Economia: Anatocismo

                

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ANATOCISMO: chi era costui?

(Vedi anche: LA TRASPARENZA BANCARIA)

 

Dicesi anatocismo la "capitalizzazione degli interessi di una somma dovuta mediante aggiunta al capitale degli interessi maturati" (vocabolario della lingua italiana Zingarelli).

Facciamo l'esempio della liquidazione degli interessi creditori di un conto corrente a fine trimestre (in gergo bancario si chiama "chiusura"). Viene fatto il calcolo degli interessi a credito del correntista (ad es.° € 40,00), i quali sono accreditati sul c/c: si dice cioè che vengono capitalizzati, infatti diventano essi stessi capitale e si aggiungono al saldo presente in quel momento sul conto (ad es.° € 5.000,00). Sul nuovo capitale di € 5.040,00 si calcoleranno i nuovi interessi per le successive liquidazioni (chiusure). In caso di interessi debitori ovviamente questi saranno portati in diminuzione del capitale.

 

Fino al 1999 la liquidazione e l'addebito sul c/c degli interessi debitori avveniva trimestralmente, mentre gli interessi creditori venivano accreditati solo a fine anno.

L'art. 1283 del Codice Civile prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

In pratica il Codice Civile non consente la liquidazione trimestrale degli interessi debitori sui c/c bancari, a meno che non ci si metta d'accordo in precedenza (usi contrari). Anni di sentenze dei giudici ordinari e della Cassazione hanno sempre dato ragione alle banche, in quanto erano previste apposite clausole nei contratti firmati dai clienti e, inoltre, tali clausole sono state sempre considerate usi normativi dalla giurisprudenza. Si parla di usi normativi quando esiste una consuetudine consolidata ad un certo comportamento e si è convinti di dover rispettare una norma di legge (anche se legge non c'è). Ad un certo punto la Corte di Cassazione ha mutato parere con le sentenze n. 2374 del 12/3/1999 e n. 3096 del 30/3/1999, dichiarando nulle le clausole inserite nei contratti bancari che prevedevano la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi scaduti. La motivazione addotta è che non si tratta di usi normativi, consentiti dall'art. 1283 C.C., bensì di usi negoziali, poiché il cliente è costretto ad accettare la clausola relativa all'anatocismo inserita nei contratti richiesti dalle banche per poter aprire un c/c. La Corte di Cassazione ha altresì dichiarato l'illegittimità di tale prassi perché contraria al divieto delle clausole vessatorie prevista dal nuovo Testo Unico Bancario all'art. 117.

A questo punto il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per disciplinare questo argomento con il D.Lgs. n. 342 del 4/8/1999 e la successiva Delibera n. 9/2/2000 del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio). E' stato stabilito che le clausole anatocistiche sono permesse sui conti correnti, a patto che vengano liquidati allo stesso tempo sia gli interessi debitori sia quelli creditori.

"Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori" (art. 2 della Delibera CICR 9/2/2000).

Pertanto i contratti devono obbligatoriamente indicare la periodicità della capitalizzazione degli interessi (trimestrale, annuale, ecc.). In caso di capitalizzazione infrannuale deve essere reso noto anche il valore del tasso effettivo, tenendo conto che se gli interessi vengono capitalizzati più volte all'anno, il tasso effettivo risulterà più alto del tasso nominale (art. 6 della Del. CICR 9/2/2000).

 

 

 

 

 

 

 

Questa pagina è stata aggiornata domenica 23 marzo 2003.

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