Norme igienico sanitarie per la produzione e la trasformazione del latte
 
DIPARTIMENTO TECNICO FUNZIONALE AREA VETERINARIA 
ASL DI BERGAMO

 

    

 

 

Indice della sezione:

 Le nuove norme igienico sanitarie per la produzione del latte

 Il D.P.R. 54/97 e le regole per ottenere un latte di prima qualità

 Condizioni per l'ammissione di latte....

Come valutare le analisi sul latte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Le nuove norme igienico sanitarie per la produzione di latte

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 54 del 14.1.1997, tutte le aziende che allevano bovini, ovini e caprini o bufalini, produttori di latte per il consumo umano, devono rispettare le norme igienico - sanitarie in coerenza con le disposizioni dell’Unione Europea.
Il primo obbligo riguarda la registrazione di tutte le aziende presso il Servizio Veterinari della Regione.
Che cosa bisogna fare per ottenere questa registrazione:

  • presentare domanda di registrazione al Servizio Veterinario dell’Azienda USL (per le aziende già in attività la scadenza era il Settembre 1997). Dalla registrazione sono esentate le sole aziende zootecniche che vendono i propri prodotti lattiero caseari al consumatore finale (vendite dirette).
  • In seguito alla domanda ogni azienda verrà visitata dai funzionari del Servizio veterinario e potrà ottenere un primo parere in funzione dell’adeguatezza delle caratteristiche degli animali allevati e dell’azienda (locali di mungitura, di allevamento, raccolta e conservazione del latte).
  • nel caso in cui l’azienda non abbia tutti i requisiti richiesti, saranno comunicati all’allevatore gli adeguamenti da effettuarsi.

In seguito, la registrazione potrebbe anche essere sospesa temporaneamente, quando nell’azienda non fossero più adeguate le condizioni igienico - sanitarie per la produzione; in questi casi i Servizi Muccheveterinari forniranno indicazioni per poter ristabilire le condizioni per la registrazione.
In caso di riscontro di tubercolosi o brucellosi l’allevamento perde la qualifica sanitaria.
In questi casi il conferimento del latte è vietato e potrà essere utilizzato esclusivamente il latte degli animali sani a condizione che si seguano le prescrizioni del Servizio veterinario:

  • deve essere raccolto in contenitori o cisterne separati e identificati

  • deve essere inviato sotto sequestro ASL ad uno stabilimento in cui possa essere sottoposto a trattamento termico prima di qualsiasi impiego.

Controlli sulla qualità del latte

Dal 1998 il latte bovino destinato alle consegne dovrà rispettare i seguenti parametri:

  • media cellule somatiche (o indice citologico) inferiore o uguale a 400.000 cellule per ml di latte
  • media carica batterica (o tenore in germi) inferiore o uguale a 100.000 germi per ml di latte.

Dal rispetto di questi limiti è escluso solo il latte che viene destinato alla produzione di formaggi con oltre 60 giorni di maturazione.

Quindi, già a partire dal 1998, gli allevamenti dovrebbero essere periodicamente controllati:

  • se l’allevamento produce latte destinato a formaggi con più di 60 giorni di maturazione, dovrà essere effettuato a cura del caseificio almeno:
    - 1 solo prelievo all’anno per verificare in particolare l’indice crioscopico (presenza di acqua nel latte);
    - altri prelievi su carica batterica e indice citologico hanno solo scopo conoscitivo.
  • per tutti gli altri allevamenti (latte destinato a formaggi freschi, latte alimentare, etc.), si effettueranno più prelievi nel corso dell’anno:
    - 1 prelievo per indice crioscopico
    - 1 prelievo al mese per 3 mesi per cellule somatiche
    - 2 prelievi al mese per due mesi per la carica batterica.
questi controlli  verranno eseguiti dagli stabilimenti che ritirano il latte e che lo possono immettere in lavorazione solo se risulta conforme ai seguenti requisiti:

* Media in germi/ml (carica batterica) a 30° C non superiore a 100.000 (*)
* Media in cellule somatiche/ml (indice citologico) non superiore a 400.000 (**)
* assenza di acqua aggiunta (punto crioscopico non > -0,520)
* peso specifico a 20° C almeno pari a 1.028 g/l
* contenuto in proteine almeno pari a 28 g/l
* materia secca sgrassata almeno pari a 8,50%
* assenza di residui di farmaci e di sostanze contaminanti
* provenienza da animali sani di allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi

(*) Media germi calcolata con due prelievi al mese per due mesi

(**) Media cellule calcolata con un prelievo al mese per tre mesi

Cosa succede se gli accertamenti danno esito sfavorevole ?.

 

Sito a cura Servizio Veterinario ASL Bergamo
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e-mail: filisettidanilo@iol.it