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Condizioni per il divorzio

La condizione per il divorzio è quella di carattere soggettivo: deve venir meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La fine della comunione si può presumere con la presentazione del ricorso.

Il giudice deve poi accertare l'esistenza delle condizioni oggettive, le quali sono indicate in maniera tassativa dalla legge.

1) Quando dopo la celebrazione del matrimonio l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva anche per fatti commessi in precedenza:
- all'ergastolo ovvero a una pena detentiva superiore ai quindici anni per uno o più delitti non colposi;
- a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesione, di circonvenzione d'incapace, di omessa assistenza;
- a qualsiasi pena detentiva per incesto, violenza carnale atti di libidine, ratto a fine di libidine (particolare reato) o di matrimonio, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- a qualsiasi pena detentiva per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o del figlio.

2) Con riguardo ai delitti degli ultimi due punti citati, quando l'altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente ovvero sia stata emessa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, e il giudice adito per il divorzio accerti, nel primo caso, l'inidoneità del convenuto a mantenere o a ricostruire la convivenza familiare; e nel secondo che nei fatti commessi sussistono le condizioni di punibilità dei delitti stessi.

3) Quando il procedimento per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di scandalo.

4) Separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza passata in giudicato in caso di separazione ovvero con decreto di omologazione in caso di separazione consensuale. La domanda giudiziale di divorzio può essere presentata solo dopo tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione.

5) Separazione di fatto dei coniugi intesa come effettiva cessazione della convivenza che si deve essere protratta per almeno tre anni.

6) Divorzio o annullamento del matrimonio, ottenuto all'estero dall'altro coniuge straniero o matrimonio contratto all'estero dallo stesso coniuge.

7) Matrimonio celebrato ma non consumato.

8) Quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (un coniuge cambia sesso) a norma della L. 164/1982 (transessualismo).

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Condizioni per il divorzio
Fasi del giudizio di divorzio
Impugnazione della sentenza
Effetti patrimoniali e personali del divorzio
L'affidamento dei figli


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