FAMIGLIA > IL DIVORZIO
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L'affidamento dei figli

Il tribunale dichiara a quale genitore sono affidati i figli ed adotta ogni altro provvedimento in merito.
In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori sarà disposto l'affidamento familiare.

Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa decisione, ha l'esercizio esclusivo della potestà; ma deve attenersi alle condizioni stabilite dal tribunale pena il cambio dell'affidamento.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore non affidatario ha il diritto dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione dei figli, visitandoli salvo loro ostilità e può ricorrere al tribunale se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli.

L'abitazione nella casa familiare spetta di regola al genitore cui sono stati affidati i figli minorenni o a quello cui sono stati affidati i figli maggiorenni che convivono ancora con questi perché sprovvisti di redditi sufficienti senza loro colpa.

Nel caso in cui la coppia non ha figli si tende a favorire il coniuge più debole.

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Condizioni per il divorzio
Fasi del giudizio di divorzio
Impugnazione della sentenza
Effetti patrimoniali e personali del divorzio
L'affidamento dei figli


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