Linee guida regionali per l'applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, n°
54.
Requisiti strutturali ed igienici minimi per i locali di caseificazione
in alpeggio
I.
Definizione
Per “alpeggio” si
intende l’insieme dei terreni pascolivi di montagna e delle strutture
destinate al ricovero del bestiame, alla lavorazione dei prodotti, all’alloggio
dei conduttori, utilizzate per la monticazione non permanente del
bestiame.
2.
Campo
di applicazione
Le presenti “Linee
guida” si applicano agli alpeggi situati nel territorio della
Regione Lombardia nei quali avviene una attività di trasformazione
del latte che rientra nel campo di applicazione definito dall’art. i
del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.
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