1. Allo scopo di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A
tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio,collegamenti apparecchiature
informatiche e telefonici e telematici, necessari e
possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a
parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo
diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle
modalità per la verifica dell'adempimento della
prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere
reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro
originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della pre- sente legge, sono
disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione
del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle
per la verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme
incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i
propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative
volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.
4. Nella materia di cui al presente
articolo le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in
relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza,
adegua alle specifiche modalità della prestazione la
disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro
dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di
telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle
amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.