Laboratori di produzione
Ai
fini dell’applicazione delle deroghe previste dalla Decisione
97/284/CE del 25aprile1997, tutti i formaggi ottenuti in alpeggio
possono essere considerati “con caratteristiche tradizionali”.
3.2
Requisiti minimi per le strutture utilizzate per la lavorazione
del latte: nel caso di più strutture situate in un unico alpeggio
(Alpe) a diverse altitudini e utilizzate dallo stesso caricatore in
tempi diversi, almeno la struttura principale di lavorazione e deposito
del formaggio deve avere i requisiti sotto elencati; le altre strutture
che vengono utilizzate saltuariamente e per tempi limitati possono avere
requisiti meno rigidi purché vengano utilizzate esclusivamente per le
prime fasi di lavorazione del latte, subito dopo la mungitura e per la
preparazione di formaggi con più di 60 giorni di stagionatura.
Requisiti
strutturali:
nei
locali dove il latte viene lavorato devono essere garantiti i seguenti
requisiti:
-
pavimenti:
almeno in cemento lisciato con possibilità di raccolta ed
evacuazione delle acque di lavaggio;
-
pareti
pulibili;
-
porte
e finestre in materiale resistente e costruite in modo da
evitare l’ingresso dì animali indesiderati con applicazione di
retine arti mosche;
-
completa
separazione dai ricoveri degli animali con esclusione di qualsiasi
collegamento;
inoltre:
-
il
burro ottenuto a partire da creme provenienti dalla lavorazione di
latte crudo non rispondente i requisiti dell’Allegato A, capitolo
IV del D.P.R. 54/97 deve essere sottoposto a pastorizzazione o
essere ottenuto con creme sottoposte a pastorizzazione;
-
il
burro ottenuto a partire da creme provenienti dalla lavorazione di
latte crudo rispondente ai requisiti dell’Allegato A, capitolo IV
del DIR. 54/97 deve comunque rispettare i parametri previsti
dall’Allegato C, capitolo Il del D.P.R. 54/97.
-
separazione dai locali adibiti ad abitazione o cucina;
-
attrezzature e utensili destinati a entrare in contatto diretto
con il latte e i prodotti in materiali resistenti alla corrosione,
facili da lavare e disinfettare fatta salva la possibilità di
utilizzare altro materiale (non resistente alla corrosione, non
facili da lavare e da disinfettare) in applicazione delle deroghe
per i prodotti a base di latte con caratteristiche tradizionali;
-
almeno
un lavello con acqua corrente possibilmente collocato all’interno
del locale di lavorazione;
-
in
caso venga utilizzato fuoco a legna, un sistema di allontanamento
del fumo (camino);
- zone
antistanti gli ingressi con pavimento cementato o in pietra per
evitare che venga introdotta sporcizia nei locali di lavorazione;
Locale stagionatura - deposito
Si applicano tutte le deroghe previste per la fabbricazione di
prodotti a base di latte che presentano caratteristiche tradizionali
(Decisione 97/284/CE del 25 aprile 1997); pertanto i locali di
stagionatura possono avere:
-
pareti
geologicamente naturali;
-
muri,
pavimenti, soffritti e porte non lisci, non impermeabili, non
resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale
inalterabile;
-
dispositivi e utensili di lavoro destinati a entrare a contatto diretto
con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla
corrosione, non facili da lavorare e da disinfettare;
Servizi igienici e spogliatoio
-
servizi
igienici non direttamente comunicanti con i locali di lavorazione
con possibilità di utilizzare anche servizi igienici
dell’abitazione;
-
una
doccia con acqua calda e fredda, se compatibile con il sistema di
erogazione dell’acqua (sufficiente pressione);
Autocontrollo
Deve
essere basato su buone pratiche di lavorazione che forniscano
adeguate
garanzie di igienicità dei prodotti anche se lavorati in condizioni
strutturali particolari. In allegato si forniscono alcune linee di
indirizzo per l’applicazione dell’autocontrollo in alpeggio
(Allegato B).
Scarico reflui
Modalità
di scarico delle acque di lavaggio residue dalla lavorazione, sono
possibili le seguenti soluzioni:
-
depurazione
con fossa e subirrigazione;
-
convogliamento
in concimaia e utilizzazione agronomica con distribuzione su pascolo
a fine stagione;
-
negli alpeggi facilmente raggiungibili, vasca a tenuta e
successivo smaltimento in depuratore.
Acqua potabile
Approvvigionamento
di acqua potabile:
le
strutture allacciate all’acquedotto pubblico o a un pozzo privato sono
molto rare in quanto la generalità degli alpeggi si rifornisce
da
sorgenti o con acqua piovana;,in questo caso è necessario che l’acqua
sia conforme ai parametri microbiologici previsti per il controllo
minimo C1, dall’ Allegato II Tabella A del D.P.R. 236/88 o
resa tale mediante un trattamento quale:
Requisiti delle aziende che mandano i loro capi in alpeggio
Requisiti delle aziende di produzione che inviano i capi in
alpeggio:
registrazione:
tutte le aziende che caricano i capi in alpeggio devono essere
registrare ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 54/97; il conduttore
dell’alpeggio deve verificare tale situazione e tenere a disposizione
dell’Autorità Sanitaria copia delle comunicazioni di registrazione di
ciascuna azienda;
controllo
sul latte crudo nei periodi di monticazione:
-
se
in alpeggio vengono prodotti esclusivamente formaggi con più di 60
giorni di stagionatura, non è necessario alcun tipo di verifica;
-
nel
caso di altre produzioni in alpeggi non raggiungibili in tempi
compatibili con la gestione dei campioni, si accetterà che le
aziende di produzione che caricano i capi in alpeggio siano
sottoposte a controllo sulla conformità del latte crudo ai
requisiti dell’Allegato A -
Capitolo
IV del D.P.R. 54/97 solo nel periodo di produzione a fondo valle;
tale conformità dovrà essere attestata da una
dichiarazione del Servizio di Medicina Veterinaria dell’ASL
competente redatto secondo il modello Allegato
A; ai fini dei una maggiore tutela della qualità igienica
dei prodotti si potrà suggerire, all’interno del programma di
autocontrollo, l’esecuzione periodica da parte del conduttore di
CMT sui capi in produzione.
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