.
.
 
 
 

ultimo aggiornamento > 12/07/2007

 

NOVITA'

2007

L. 296/2006

Scadenze: le scadenze per il versamento dell'imposta sono il 16 giugno e il 16 dicembre (anzichè il 30 giugno e il 20 dicembre); per l'anno 2007, poichè le nuove scadenze cadono in giorni festivi e prefestivi le scadenze sono il 18 giugno e il 17 dicembre).

Versamento: il versamento può essere effettuato con il modello F24 ed è possibile utilizzare crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi per la compensazione dell'ICI.

Dichiarazione: a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ma solo a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.

Mod.730/Unico: nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

2006

L. 266/2005

La Finanziaria 2006 stabilisce in sostanza l'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti non commerciali in cui si svolgono attività commerciali.

2005

L. 311/04 Articolo 1

67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

L. 311/04 Articolo 1

540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attivita' industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

-------------------------

2004

L. 350/03 Articolo 2

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

-------------------------

2003

L. 289/02 Art.31 comma 16

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

L. 289/02 Art.31 comma 20

I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

-------------------------

2002

A partire dall'anno 2002 è stato introdotta in via sperimentale - per i Comuni che hanno sottoscritto l’apposita Convenzione con l’Agenzia delle Entrate - la possibilità di effettuare il versamento dell’ICI mediante modello F24-ICI, in conseguenza dell’attività di promozione di servizi da parte dell’Agenzia delle Entrate a soggetti esterni pubblici e privati ed alla scelta effettuata da alcuni Comuni di utilizzare il sistema di pagamento con compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Al fine di adeguare la disponibilità dei codici tributo necessari, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

3901 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale;

3902 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;

3903 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;

3904 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;

3905 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) credito ICI.

Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24-ICI disponibile gratuitamente in formato elettronico nella sezione "MODULISTICA".

-------------------------

2001

La novità dell'I.C.I. introdotta a partire dall'anno d'imposta 2001 consiste nella diversa ripartizione dei versamenti dell'imposta nel caso in cui il contribuente sceglie di effettuare il pagamento in due rate (acconto e saldo).

 Mentre fino all'anno d'imposta 2000 si dovevano effettuare i due versamenti così ripartiti:

2000 Acconto 90% dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno 45% dell'imposta dovuta per l'intero anno
Saldo la restante parte 55% dell'imposta dovuta per l'intero anno

A partire dall'anno d'imposta 2001 si dovranno effettuare i due versamenti ripartiti nel seguente modo:  

2001 Acconto 100% dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
Saldo la restante parte 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 STESSO AUTORE
.

 CONDOMINIO

webmaster Alberto Puglisi