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I requisiti del contratto


La forma

Principio generale del sistema dei contratti è quello delle libertà delle forme. A questo principio generale fanno eccezione le forme dei contratti immobiliari: i contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili, e comunque tutti quei contratti previsti espressamente dall'art.1350 c.c. devono risultare da atto scritto (pena la nullità del contratto).

La forma scritta può consistere in un atto pubblico o in una scrittura privata. Il primo è il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale il quale attesta, con le formalità richieste dalla legge notarile, le volontà dichiarate dalle parti.

La scrittura privata è il documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione. Una vendita immobiliare è perfettamente valida anche se redatta per semplice scrittura privata non autenticata. Infatti l'atto pubblico e l'autenticazione della scrittura privata sono solo speciali mezzi di prova. L'atto pubblico è obbligatorio solo in alcuni casi (pena la nullità del contratto: la donazione (art.782 c.c.); la società per azioni (art.2332 n.2 c.c.); la società a responsabilità limitata (art.2475 c.c.).
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Autonomia contrattuale
Contratto in serie e contratto isolato
Contratto bilaterale e plurilaterale
Requisiti del contratto
- l'accordo delle parti
- la causa
- l'oggetto
- la forma



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