ART. 44 - L. 449/97.
44. Dismissione di attività pubbliche.
1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte
le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di
attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui
all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società
private alle quali sono state attribuite le attività dismesse
sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e
comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle
funzioni trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di
attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per
l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la
compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e
di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La
partecipazione pubblica a tali società non può avere durata
superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa
privatizzazione della società.
3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di
dismissione, che non transita nelle società private cui sono
attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei
limiti della dotazione organica così come determinata entro sei
mesi dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha
operato la dismissione. Al personale assorbito si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture,
anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro
delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile
di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini
istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case
cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del
Ministro delle finanze, con le procedure previste per le
dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di
prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli
immobili.