Il matrimonio civile si scioglie con
la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (art. 149 comma 1 c.c.).
Attualmente l'unico caso è quello del divorzio.
Il nostro ordinamento non ammette il divorzio consensuale. Sarà sempre necessaria una sentenza
che accerti la presenza di determinate condizioni, sul ricorso del coniuge interessato.
Il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo e quindi inderogabile, intrasmissibile, imprescrittibile.
Il coniuge interessato con ricorso introduce la causa.
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