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Effetti patrimoniali e personali del divorzio

Il divorzio produce effetti personali e patrimoniali.

Sul piano personale la moglie non può più usare il cognome del marito, salvo autorizzazione del tribunale, se ella dimostri che sussista un interesse meritevole di tutela suo o dei figli.

Sul piano patrimoniale, con la sentenza che pronuncia il divorzio il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del reddito di entrambi, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, fino a quando costui non si risposi o muoia. La natura di tale assegno è semplicemente assistenziale.
Sono nulli per contrarietà all'ordine pubblico, i patti tra i coniugi conclusi durante il matrimonio o in sede di separazione, volti a determinare la misura dell'assegno in caso di divorzio.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il giudice con la sentenza di divorzio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia se esiste pericolo di inadempienza.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca. Per assicurare che siano soddisfatte le ragioni del coniuge creditore, il giudice, su richiesta di costui, può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato. Il coniuge creditore trascorsi inutilmente trenta giorni dalla messa in mora del coniuge obbligato, può notificare il provvedimento che fissa la misura dell'assegno ai terzi che sono debitori nei confronti del coniuge obbligato, con invito a versargli direttamente le somme dovute.
In caso di inadempimento il coniuge creditore agirà direttamente nei confronti dei terzi per il pagamento delle somme dovutegli. Anche l'assegno divorzile può essere modificato o soppresso se sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza (l'avente diritto non versa più in stato di bisogno; oppure lo stesso si risposi).

Sul piano successorio i coniugi divorziati perdono ogni reciproco diritto.

Se l'ex coniuge versa in stato di bisogno, alla morte dell'obbligato il tribunale può porre a carico dell'eredità un assegno periodico in suo favore. Tale assegno è dovuto fino a quando permane lo stato di bisogno.

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Condizioni per il divorzio
Fasi del giudizio di divorzio
Impugnazione della sentenza
Effetti patrimoniali e personali del divorzio
L'affidamento dei figli


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