ANATOCISMO: chi era costui?
Dicesi anatocismo la "capitalizzazione
degli interessi di una somma dovuta mediante aggiunta al capitale degli
interessi maturati" (vocabolario della lingua italiana
Zingarelli).
Facciamo l'esempio della liquidazione
degli interessi creditori di un conto corrente a fine trimestre (in gergo
bancario si chiama "chiusura"). Viene fatto il calcolo degli
interessi a credito del correntista (ad es.° € 40,00), i quali sono accreditati sul
c/c: si dice cioè che vengono capitalizzati,
infatti
diventano essi stessi capitale e si aggiungono al saldo presente in quel
momento sul conto (ad es.° € 5.000,00). Sul nuovo capitale di € 5.040,00 si calcoleranno i nuovi interessi per
le successive liquidazioni (chiusure). In caso
di interessi debitori ovviamente questi saranno portati in diminuzione del
capitale.
Fino al 1999 la liquidazione e l'addebito sul c/c degli interessi
debitori avveniva trimestralmente, mentre gli interessi creditori venivano
accreditati solo a fine anno.
L'art. 1283 del Codice Civile prevede che "in
mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi".
In pratica il Codice Civile non consente la liquidazione trimestrale
degli interessi debitori sui c/c bancari, a meno che non ci si metta
d'accordo in precedenza (usi contrari). Anni di sentenze dei
giudici ordinari e della Cassazione hanno sempre dato ragione alle banche, in
quanto erano previste apposite clausole nei contratti firmati dai clienti
e, inoltre, tali clausole sono state sempre considerate usi normativi
dalla giurisprudenza. Si
parla di usi normativi quando esiste una consuetudine consolidata ad un
certo comportamento e si è convinti di dover rispettare una norma di legge
(anche se legge non c'è). Ad un certo punto la Corte di Cassazione ha
mutato parere con le sentenze n. 2374 del 12/3/1999 e n. 3096 del
30/3/1999, dichiarando nulle le clausole inserite nei contratti bancari
che prevedevano la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli
interessi scaduti. La motivazione addotta è che non si tratta di
usi normativi, consentiti dall'art. 1283 C.C., bensì di usi negoziali,
poiché il cliente è costretto ad accettare la clausola relativa
all'anatocismo inserita nei contratti richiesti dalle banche per poter aprire un c/c. La Corte di Cassazione ha
altresì dichiarato l'illegittimità di tale prassi perché contraria al
divieto delle clausole vessatorie prevista dal nuovo Testo Unico Bancario
all'art. 117.
A questo punto il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per
disciplinare questo argomento con il D.Lgs. n. 342 del 4/8/1999 e la
successiva Delibera n. 9/2/2000 del C.I.C.R. (Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio). E' stato stabilito che le
clausole anatocistiche sono permesse sui conti correnti, a patto che
vengano liquidati allo stesso tempo sia gli interessi debitori sia quelli
creditori.
"Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi
avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime
modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere
stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e
debitori" (art. 2 della Delibera CICR 9/2/2000).
Pertanto i contratti devono obbligatoriamente indicare la periodicità
della capitalizzazione degli interessi (trimestrale, annuale, ecc.). In
caso di capitalizzazione infrannuale deve essere reso noto anche il valore
del tasso effettivo, tenendo conto che se gli interessi vengono
capitalizzati più volte all'anno, il tasso effettivo risulterà più alto
del tasso nominale (art. 6 della Del. CICR 9/2/2000).