VARIAZIONI
Attenzione:
le seguenti disposizioni rimangono valide fino alla data
di effettiva operatività del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali, da accertare con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.
Se
durante l'anno precedente si sono verificate delle
variazioni sugli immobili va presentata la Dichiarazione
I.C.I.*, su apposito
modulo, al Comune competente entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le
variazioni rilevanti ai fini della presentazione della
Dichiarazione I.C.I. sono le seguenti:
-
Acquisto
o Cessione (a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, superficie o enfiteusi) di:
-
fabbricati
-
aree
fabbricabili
-
terreni
agricoli
-
trasferimenti,
costituzione o estinzione dei diritti reali di
usufrutto. uso o abitazione;
-
acquisto
o perdita del diritto di esenzione dall'I.C.I.;
-
mutamento
delle caratteristiche dell'immobile, quali la
destinazione d'uso, il cambio della rendita catastale
per modifiche strutturali dello stesso, ecc.;
-
modifica
del valore venale delle aree fabbricabili.
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*
Il comune può eliminare le operazioni di controllo
formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con
conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia, ed introduzione
dell'obbligo della comunicazione, da parte del
contribuente al comune competente, entro un termine
prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni
o modificazioni di soggettività passiva, con la sola
individuazione dell'unità immobiliare interessata
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