CONDONO
Articolo
13 (L. 289/02)
(Definizione
dei tributi locali)
1. Con riferimento ai
tributi propri, le regioni, le province e i comuni
possono stabilire, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti
destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione
dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche´
l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e
sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine
appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i
contribuenti adempiano ad obblighi tributari
precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime
agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste
anche per i casi in cui siano gia` in corso procedure di
accertamento o procedimenti contenziosi in sede
giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri
effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in
relazione ai propri procedimenti amministrativi, la
richiesta del contribuente di avvalersi delle predette
agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e
grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine
stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il
completo adempimento degli obblighi tributari, secondo
quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle
disposizioni del presente articolo, si intendono tributi
propri delle regioni, delle province e dei comuni i
tributi la cui titolarita` giuridica ed il cui gettito
siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con
esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a
tributi erariali, nonche´ delle mere attribuzioni ad enti
territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformita` e compatibilmente con le
forme e condizioni di speciale autonomia previste dai
rispettivi statuti.
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