Modalità
di presentazione delle domande
di
riconoscimento
Riconoscimento
provvisorio
L'istanza
di riconoscimento viene presentata utilizzando l’Allegato C e viene
trasmessa alla Regione per il tramite del
Servizio di Medicina Veterinaria dell’ASL competente;
devono
essere allegati:
-
copia
dell’istanza di riconoscimento definitivo munita del protocollo di
registrazione in entrata presentata al Servizio di Medicina Veterinaria
dell’ASL competente;
-
autodichiarazione
dalla quale risulti che nell’anno 1998 l’alpeggio era stato
utilizzato per la trasformazione del latte (Allegato C);
-
elenco
dei prodotti a base di latte ottenuti nel 1998 nell’alpeggio e da un impegno a
non effettuare nuove lavorazioni sottoscritti dall’interessato
(Allegato C);
Riconoscimento
definitivo
L'istanza
di riconoscimento
viene
presentata utilizzando l’Allegato D;
-
viene
presentata dall’utilizzatore dell’alpeggio anche se diverso dal
proprietario; in caso di cambio di utìlizzatore dovrà essere fatta una
voltura del decreto presentando domanda in tempo utile;
-
nel
caso di più strutture situate in un unico alpeggio (Alpe) a
diverse altitudini e utilizzate dallo stesso caricatore in tempi
diversi (vedi punto 3.2) la domanda e il riconoscimento riguardano
l’insieme delle strutture; in questo caso nella domanda dovrà essere
indicato il numero, la destinazione d’uso e, se esistente, la
denominazione delle singole strutture e dovrà essere allegata una
corografia dell’Alpe con l’indicazione delle strutture stesse;
-
documentazione
da allegare (riferita a quanto previsto dalla Circolare 25/SAN del
15 maggio 1997):
-
autorizzazione
sanitaria e/o agibilità: per gli alpeggi che ne sono sprovvisti può
essere accettata una attestazione del Sindaco nella quale si dichiari
che le strutture risultano esistenti nelle mappe del Comune, sono
censite e risultano utilizzate da una data antecendente al 1934;
-
certificazione
di iscrizione CCIAA: in alternativa può essere
allegato
il certificato di iscrizione all’Albo degli imprenditori agricoli;
-
autorizzazione
allo scarico delle acque reflue: deve essere allegata un’autodichiarazione
di conformità
a
quanto previsto al punto 3.2;
-
referto
potabilità acqua a
seconda delle modalità di approvvigionamento deve essere allegato:
-
in
caso di collegamento a pubblico acquedotto o, comunque, a una rete già
sottoposta a
controllo (rete comune con rifugi, alberghi, ecc.) attestazione
del Servizio Igiene Pubblica dell’ASL di potabilità dell’acqua
della rete;
-
in
caso di pozzo privato, di sorgente o acqua piovana: referto di un
controllo di conformità dell’acqua a
quanto previsto al punto 3.2;
-
verbale
Servizio Veterinario: deve contenere, oltre al parere favorevole in
merito al possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 54/97come indicati
dalle presenti linee guida, una dichiarazione relativa alla valutazione
del sistema di autocontrollo predisposto per la struttura e alla sua
validità al fine della garanzia della qualità igienica delle
produzioni secondo le indicazioni di cui al punto 4;
-
planimetria,
relazione tecnica, documentazione relativa emissioni in atmosfera,
dichiarazione per stabilimenti a capacità limitata, marca da bollo;
vengono seguite le indicazioni della Circolare 25/SAN del 15 maggio
1997.
6.
Procedure e tempi di intervento
I
Servizi di Medicina Veterinaria delle AA.SS.LL. interessate devono attìvarsi
immediatamente in modo da sensibilizzare tutti gli Enti e gli operatori
interessati al fine di consentire una corretta applicazione dei punti
precedenti nel rispetto delle seguenti scadenze:
entro
il 31.5 .1999 - i conduttori degli alpeggi che svolgono un’attività
che rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 54/97 presentano istanza
di riconoscimento
definitivo al Servizio di Medicina Veterinaria dell’ASL competente e di
riconoscimento provvisorio al Servizio Veterinario della Regione Lombardia;
entro
il 30.9.1999 i Servizi di Medicina Veterinaria delle AA.SS.LL.
effettuano i sopralluoghi presso gli alpeggi interessati e verificano il
possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee guida regionali;
entro iL 30.11.1999 - i Servizi di Medicina Veterinaria delle
AA.SS.LL. trasmettono al Servizio Veterinario della Regione Lombardia per il
rilascio del decreto di riconoscimento le pratiche relative agli alpeggi in
possesso dei requisiti minimi;
-
i Servizi di Medicina Veterinaria delle AA.SS.LL. comunicano agli
interessati (proprietari e conduttori) i lavori di adeguamento necessari
negli alpeggi non in possesso dei requisiti minimi;
entro
il 30.4.2000 i proprietari e/o conduttori degli alpeggi concordano
con i Servizi di Medicina Veterinaria delle AA.SS.LL. i tempi e le modalità
dì
esecuzione dei lavori di adeguamento prescritti con la presentazione di un
progetto approvato dall’Autorità competente e di un programma temporale
di realizzazione nonché la testimonianza della reale disponibilità
finanziaria per l’esecuzione dei lavori previsti (piano finanziario);
—
in caso di mancata o incompleta presentazione del progetto di
adeguamento, il Servizio di Medicina Veterinaria dell’A.S.L. richiede al
Servizio Veterinario della Regione Lombardia la revoca del riconoscimento
provvisorio;
entro
il
30.9.2003 - vengono eseguiti i lavori di adeguamento e vengono trasmesse
al Servizio Veterinario della Regione Lombardia per il rilascio del decreto
di riconoscimento le pratiche relative agli alpeggi in possesso dei
requisiti minimi.
Allegati
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