Nel diritto italiano non esiste una legge indirizzata in particolare al fenomeno dello Spam ma esistono alcune norme adattabili.

Decreto legislativo n. 185 del 22/05/99
Art.10 – Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
 
Art.12 – Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalitá di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravitá o di recidivá, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

Il riferimento normativo riguardo lo Spam sono: l'Art.130 sulle comunicazioni indesiderate e l'Art.167 sul trattamento illecito di dati, del decreto legislativo n. 196 del 30/06/03 sul ″codice in materia di protezione dei dati personali″

Nonostante esistano questi leggi non è facile perseguire gli emittenti di messaggi Spam per tanti motivi. Il perseguimento di uno Spammer costa sia tempo che soldi, il procedimento è lungo e la causa passa attraverso tanti mani. In questo arco di tempo lo Spammer avrá giá inventato un modo con quale riuscire a sfuggire dalle mani della legge. Tra l'altro queste leggi italiane non hanno nessuna influenza su messaggi Spam provenienti dall'estero. Ció non vuol dire che le leggi non siano utili, anzi, stanno migliorando e hanno aiutato a capire che c'è la possibilitá di difendere il proprio diritto alla privacy.