A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, del
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12/6/1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
Collettivo Nazionale di lavoro relativo al biennio di parte
economica 1996 - 1997 per i dipendenti del comparto regioni -
Autonomie Locali, il giorno 16 luglio 1996, presso la sede
dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni,
rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo come di
seguito indicati:
Prof. Carlo Dell'Aringa...........
Prof. Gian Candido De Martin.....
Prof. Gianfranco Rebora...........
Avv. Guido Fantoni.................
Avv. Arturo Parisi.................
e le seguenti Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di
categoria:
Confederazioni Organizzazioni CGIL ........................ CGIL-FP....................... CISL ....................... CISL-FILSEL................... UIL.......................... UIL EE.LL..................... CONFEDIR.................... (Ammessa con riserva)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio
di parte economica 1996 -1997 per i dipendenti del comparto
Regioni - Autonomie Locali.
ART. 1
Stipendi tabellari
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al
personale in servizio alla data del 1.1.1996 o assunto
successivamente.
2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi
tabellari stabiliti dall'art. 29 comma 2, allegato A,
del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, sono incrementati nelle
seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle
singole decorrenze:
Qualifica 1.1.1996 1.12.1996 1.7.1997 I L. 53.000 L. 60.000 L. 38.000 II L. 56.000 L. 64.000 L. 40.000 III L. 59.000 L. 68.000 L. 42.000 IV L. 62.000 L. 71.000 L. 45.000 V L. 66.000 L. 76.000 L. 47.000 VI L. 70.000 L. 80.000 L. 50.000 VII L. 76.000 L. 87.000 L. 55.000 VIII L. 90.000 L. 103.000 L. 64.000
3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, dall' 1.7.1997,
sono rideterminati nei seguenti importi :
Qualifica Stipendio (per 12 mensilità)
I L. 9.261.000
II L. 10.377.000
III L. 11.697.000
IV L. 12.865.000
V L. 14.409.000
VI L. 15.771.000
VII L. 18.071.000
VIII L. 23.267.000
4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del
presente contratto di parte economica 1996-1997, i benefici di
cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti dal comma 2, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di
fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché
di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
5. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 6.7.1995, gli
incrementi dello stipendio tabellare previsti nel comma 2 hanno
effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio
tabellare annuo.
ART. 2
Finanziamento del trattamento accessorio
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
ART. 3
Risorse aggiuntive ed economie di gestione
Disapplicato dall'art. 28 del
CCNL 1998-2001
ART. 4
Norma transitoria
Commi 1 e 2 - Disapplicati dall'art. 28 del CCNL 1998-2001
3. (Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dall'1.12.1997 è corrisposta una indennità specifica pari a L. 125.000 annue, lorde, per dodici mensilità.)
La disciplina del co.3 dellart.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale. (così modificato dall'art.28 del CCNL 1998-2001)
ART. 5
Norma programmatica
1. Per favorire la revisione dell'ordinamento, in attuazione dell'art. 42, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, le parti convengono che, in sostituzione degli istituti di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 2 e 3, le risorse per essi impegnate possono invece essere utilizzate, nelle misure corrispondenti, in sede di CCNL, per il finanziamento degli interventi diretti a realizzare il nuovo ordinamento.
ART. 6
Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte le clausole della Parte II del
CCNL del 6.7.1995, relative al trattamento economico, non
modificate dal presente contratto di rinnovo, compreso, in
particolare, l'art.
38, i cui effetti sono estesi alla vigenza del
biennio 1996-1997.
PROTOCOLLO DI INTESA
In attesa delle conclusioni cui perverrà la prevista
Commissione, con riferimento all'attuazione dell'art. 42
(revisione dell'ordinamento) del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Enti locali Regioni, l'ARAN e le
Organizzazioni sindacali che sottoscrivono il presente
protocollo, tenuto conto degli esiti della sperimentazione,
riconoscono l'esigenza di concordare innovazioni di carattere
generale sull'ordinamento professionale del personale e
confermano quindi l'impegno di assicurare la decorrenza degli
accordi in materia entro il 30.9.97.
Al fine di favorire un'organica sistemazione della materia, che
sviluppi i risultati della sperimentazione anche con la
partecipazione attiva delle associazioni degli enti del comparto
e delle amministrazioni già impegnate in processi di
riorganizzazione, si concorda quanto segue.
1. Il nuovo ordinamento sarà orientato a superare la rigidità
dell'attuale modello basato sulla qualifica funzionale,
attraverso la trasformazione e la riduzione delle attuali
qualifiche e livelli, la semplificazione dei profili
professionali, l'accentuazione del contenuto professionale
rispetto a quello gerarchico anche attraverso l'introduzione di
un'area quadri.
Il contratto collettivo nazionale dovrà quindi stabilire:
- il nuovo modello di riferimento ordinamentale imperniato nella
definizione di nuove aree e/o fasce professionali, comportanti
una progressione retributiva interna, da individuare anche in
base agli esiti della sperimentazione;
- i criteri per l'individuazione di specifici profili
professionali;
- i criteri generali e requisiti selettivi per percorsi di
carriera all'interno delle nuove aree e/o fasce professionali,
considerando in modo bilanciato, per diversi ambiti, elementi
quali, tra l'altro, l'esperienza professionale, la formazione, la
qualità delle prestazioni, i risultati ottenuti e i titoli di
studio;
- l'inserimento, in fase di prima attuazione, del personale in
servizio nel nuovo ordinamento con la retribuzione invariata.
Per quanto riguarda in particolare il personale dell'area di
vigilanza, le parti riconoscono l'opportunità di ridefinirne la
collocazione nell'ambito del nuovo ordinamento in modo pienamente
conforme ai requisiti professionali richiesti, ritenendo che le
condizioni di primo inquadramento debbono essere omogenee con
quelle che verranno previste per figure professionali attualmente
collocate al VI livello.
2. Fermo restando l'impegno di dare attuazione all'accordo entro
settembre 1997, al fine di accelerare il confronto, si
individuano le seguenti scadenze:
- entro il 30 giugno 1996 conclusi i lavori preparatori di cui
all'art. 42 del contratto, l'ARAN presenterà una proposta di
linee generali per il nuovo modello ordinamentale, sulla quale si
raccoglieranno valutazioni e pareri delle associazioni degli enti
del comparto e delle amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione;
- su queste basi dal settembre 1996 le parti avvieranno la fase
finale della trattativa, con l'obiettivo di concluderla entro il
31 ottobre e comunque in tempo utile per consentirne la prima
applicazione nell'esercizio finanziario 1997.
Nell'ambito dell'accordo sul nuovo ordinamento le parti
stabiliranno le modalità di eventuale destinazione delle risorse
aggiuntive previste dall'art. 5 del CCNL per il biennio 96-97 al
fine di far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'avvio
dell'applicazione dell'accordo stesso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti convengono di incontrarsi entro il 15 maggio 1996 per
l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali
in attuazione dell'art. 2 del D.L. 117/1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n. 3, allegata al CCNL
del 6.7.1995, riconoscono la necessità di
pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della
disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza
complementare su base volontaria, anche attraverso la
costituzione di appositi fondi, così come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 124/1993,
al fine di assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti convengono sulla opportunità che, durante il periodo
necessario alle consultazioni, sia accertato se nei confronti
degli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e si
trovino nelle condizioni indicate nei commi
6 e 7 dell'art. 1 della L. 549/95 possa trovare
applicazione la disciplina di cui all'art. 3 del presente
contratto.
08-07-96
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Le parti concordano che il comma 8 dell'art. 2 del presente
contratto deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dai
contributi assistenziali e previdenziali a carico delle
amministrazioni per la liquidazione ai lavoratori del trattamento
economico accessorio delle singole voci del fondo istituito ai
sensi dell'art.
31 del CCNL del 6.7.1995 sono finanziati con
risorse proprie delle amministrazioni stesse e non ne riducono la
consistenza complessiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Le parti chiariscono che l'eventuale accertamento
dell'inidoneità assoluta o dell'inidoneità fisica che può dar
luogo a mutamento di mansioni può intervenire, a richiesta
dell'interessato, all'interno del periodo di comporto previsto
dall'art. 21 del
CCNL del 6 - 7 - 1995.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-Enti Locali ribadiscono che l'attuale
normativa non pone divieto agli enti in dissesto o
strutturalmente deficitari che rispettino il piano di risanamento
di prevedere, attraverso la contrattazione decentrata,
l'incremento del fondo del trattamento accessorio anche con le
quote di risorse aggiuntive ed economie di gestione previste per
gli altri enti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL, nel rispetto degli impegni sottoscritti dalle
parti per la nuova struttura della contrattazione e la politica
dei redditi, ai fini del rispetto di un criterio di uguale
trattamento tra il personale in servizio e quello cessato, con
diritto a pensione dall' 1/1/1996, ritengono dovuta
l'attribuzione dei benefici economici di cui all'art.1 del
presente accordo anche al personale di cui alla L.
724/1994, articolo 13, comma 5, lettera B) - ed
alla L. 335/1995, articolo 1 - comma 29, tabella E,
per la parte riferita al recupero dello scostamento, nel primo
biennio, tra inflazione programmata e quella reale, con
riferimento all'incremento tabellare previsto dal suddetto art.
1, comma 2, per la decorrenza 1.1.1996.
CGIL CISL UIL