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ultimo aggiornamento > 12/07/2007

 

VARIAZIONI

Attenzione: le seguenti disposizioni rimangono valide fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.

Se durante l'anno precedente si sono verificate delle variazioni sugli immobili va presentata la Dichiarazione I.C.I.*, su apposito modulo, al Comune competente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le variazioni rilevanti ai fini della presentazione della Dichiarazione I.C.I. sono le seguenti:

  • Acquisto o Cessione (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi) di:

    • fabbricati

    • aree fabbricabili

    • terreni agricoli

  • trasferimenti, costituzione o estinzione dei diritti reali di usufrutto. uso o abitazione;

  • acquisto o perdita del diritto di esenzione dall'I.C.I.;

  • mutamento delle caratteristiche dell'immobile, quali la destinazione d'uso, il cambio della rendita catastale per modifiche strutturali dello stesso, ecc.;

  • modifica del valore venale delle aree fabbricabili.

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* Il comune può eliminare le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata

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 CONDOMINIO 

webmaster Alberto Puglisi