Economia: Trasparenza bancaria

                

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4. Anatocismo: addebito trim. interessi c/c
5. Mutui a tassi usurari?         6. Trasparenza
7. Il caso Bipop

8. Euro 1/1/2002: istruzioni per l'uso             9. Il caso Sanpaolo IMI

 

LA TRASPARENZA BANCARIA

(Vedi anche: ANATOCISMO)

 

Si sa che le banche non si possono portare a modello della chiarezza nei rapporti con i loro clienti. Qualche passo in avanti è stato fatto negli ultimi anni, specialmente per merito di alcune disposizioni legislative. Molto resta da fare, ma vediamo intanto di approfondire alcuni punti.

Per trasparenza bancaria si intende l'insieme di informazioni che le banche devono fornire ai propri clienti e al pubblico in generale per metterli in grado di valutare le condizioni economiche e normative relative alle operazioni fatte o da effettuare (spese, commissioni, tassi, ecc.). Uno dei principali riferimenti legislativi è il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.-Testo Unico Bancario), approvato con il Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche (pubblicato sul S.O. Gazzetta Ufficiale - Serie gen. - n. 230 del 30/09/1993), che ha superato e inglobato la Legge n. 154/1992.

Il T.U.B. (art. 116-1° comma) impone agli intermediari finanziari, comprese le banche, l'obbligo di pubblicizzare alcuni elementi:

"In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati

  1. i tassi di interesse,
  2. i prezzi,
  3. le spese per la comunicazioni alla clientela
  4. e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti
  5. ivi compresi gli interessi di mora
  6. e le valute applicate per l'imputazione degli interessi.

Non può essere fatto rinvio agli usi".

 

Le banche devono:

  1. affiggere nei locali aperti al pubblico un avviso sintetico, con l'indicazioni delle condizioni relative alle principali operazioni;
  2. mettere a disposizione del pubblico fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti.

 

 

 

 

Fogli informativi analitici

Per legge le banche devono mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici, che devono riportare le condizioni peggiori che possono essere applicate ai clienti; ad esempio: le spese massime addebitabili per effettuare un bonifico, oppure il tasso creditore minimo applicabile alle giacenze sul c/c. Se sull'estratto conto vengono indicate spese o tassi peggiorativi rispetto a quanto indicato nei Fogli,  protestate e fatevi accreditare la differenza. I fogli devono essere asportabili o deve essere possibile riceverne una copia (anche mediante stampa da computer).

 

 

Periodicità estratto conto (e/c)

Per legge il cliente può scegliere di farsi inviare l'estratto conto mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente. Normalmente le banche effettuano la chiusura dei c/c (ossia la liquidazione dei conti, con accredito/addebito degli interessi) ogni tre mesi, pertanto normalmente la scelta si limita tra l'invio mensile e quello trimestrale. Se effettuate molte operazioni è consigliabile farsi inviare spesso l'estratto, così terrete maggiormente sotto controllo il vostro conto, mentre in caso contrario non vale la pena pagare fino a € 1,50-2,00 (₤ 3-4.000) per ogni e/c che vi mandano a casa: meglio limitarne il numero.

 

 

Tassi dei mutui ipotecari (tasso d'ingresso e a regime)

Attenzione al tasso relativo ad un mutuo che la banca reclamizza. Spesso si tratta solo di uno specchietto per le allodole: è il cosiddetto tasso d'ingresso, ossia il tasso con il quale viene calcolata la prima rata, sempre messo in grande evidenza. A volte è simile al tasso a regime, cioè quello definitivo; a volte invece è notevolmente più basso per motivi pubblicitari: andate a vedere quale sarà il tasso "vero" e definitivo.

 

 

Carte di credito: pagamenti rateali

I rimborsi dei pagamenti effettuati con carta di credito possono avvenire a saldo, oppure a rate, a seconda dell'opzione scelta dal cliente (per le carte di tipo revolving l'addebito è sempre rateale). Tenete conto che questo tipo di pagamento è comodo quanto costoso: il tasso applicato sul saldo da pagare è intorno all'1,50% mensile (se non anche l'1,75%), ovvero almeno il 18% annuo nominale (!), e il tasso effettivo è anche maggiore (19,56%). Lo scoperto di c/c o i prestiti personali di solito consentono di accedere a tassi più bassi. Sono presenti sul mercato anche le carte di credito di finanziamento, che prevedono un tasso (alto) dell'1,20% mensile applicato non sull'importo effettivamente speso, ma sull'intero massimale (ossia il massimo spendibile, variabile da € 2.000,00 a € 8.000,00), proprio come un normale finanziamento e vi avessero dato l'intera cifra in mano. Vale, a maggior ragione, quanto detto in precedenza sull'esosità dei tassi paragonati a quelli di altre forme di finanziamento.

 

 

Errori

Eventuali errori riscontrati sugli estratti conto possono essere contestati fino a 60 giorni dopo il loro ricevimento (art. 118 del Testo Unico Bancario. Il periodo a nostra disposizione sale a 10 anni dopo la loro spedizione (5 anni se si tratta di interessi), nel caso di problemi derivanti dalla legittimità del rapporto sottostante (c/c).

 

 

Bonifici in ritardo

Un bonifico ordinario completo di tutti i dati richiesti dalla modulistica della banca (beneficiario, c/c, banca, filiale, coordinate bancarie*, ecc.) deve essere accreditato entro non oltre 4 giorni lavorativi a partire dall'ordine impartito dal cliente. Se il bonifico arriva in ritardo, l'ordinante ha diritto alla restituzione delle commissioni pagate e il beneficiario può richiedere che gli venga accreditato entro i giorni previsti (Circolare ABI - Associazione Bancaria Italiana).

* Le coordinate bancarie sono formate da: CIN, codice ABI, CAB, n.° c/c. Il CIN è una lettera che rappresenta una chiave di controllo (come l'ultima lettera del codice fiscale); il codice ABI è un numero di 5 cifre che identifica la banca; il CAB è il Codice di Avviamento Bancario di 5 cifre e indica la città e la Filiale/Agenzia ove è incardinato il rapporto di conto corrente; il n.° di c/c è indicato su 12 posizioni (eventualmente si aggiungono degli zeri all'inizio). Chiedete alla vostra banca quali sono le coordinate bancarie esatte del vostro conto o cercatele nei documenti che vi mandano a casa (come l'estratto conto).

Es.°: V 01010 01600 000023045678

 

 

Contratti di c/c bancario

La legislazione recente in ambito bancario/finanziario è tutta improntata ad una sempre maggiore chiarezza di rapporti tra dette istituzioni e i clienti; in particolare il Testo Unico Bancario approvato con Decreto Legislativo n. 385 dell'1/9/1993, prevede la massima trasparenza. Particolare importanza riveste la determinazione esatta del tasso d'interesse in ambito contrattuale. Non si parla di misura massima del tasso debitore: quella riguarda la disciplina antiusura (Legge n. 108/1996, la quale prevede che periodicamente vengano stabiliti i tassi massimi applicabili a seconda del tipo di finanziamento, come scoperto di c/c, mutuo ipotecario, prestito personale, ecc.). Parlando di trasparenza, se mancano determinati requisiti il contratto deve addirittura considerarsi nullo, ossia come se non fosse mai esistito.

 

Il T.U.B. (Testo Unico Bancario) del 1993 (artt. 116-117) in sostanza prevede la pubblicità di tassi e condizioni e fissa cinque punti fondamentali:

1) è obbligatoria, a pena di nullità, la redazione per iscritto dei contratti, nonché la consegna di una copia ai clienti;

2) è obbligatoria l'indicazione nel contratto del "tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri in caso di mora";

3) è obbligatoria l'espressa indicazione nel contratto, "con clausola approvata espressamente dal cliente", della possibilità per la banca di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;

4) "sono nulle e si considerano non apposte" le clausole "di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse" (come invece avveniva sovente in passato), e "quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati";

5) nel caso in cui non sia espressamente indicato il tasso (vedi punti 2 e 4), allo scopo di evitare che il contratto sia dichiarato nullo per mancanza di un elemento essenziale come il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1419 C.C., 2° comma, le clausole nulle sono sostituite di diritto (art. 117 T.U.B., 7° comma) da tassi, prezzi e condizioni espressamente individuati, ossia: il tasso nominale minimo e massimo dei B.O.T. annuali o altri titoli similari indicati dal Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e Finanze), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni a debito e a credito del cliente; mentre per gli altri prezzi e condizioni, si individuano quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto di c/c per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi, salva la mancanza di pubblicità, nel qual caso nulla è dovuto.

 

In definitiva, è necessario che il contratto sia compilato in ogni sua parte, consegnandone una copia al cliente, indicando il tasso che regola il rapporto, il tasso per l'utilizzo del fido (scoperto di c/c autorizzato), il tasso per l'utilizzo in eccedenza (scoperto di c/c non autorizzato o importo eccedente l'importo del fido autorizzato) e il tasso per l'eventuale mora (per il calcolo degli interessi di ritardato pagamento, quando alla scadenza - o quando viene ritenuto opportuno, se non è stata fissata una scadenza - la banca chiede il rientro del fido e il cliente non restituisce per tempo quanto dovuto).

 

Nel caso in cui il tasso sia determinato in funzione di determinati parametri (Prime Rate, Euribor, ecc.), deve essere indicato in quale maniera deve essere calcolato e deve comunque essere indicata la misura del tasso in vigore in quel momento. Facciamo due esempi:

1) "Prime Rate A.B.I., attualmente pari al ...%, salvo future variazioni che saranno oggetto di comunicazione come per legge".

2) "Tasso agganciato a Euribor/360 (o 365), arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato dello spread di punti ... . Detto tasso è attualmente pari a ...%. Esso è rivedibile, ovvero può variare con periodicità .......... (mensile, trimestrale, ecc.) ad avvenuta variazione del parametro di riferimento, come rilevabile il primo giorno lavorativo del periodo di maturazione degli interessi da .......... (es.° "Il Sole 24 Ore"). La misura del tasso è strettamente correlata con le variazioni del parametro di riferimento".

 

Prime Rate d'Istituto: tasso debitore di riferimento applicato a primaria clientela della Banca (in realtà esistono anche tassi al di sotto del Prime Rate)

Prime Rate A.B.I.: è calcolato sulla media del Prime Rate dei principali Istituti di credito italiani

Euribor: è un tasso di mercato, che individua il costo della provvista per le banche, ossia dell'approvigionamento di denaro sul mercato interbancario (e quindi il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche). Prima del 1999, quando è arrivato l'euro (almeno in forma scritturale, se non ancora come moneta), i tassi interbancari erano chiamati Ribor (Rome Interbank Offered Rate), parente del famoso Libor (quotato a Londra) o del meno famoso Pibor (quotato a Parigi). L'Euribor viene fissato verificando le relative quotazioni di 57 tra le banche più rappresentative dell'area Euro. Come il Ribor era influenzato dal Tus, (tasso ufficiale di sconto) fissato dalla Banca d'Italia, l'Euribor dipende soprattutto dal tasso di riferimento della Bce (Banca Centrale Europea), che lo fissa in base alla politica monetaria intrapresa dalla Banca stessa; di solito si posiziona qualche decimo di tasso in più rispetto al tasso ufficiale della Bce. Di conseguenza tutti i tassi bancari vengono direttamente influenzati dalla Bce e dall'Euribor.

 

 

La comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali possono essere effettuate in forma individuale (indirizzata al singolo cliente) oppure generalizzata (ossia a tutta la clientela). Le informative generalizzate avvengono soprattutto in caso di variazioni generali dei tassi e altre condizioni, solitamente tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come previsto nel Testo Unico Bancario. Ciononostante sarebbe bene che ogni comunicazione fosse inviata direttamente ai clienti interessati, per maggiore chiarezza e onestà , ma anche per dar modo loro - in caso di insoddisfazione - di poter eventualmente recedere dal contratto (estinguere il c/c) senza penalità e alle stesse condizioni precedentemente in vigore, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dalla banca dell'avvenuta variazione (o dalla pubblicazione sulla G.U.), come previsto dall'art. 118 T.U.B., 3° comma.

 

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Vedi anche: ANATOCISMO

 

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Questa pagina è stata aggiornata domenica 23 marzo 2003.

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