FAMIGLIA > IL DIVORZIO
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Impugnazione della sentenza

La sentenza può essere impugnata da ciascuna delle parti, anche quando vi è stato ricorso congiunto (presentato da entrambi i coniugi). Il pubblico ministero può proporre impugnazione limitatamente alla tutela degli interessi dei figli minori o incapaci.

L'appello è deciso in camera di consiglio.

Passata in cosa giudicata (cioè decorsi inutilmente i termini per l'impugnazione), la sentenza deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile per essere annotata in calce all'atto del matrimonio.
Il divorzio ha efficacia erga omnes (produce effetti nei confronti della collettività) dal giorno della suddetta annotazione. Gli effetti tra le parti si producono invece dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

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Condizioni per il divorzio
Fasi del giudizio di divorzio
Impugnazione della sentenza
Effetti patrimoniali e personali del divorzio
L'affidamento dei figli


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