LA TRASPARENZA BANCARIA
Si sa che le banche non si possono portare a modello della chiarezza
nei rapporti con i loro clienti. Qualche passo in avanti è stato fatto
negli ultimi anni, specialmente per merito di alcune disposizioni
legislative. Molto resta da fare, ma vediamo intanto di approfondire
alcuni punti.
Per trasparenza bancaria si intende l'insieme di informazioni
che le banche devono fornire ai propri clienti e al pubblico in generale
per metterli in grado di valutare le condizioni economiche e normative
relative alle operazioni fatte o da effettuare (spese,
commissioni, tassi, ecc.). Uno dei principali riferimenti legislativi è
il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.-Testo
Unico Bancario), approvato con il Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 e successive modifiche (pubblicato sul S.O. Gazzetta
Ufficiale - Serie gen. - n. 230 del 30/09/1993), che ha superato e
inglobato la Legge n. 154/1992.
Il T.U.B. (art. 116-1° comma) impone agli intermediari
finanziari, comprese le banche, l'obbligo di pubblicizzare alcuni
elementi:
"In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati
- i tassi di interesse,
- i prezzi,
- le spese per la comunicazioni alla clientela
- e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni
e ai servizi offerti
- ivi compresi gli interessi di mora
- e le valute applicate per l'imputazione degli interessi.
Non può essere fatto rinvio agli usi".
Le banche devono:
- affiggere nei locali aperti al pubblico un avviso
sintetico, con l'indicazioni delle condizioni relative alle
principali operazioni;
- mettere a disposizione del pubblico fogli informativi
analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e
servizi offerti.
La legislazione recente in ambito bancario/finanziario è tutta
improntata ad una sempre maggiore chiarezza di rapporti tra dette
istituzioni e i clienti; in particolare il Testo Unico
Bancario approvato con
Decreto Legislativo n. 385 dell'1/9/1993, prevede la massima trasparenza. Particolare importanza
riveste la determinazione esatta del tasso d'interesse in ambito
contrattuale. Non si parla di misura massima del tasso debitore:
quella riguarda la disciplina antiusura (Legge n. 108/1996, la
quale prevede che periodicamente vengano stabiliti i tassi massimi applicabili a
seconda del tipo di finanziamento, come scoperto di c/c, mutuo ipotecario,
prestito personale, ecc.). Parlando di trasparenza, se mancano determinati
requisiti il contratto deve addirittura
considerarsi nullo, ossia come se non fosse mai esistito.
Il T.U.B. (Testo Unico Bancario) del 1993 (artt. 116-117) in sostanza prevede la pubblicità di
tassi e condizioni e fissa cinque punti fondamentali:
1) è obbligatoria, a pena di nullità, la redazione per
iscritto dei contratti, nonché la consegna di una copia ai clienti;
2) è obbligatoria l'indicazione nel contratto del
"tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata,
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri in caso di
mora";
3) è obbligatoria l'espressa indicazione nel contratto,
"con clausola approvata espressamente dal cliente", della possibilità
per la banca di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso
d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
4) "sono nulle e si considerano non apposte" le
clausole "di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse" (come invece avveniva sovente in passato), e
"quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per
i clienti di quelli pubblicizzati";
5) nel caso in cui non sia espressamente indicato il tasso (vedi
punti 2 e 4), allo scopo di evitare che il contratto sia dichiarato nullo
per mancanza di un elemento essenziale come il tasso di interesse, ai
sensi dell'art. 1419 C.C., 2° comma, le clausole nulle sono sostituite
di diritto (art. 117 T.U.B., 7° comma) da tassi, prezzi e condizioni
espressamente individuati, ossia: il tasso nominale minimo e
massimo dei B.O.T. annuali o altri titoli similari indicati dal Ministero
del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e Finanze), emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni
a debito e a credito del cliente; mentre per gli altri prezzi e
condizioni, si individuano quelli pubblicizzati nel corso della durata
del rapporto di c/c per le corrispondenti categorie di operazioni e
servizi, salva la mancanza di pubblicità, nel qual caso nulla è dovuto.
In definitiva, è necessario che il contratto sia compilato in ogni
sua parte, consegnandone una copia al cliente, indicando il tasso
che regola il rapporto, il tasso per l'utilizzo del fido
(scoperto di c/c autorizzato), il tasso per l'utilizzo in eccedenza
(scoperto di c/c non autorizzato o importo eccedente l'importo del fido
autorizzato) e il tasso per l'eventuale mora (per il calcolo degli
interessi di ritardato pagamento, quando alla scadenza - o quando viene
ritenuto opportuno, se non è stata fissata una scadenza - la banca chiede il rientro del
fido e il cliente non restituisce per tempo quanto dovuto).
Nel caso in cui il tasso sia determinato in funzione di determinati parametri
(Prime Rate, Euribor, ecc.), deve essere indicato in quale maniera deve
essere calcolato e deve comunque essere indicata la misura del tasso in
vigore in quel momento. Facciamo due esempi:
1) "Prime Rate A.B.I., attualmente pari al
...%, salvo future
variazioni che saranno oggetto di comunicazione come per legge".
2) "Tasso agganciato a Euribor/360 (o 365),
arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato dello spread di punti
... . Detto tasso è attualmente pari a ...%. Esso è rivedibile, ovvero
può variare con periodicità .......... (mensile, trimestrale, ecc.)
ad avvenuta variazione del parametro di riferimento, come rilevabile il
primo giorno lavorativo del periodo di maturazione degli interessi da
.......... (es.° "Il Sole 24 Ore"). La misura del tasso
è strettamente correlata con le variazioni del parametro di
riferimento".
Prime Rate d'Istituto: tasso debitore di
riferimento applicato a
primaria clientela della Banca (in realtà esistono anche tassi al di
sotto del Prime Rate)
Prime Rate A.B.I.: è calcolato sulla media del
Prime Rate dei principali Istituti di credito italiani
Euribor: è un tasso di mercato, che individua il
costo della provvista per le banche, ossia dell'approvigionamento di
denaro sul mercato interbancario (e quindi il tasso di interesse al quale
le banche prestano denaro ad altre banche). Prima del 1999, quando è
arrivato l'euro (almeno in forma scritturale, se non ancora come moneta),
i tassi interbancari erano chiamati Ribor (Rome Interbank Offered
Rate), parente del famoso Libor (quotato a Londra) o del meno famoso Pibor
(quotato a Parigi). L'Euribor viene fissato verificando le relative
quotazioni di 57 tra le banche più rappresentative dell'area Euro. Come
il Ribor era influenzato dal Tus, (tasso ufficiale di sconto) fissato
dalla Banca d'Italia, l'Euribor dipende soprattutto dal tasso di
riferimento della Bce (Banca Centrale Europea), che lo fissa in base alla
politica monetaria intrapresa dalla Banca stessa; di solito si posiziona
qualche decimo di tasso in più rispetto al tasso ufficiale della Bce. Di
conseguenza tutti i tassi bancari vengono direttamente influenzati dalla
Bce e dall'Euribor.
La comunicazione ai clienti delle variazioni
contrattuali possono essere effettuate in forma individuale
(indirizzata al singolo cliente) oppure generalizzata (ossia a
tutta la clientela). Le informative generalizzate avvengono soprattutto in
caso di variazioni generali dei tassi e altre condizioni, solitamente
tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, così come previsto nel Testo Unico Bancario.
Ciononostante sarebbe bene che ogni comunicazione fosse inviata
direttamente ai clienti interessati, per maggiore chiarezza e onestà , ma anche per dar modo loro
- in caso di insoddisfazione - di poter
eventualmente recedere
dal contratto (estinguere il c/c) senza
penalità e alle stesse condizioni
precedentemente in vigore, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione
dalla banca dell'avvenuta variazione (o
dalla pubblicazione sulla G.U.), come previsto dall'art. 118 T.U.B.,
3° comma.
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Vedi anche: ANATOCISMO
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