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della sezione:
Le nuove norme igienico sanitarie per la produzione del latte
Il D.P.R. 54/97 e le regole per ottenere un latte di prima qualità
Condizioni
per l'ammissione di latte...
Come
valutare le analisi sul latte
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CAPITOLO
I
Disposizioni veterinarie relative al latte crudo
1. |
Il latte crudo deve provenire:
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a) da vacche e da bufale: |
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1) |
appartenenti ad allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da
brucellosi; |
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2) |
che non presentino sintomi
di malattie infettive trasmissibili alluomo attraverso il latte; |
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3) |
non suscettibili di trasmettere
al latte sostanze, pericolose o potenzialmente pericolose per la salute
umana, a meno che il latte sia stato sottoposto a un periodo ufficiale di
attesa previsto dalle disposizioni comunitarie o, in assenza di tali disposizioni,
dalle normative nazionali vigenti; |
... |
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3. |
Quando nellazienda
coabitano varie specie animali, ogni specie deve possedere i requisiti sanitari
che sarebbero richiesti se presso lazienda fosse detenuta una sola
specie. |
4. |
In
caso di coabitazione di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti
ad un controllo per la tubercolosi. |
5. |
Il latte crudo deve essere
escluso dal trattamento, dalla trasformazione, dalla vendita e dal consumo
qualora: |
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a) |
provenga da
animali a cui sono state somministrate illecitamente sostanze di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118; |
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b) |
contenga residui
di sostanze di cui allarticolo 13, comma 4, superiori al livello di
tolleranza ammesso. |
CAPITOLO
II
Igiene dellazienda
1. |
Il latte crudo
deve provenire da aziende autorizzate ai sensi dellarticolo 4 o registrate
e controllate ai sensi dellarticolo 11. I locali utilizzati, qualora
non si tratti di allevamenti bufalini od ovi-caprini di tipo brado o semibrado,
debbono essere costruiti, mantenuti e governati in modo da garantire: |
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a) |
buone condizioni di stabulazione, di igiene, di pulizia e di salute degli
animali; |
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b) |
soddisfacenti condizioni digiene per quanto riguarda la mungitura,
la manipolazione, la refrigerazione ed il magazzinaggio del latte. |
2. |
I locali nei quali si effettua la mungitura o il latte viene fatto sostare,
manipolato o refrigerato, devono essere situati e costruiti in modo da evitare
rischi di contaminazione del latte. Essi devono essere facilmente pulibili
e disinfettabili e devono almeno: |
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a) |
avere pareti
e pavimenti di agevole pulizia nelle zone in cui possono presentarsi rischi
di sudiciume o infezioni; |
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b) |
avere pavimenti costruiti
in modo da agevolare il drenaggio dei liquidi e mezzi soddisfacenti per
levacuazione dei rifiuti; |
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c) |
essere muniti di una ventilazione
e di una illuminazione adeguata; |
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d) |
disporre di un impianto
adeguato e sufficiente di erogazione di acqua potabile che rispetti i parametri
indicati negli allegati D ed E del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, da utilizzare nelle operazioni di mungitura e di
pulizia delle attrezzature e degli strumenti specificati al capitolo III,
lettera B; nel caso di allevamenti siti in territorio di montagna o comunque
disagiato, lacqua utilizzata, ancorché non riconosciuta come
potabile, deve possedere al controllo, i requisiti previsti per lacqua
destinata al consumo umano diretto; |
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e) |
presentare unadeguata
separazione da tutte le possibili fonti di contaminazione, quali gabinetti
e cumuli di letame; |
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f) |
disporre di dispositivi
e attrezzature di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione. Inoltre, i locali
per il magazzinaggio del latte devono essere muniti di impianti di refrigerazione
adeguati, essere opportunamente protetti contro i parassiti ed essere separati
dai locali in cui sono stabulati gli animali. |
3. |
Qualora venga utilizzata
una rimessa da mungitura mobile, questa deve essere conforme ai requisiti
di cui al punto 2, lettere d) e f); essa inoltre deve: |
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a) |
essere collocata
sul suolo ripulito da escrementi o altri rifiuti; |
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b) |
essere concepita in modo
che il latte sia protetto durante lintero periodo di utilizzazione; |
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c) |
essere costruita e rifinita
in modo da poter mantenere pulite le superfici interne. |
4. |
Se le femmine da latte
sono tenute in stabulazione libera allaria aperta, lazienda
deve disporre anche di una sala o una zona di mungitura adeguatamente separata
dal locale di stabulazione. |
5. |
Deve essere possibile
isolare efficacemente gli animali colpiti o che si sospetta siano colpiti
da una delle malattie di cui al capitolo I, punto I, o separare dal resto
della mandria gli animali di cui allo stesso capitolo, punto 3. |
6. |
Gli animali di tutte le
specie devono essere tenuti separati dai locali e dai luoghi in cui viene
immagazzinato, manipolato o refrigerato il latte. |
CAPITOLO III
Norme di igiene relative alla mungitura, alla raccolta e al trasporto di
latte crudo
dallazienda di produzione al centro di raccolta o di standardizzazione
o allo stabilimento di trattamento o di trasformazione del latte
Igiene del personale
A. |
Norme di igiene relative
alla mungitura |
1. |
La mungitura deve essere
effettuata nel rispetto delle norme digiene appropriate e con losservanza
delle seguenti condizioni: |
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a) |
ciascun animale della
mandria deve poter essere identificato dal servizio veterinario; |
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b) |
durante e immediatamente
prima della mungitura non deve essere consentito alcun lavoro che influisca
sfavorevolmente sul latte; |
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c) |
prima di sottoporre una
vacca alla mungitura si deve curare che i capezzoli, la mammella ed eventualmente
le parti adiacenti allinguine, della coscia e delladdome siano
puliti; |
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d) |
prima di mungere una vacca
il mungitore deve controllare laspetto dei primi getti del latte.
Qualora si rilevi una qualsiasi anomalia fisica, il latte della vacca in
causa deve essere escluso dalla consegna. Le vacche che presentano malattie
cliniche alla mammella devono essere munte per ultime o con una macchina
separata oppure a mano ed il loro latte deve essere escluso dalla consegna; |
|
e) |
il trattamento per immersione
o per vaporizzazione dei capezzoli delle bovine in fase di lattazione deve
essere effettuato soltanto immediatamente dopo la mungitura, salvo diversa
autorizzazione dal servizio veterinario. I prodotti chimici utilizzati per
tali operazioni devono essere approvati dal Ministero della sanità. |
2. |
Il latte deve essere posto,
immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito e attrezzato in modo
da evitare eventuali alterazioni delle sue caratteristiche. Qualora la raccolta
non venga effettuata entro due ore dalla mungitura, il latte deve essere
raffreddato ad una temperatura pari o inferiore a 8°C in caso di raccolta
giornaliera e a 6°C se la raccolta non viene effettuata giornalmente;
durante il trasporto del latte refrigerato sino agli stabilimenti di trattamento
e/o di trasformazione la temperatura non deve superare i 10°C, salvo
il caso in cui il latte sia stato raccolto nelle due ore successive alla
mungitura.
Per motivi tecnici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti a base
di latte, il servizio veterinario può concedere deroghe relative
alle temperature di cui al precedente capoverso, purché il prodotto
finale sia conforme alle norme enunciate nellallegato C, capitolo II. |
B. |
Norme di igiene relative
ai locali, alle attrezzature e agli strumenti |
1. |
Le attrezzature e gli
strumenti, o le loro superfici, destinati a venir a contatto con il latte
(utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la
raccolta o il trasporto del latte) debbono essere fabbricati con un materiale
liscio, che sia di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione, resistente
alla corrosione e tale da non cedere sostanze in quantitativi che possano
risultare dannosi per la salute umana, alterare la composizione del latte
o avere unincidenza negativa sulle sue caratteristiche organolettiche. |
2. |
Dopo limpiego, gli
utensili usati per la mungitura, le attrezzature per la mungitura meccanica
e i contenitori che sono stati a contatto con il latte debbono essere lavati,
puliti e disinfettati. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso
di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto,
ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e le cisterne
usati per il trasporto del latte crudo al centro di raccolta o di standardizzazione
del latte o allo stabilimento di trattamento o di trasformazione devono
essere lavati, puliti e disinfettati prima di una loro riutilizzazione. |
3. |
I secchi contenenti il
latte devono essere coperti finché restano nella stalla. Se il latte
è sottoposto a filtrazione, il filtro utilizzato deve essere sostituito
o pulito, a seconda del tipo, prima che si esaurisca la sua capacità
di assorbimento. Il filtro deve in ogni caso essere sostituito o pulito
prima di ciascuna mungitura. È vietato luso di tessuti filtranti. |
C. |
Igiene del personale |
1. |
Il personale deve trovarsi
nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare: |
|
a) |
le persone addette alla
mungitura e alla manipolazione del latte crudo devono indossare abiti da
lavoro idonei e puliti; |
|
b) |
le persone addette alla
mungitura devono lavarsi le mani immediatamente prima della mungitura e
restare per quanto possibile con le mani pulite per tutta la durata delloperazione.
A questo scopo devono trovarsi installazioni idonee attigue allocale di
mungitura per consentire agli addetti alla mungitura e alla manipolazione
del latte crudo di lavarsi le mani e le braccia. |
2. |
Il datore di lavoro deve
prendere i provvedimenti necessari per impedire la manipolazione del latte
crudo alle persone che potrebbero contaminarlo fintanto che non sia dimostrato
che sono atte a manipolarlo senza pericolo.
Le persone addette alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo sono
tenute a dimostrare che, sotto laspetto sanitario, nulla osta alla
loro assegnazione. A tal fine devono essere munite del libretto di idoneità
sanitaria di cui allarticolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche. |
D. |
Norme di igiene relative
alla produzione |
1. |
È posto in essere
un sistema di controllo, sotto la sorveglianza dal servizio veterinario,
per prevenire laggiunta di acqua nel latte crudo. Tale sistema deve
comprendere, in particolare, controlli regolari del punto di congelazione
del latte di ciascuna delle aziende di produzione (omissis)... |
2. |
Il responsabile dello stabilimento di trattamento e/o di trasformazione deve informare il servizio
veterinario non appena i livelli massimi per il tenore di germi e il titolo
di cellule somatiche sono raggiunti. Lautorità territorialmente
competente prende i provvedimenti appropriati. |
3. |
Qualora entro tre mesi
dalla notifica dei risultati dei controllo previsti al punto 1, lettera
a), e dalle indagini previste al capitolo IV, lettera D, e dopo superamento
dei livelli indicati al capitolo IV il latte proveniente dallazienda
in questione non soddisfi le suddette norme, lazienda non è
più autorizzata a fornire latte crudo finché il latte crudo
non sia conforme alle suddette norme. |
4. |
Non può essere
destinato al consumo umano il latte il cui tenore in residui di sostanze
farmacologiche attive superi i livelli autorizzati per ciascuna delle sostanze
previste negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
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