NOVITA'
2007
L.
296/2006
Scadenze: le scadenze per il versamento dell'imposta
sono il 16 giugno e il 16 dicembre (anzichè il 30 giugno
e il 20 dicembre); per l'anno 2007, poichè le nuove
scadenze cadono in giorni festivi e prefestivi le
scadenze sono il 18 giugno e il 17 dicembre).
Versamento: il versamento può essere effettuato con
il modello F24 ed è possibile utilizzare crediti
d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi per
la compensazione dell'ICI.
Dichiarazione: a decorrere dall'anno 2007 è
soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ma solo a
partire dalla data di effettiva operatività del sistema
di circolazione e fruizione dei dati catastali, da
accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia
del Territorio.
Mod.730/Unico:
nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno
2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni
immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
2006
L.
266/2005
La
Finanziaria 2006 stabilisce in sostanza l'esenzione ICI
per gli immobili posseduti da enti non commerciali in
cui si svolgono attività commerciali.
2005
L. 311/04
Articolo 1
67. In
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per
l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che
scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31
dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta
2000 e successive.
L. 311/04
Articolo 1
540. Ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si
interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni
stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso
strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui
possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione,
parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene
complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione
della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del
citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi
degli opifici e degli altri immobili costruiti per le
speciali esigenze di un'attivita' industriale o
commerciale anche se fisicamente non incorporati al
suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali
interessati sono conseguentemente rideterminati per
tutti gli anni in riferimento.
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2004
L. 350/03 Articolo 2
33. In deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e
l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che
scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31
dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta
1999 e successive.
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2003
L. 289/02 Art.31 comma
16
In deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e
l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che
scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31
dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta
1998 e successive.
L. 289/02 Art.31 comma
20
I comuni, quando
attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a
mezzo del servizio postale con modalità idonee a
garantirne l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente.
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2002
A
partire dall'anno 2002 è stato introdotta in via
sperimentale - per i Comuni
che hanno sottoscritto
l’apposita Convenzione con l’Agenzia delle Entrate -
la possibilità di effettuare il versamento dell’ICI
mediante modello F24-ICI, in conseguenza dell’attività
di promozione di servizi da parte dell’Agenzia delle
Entrate a soggetti esterni pubblici e privati ed alla
scelta effettuata da alcuni Comuni di utilizzare il
sistema di pagamento con compensazione, di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997
n. 241.
Al fine
di adeguare la disponibilità dei codici tributo
necessari, sono stati istituiti i seguenti codici
tributo:
3901
– denominato:
Imposta comunale
sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale;
3902
– denominato:
Imposta comunale
sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
3903
– denominato:
Imposta comunale
sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
3904
– denominato:
Imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;
3905
– denominato:
Imposta comunale
sugli immobili (ICI) credito ICI.
Per il
versamento deve essere utilizzato il modello F24-ICI
disponibile gratuitamente in formato elettronico nella
sezione "MODULISTICA".
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2001
La novità dell'I.C.I.
introdotta a partire dall'anno d'imposta 2001 consiste
nella diversa ripartizione dei versamenti
dell'imposta nel caso in cui il contribuente sceglie
di effettuare il pagamento in due rate (acconto e
saldo).
Mentre fino
all'anno d'imposta 2000 si dovevano effettuare i due
versamenti così ripartiti:
2000 |
Acconto |
90%
dell'imposta dovuta per i primi sei mesi
dell'anno |
45%
dell'imposta dovuta per l'intero anno |
Saldo |
la
restante parte |
55%
dell'imposta dovuta per l'intero anno |
A partire dall'anno
d'imposta 2001 si dovranno effettuare i due versamenti
ripartiti nel seguente modo:
2001 |
Acconto |
100%
dell'imposta dovuta per i primi sei mesi
dell'anno |
50%
dell'imposta dovuta per l'intero anno |
Saldo |
la
restante parte |
50%
dell'imposta dovuta per l'intero anno |
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