FAMIGLIA > IL DIVORZIO
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L'affidamento dei figli |
Il tribunale dichiara a quale genitore sono
affidati i figli ed adotta ogni altro provvedimento in merito. In caso di temporanea impossibilità
di affidare il minore ad uno dei genitori sarà disposto l'affidamento familiare.
Il genitore cui sono
affidati i figli, salva diversa decisione, ha l'esercizio esclusivo della potestà; ma deve attenersi
alle condizioni stabilite dal tribunale pena il cambio dell'affidamento. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore non affidatario ha il diritto
dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione dei figli, visitandoli salvo loro ostilità e può
ricorrere al tribunale se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli.
L'abitazione nella casa familiare spetta di regola al genitore cui sono stati affidati i figli minorenni o
a quello cui sono stati affidati i figli maggiorenni che convivono ancora con questi perché sprovvisti di
redditi sufficienti senza loro colpa.
Nel caso in cui la coppia non ha figli si tende a favorire il coniuge
più debole.
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Condizioni per il divorzio
Fasi del giudizio di divorzio
Impugnazione della sentenza
Effetti patrimoniali e personali del divorzio
L'affidamento dei figli
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