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Autonomia contrattuale

La legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, alla regolazione ed all'estinzione dei rapporti patrimoniali.

Per definire questo ruolo della volontà dei privati si parla di libertà o autonomia contrattuale.

Autonomia contrattuale significa che i privati possono con un proprio atto di volontà costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale, e che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri contro, o comunque, indipendentemente dalla propria volontà.
Ciascuno ubbidisce in linea di principio alla propria volontà.

Il contratto vincola soltanto coloro che hanno partecipato all'accordo.

Tale autonomia deve rientrare in alcuni limiti (art. 1322 c.c.): le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Vi sono limiti imposti all'autonomia di una delle parti, ma anche quelli che sono imposti all'autonomia di entrambe le parti.

Nel primo caso la conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità: l'altro contraente è vincolato anche se non lo aveva conosciuto e non poteva averlo voluto. Ad esempio il passeggero può non sapere quali sono le condizioni generali che regolano il trasporto in treno, ma è ugualmente vincolato perché usando l'ordinaria diligenza le poteva conoscere.

Altro limite all'autonomia contrattuale di una delle parti può derivare da norme di legge che gli impongono di concludere un contratto, privandolo della scelta di decidere se contrattare o meno. Tale limite è posto a carico del contraente più forte, a protezione del contraente più debole: è l'ipotesi prevista della legge per il monopolista. Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento (art.2597 c.c.).

In altri casi appare limitata l'autonomia contrattuale di entrambi i contraenti. Caso tipico è quello della determinazione dei prezzi di vendita di beni di largo consumo o delle tariffe di determinati servizi pubblici.

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Autonomia contrattuale
Contratto in serie e contratto isolato
Contratto bilaterale e plurilaterale
Requisiti del contratto



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