazione ha luogo a mezzo di
scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in
ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
- 2. In caso di contemporaneità
della presentazione, l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.
- 3. Le schede devono essere firmate
da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione
e la successiva votazione devono avvenire in modo da
garantire la segretezza e la regolarità del voto.
- 4. La scheda deve essere consegnata
a ciascun elettore all'atto della votazione dal
Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
- 5. Il voto di lista sarà espresso
mediante crocetta tracciata sulla intestazione della
lista.
- 6. Il voto è nullo se la scheda
non è quella predisposta o se presenta tracce di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
- ART. 10
- PREFERENZE
- 1. L'elettore può manifestare la
preferenza solo per un candidato della lista da lui
votata. In caso di amministrazioni con più di 200
dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore
di due candidati della stessa lista.
- 2. Il voto preferenziale sarà
espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato
preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le
amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda
elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le
amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le
liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.
L'indicazione di più preferenze date a candidati della
stessa lista vale unicamente come votazione della lista,
anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il
voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze di candidati appartenenti a liste differenti,
rende nulla la scheda.
- 3. Nel caso di voto apposto ad una
lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si
considera valido solamente il voto di lista e nulli i
voti di preferenza.
- ART. 11.
- MODALITA' DELLA VOTAZIONE
- 1. Il luogo della votazione sarà
stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo
con l'Amministrazione interessata, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del
voto.
- 2. Qualora l'ubicazione delle sedi
di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero
richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti
anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza
del voto, garantendo, di norma la contestualità delle
operazioni di voto.
- 3. Luogo e calendario di votazione
dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui
all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8
giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
- ART. 12
- COMPOSIZIONE DEL SEGGIO
ELETTORALE
- 1. Il seggio è composto dagli
scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato
dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia
presentata una sola lista la commissione elettorale
provvede d' ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
- ART. 13
- ATTREZZATURA DEL SEGGIO
ELETTORALE
- 1. A cura della Commissione
elettorale ogni seggio sarà munito di una urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per
l'inizio dello scrutinio.
- 2. Il seggio deve, inoltre, poter
predisporre di un elenco completo degli elettori aventi
diritto al voto presso di esso.
- ART. 14
- RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
- 1. Gli elettori, per essere ammessi
al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi
dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori
del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
- ART. 15
- CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
- 1. Nell'elenco di cui all'art.13,
comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta
la firma dell'elettore stesso a conferma della
partecipazione al voto.
- ART. 16
- OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- 1. Le operazioni di scrutinio, che
saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle
operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno
stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo
dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
- 2. Al termine delle operazioni di
scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il
verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere
dato atto anche delle eventuali contestazioni -
(unitamente al residuo materiale della votazione) alla
Commissione elettorale che, in caso di più seggi,
procederà alle operazioni riepilogative di calcolo
dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.
- 3. La Commissione elettorale, al
termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a
sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo
accordi tra la Commissione elettorale e
l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità
per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere
redatto in conformità del fac - simile di cui all'art.
12 - parte I del presente accordo.
- 4. Successivamente sarà distrutto
alla presenza di un delegato della Commissione elettorale
e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno
conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
- ART. 17
- ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
- 1. Il numero dei seggi sarà
ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione
ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
- 2. Nell'ambito delle liste che
avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in
relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale
l'ordine all'interno della lista.
- 3. I seggi saranno attribuiti,
secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che
avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero
dei votanti per il numero dei seggi previsti e
successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i
migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
- ART. 18
- RICORSI ALLA COMMISSIONE
ELETTORALE
- 1. La Commissione elettorale, sulla
base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto
da tutti i componenti della Commissione stessa.
- 2. Trascorsi cinque giorni dalla
affissione dei risultati degli scrutini senza che siano
stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, si intende confermata l'assegnazione dei
seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
- 3. Ove invece siano stati
presentati reclami nei termini, la Commissione provvede
al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la
conclusione alla quale è pervenuta.
- 4. Copia del verbale di cui al
comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata
a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che
abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente
nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma
1, ultimo punto.
- ART. 19
- COMITATO DEI GARANTI
- 1.Contro le decisioni della
Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni
ad apposito comitato dei garanti.
- 2. Tale Comitato è composto, a
livello provinciale, da un componente designato da
ciascuna delle associazioni presentatrici di liste
interessate al ricorso, da un funzionario
dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è
presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
- 3. Il Comitato si pronuncerà entro
il termine perentorio di 10 giorni.
- ART. 20
- COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA RSU
- 1. Copia del verbale della
Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal
Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori,
sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai
fini della rilevazione dei dati elettorali necessari
all'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del
d.lgs. 396/1997.
- 2. Le parti concordano che al fine
di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento
della rappresentatività nel caso in cui le associaioni
sindacali rappresentative siano costituite da federazioni
di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente
alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle
che la compongono.