ultimo
aggiornamento
> 12/07/2007
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DECRETO LEGISLATIVO 30
DICEMBRE 1992, N. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(S.O. n. 137 alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)
Art. 1 - Istituzione dell'imposta - Presupposto
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
è soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui
quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali (1). Il
comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area
sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai
criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno
adibito all'esercizio delle attività indicate
nell'articolo 2135 del codice civile.
(1) I comuni possono stabilire ulteriori condizioni, anche
con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte
dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs.
n.446/97 e del loro nucleo familiare (art. 59, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Art. 3 - Soggetti passivi (*)
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche
se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno
ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di
cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità
di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di locazione finanziaria.
(*) Articolo sostituito dall'art. 58, comma 1, lettera a),
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 4 - Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun
comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1
la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente,
sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica
per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero
titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente
quando la loro superficie insiste interamente o
prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali
dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi
comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito
del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1º
gennaio dell'anno cui l'imposta 'si riferisce.
Art. 5 - Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º
gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalità previsti dal
primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (1).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,
non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti:
per l'anno 1993: 1,02;
per l'anno 1992: 1,03;
per l'anno l991: 1,05;
per l'anno 1990: 1,1O;
per l'anno 1989: 1,15;
per l'anno 1988: 1,20;
per l'anno l987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40;
per l'anno 1985: 1,50;
per l'anno 1984: 1,60;
per l'anno l983: 1,70;
per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In
caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario
possono esperire la procedura di cui al regolamento
adottato con decreto del Ministro delle finanze del l9
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del
valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di
rendita proposta il valore è determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati
necessari per il calcolo (2).
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma
3, non iscritti in catasto, nonché, per i
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più
unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della
rendita catastale, il valore è determinato con
riferimento alla rendita dei fabbricati similari già
iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da
quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.
2, senza computare il valore del fabbricato in corso
d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque
utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque.
(1) Comma modificato dall'art. 58, comma 1, lettera b), D.
Lgs. l5 dicembre 1997. n. 446.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 58, comma 1, lettera b), D.
Lgs. l5 dicembre l997. n. 446.
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
(*)
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione
da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l'anno successivo (1). Se la delibera non è
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4
per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e
può essere diversificata entro tale limite, con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui
all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1,
del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
(*) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge
23 dicembre 1996, n. 662.
(1) In proposito l'art. 3, comma 54, della Legge n.
662/96, così dispone: "Per l'anno 1997, la delibera
di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo
30 dicembre l992, n. 504 come sostituito dal comma 53,
deve essere adottata entro il 15 aprile 1997".
Art. 7 - Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali (1);
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art. 5 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del
culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16,
lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (2).
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte.
(1) L'esenzione può essere estesa anche agli immobili non
destinati ai compiti istituzionali (art. 52, comma 1 del
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
(2) I comuni possono stabilire che l'esenzione concernente
gli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi,
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non
commerciale utilizzatore (art. 59,comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta (*)
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio l968 n. I5,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e
l'alienazione di immobili.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo può essere ridotta fino
al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire
200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può
essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può
essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti
in situazioni di particolare disagio economico-sociale,
individuate con deliberazione del competente organo
comunale (1).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari.
(*) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge
23 dicembre l996. n. 662.
(1) Periodo aggiunto dall'art. 3. comma 1 del D.L. 11
marzo 1997, n. 50 conv. dalla Legge 9 maggio 1997, n. 122.
In base all'art. 58, comma 3, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione
di cui al presente comma può essere stabilita in misura
superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta
dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che
ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione del contribuente. Le
deliberazioni comunali concernenti la determinazione
dell'aliquota sono pubblicate per estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 9 - Terreni condotti direttamente (*)
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a
titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono
soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a
120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di
valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni
di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di
valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni
di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore
complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo,
anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo
della detrazione e quelli sui quali si applicano le
riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono
rapportati al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di
possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo
del comma 1 dell'articolo 4.
(*) Agli effetti dell'applicazione del presente articolo
si considerano coltivatori diretti od imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11
della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al
corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo (art. 58, comma 2. D. Lgs. 15 dicembre l997, n.
446).
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni (*)
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo
3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero. A
ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma
obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare
il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al
comune per l'anno in corso in due rate delle quali la
prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento
dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo
semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti
possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il
termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per
l'anno in corso.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere
corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il
comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto
corrente postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non
è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, al
fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia,
per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli
prestampati per il versamento. La commissione spettante al
concessionario è a carico del comune impositore ed è
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme
riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di
lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal
contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili
posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su
apposito modulo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il
possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui
possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993
devono essere dichiarati entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato
è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile può essere
presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili
indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile
oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
attribuibile una autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore
del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2 del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi
che essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalità di presentazione,
anche su supporti magnetici nonché le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione
ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la
dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli
uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono approvati i modelli per il
versamento al concessionario e sono stabilite le modalità
di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo del Ministero delle
finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi
dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati
relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento
rifiuti con decreto del Ministro delle finanze viene
previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio
tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la
predetta associazione, i relativi servizi operativi per la
realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un
contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento
delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3. I
predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per
ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata
del procedimento ed è prelevata, nel complessivo
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il
versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il
termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato
incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata
la dichiarazione.
(*) In forza dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 i comuni possono stabilire modalità diverse
di effettuazione del versamento dell'imposta in
autotassazione, prevedendo il pagamento diretto in favore
del Comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite il
concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve
essere corrisposta dal contribuente sul conto corrente
postale del Comune o presso gli sportelli del tesoriere
comunale.
Se sono state adottate norme regolamentari di cui all'art.
59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, nel territorio del Comune non operano, per gli anni
di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5, primo periodo.
Art. 11 - Liquidazione ed accertamento (*)
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce
presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i
versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e,
sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla
base delle informazioni fornite dal sistema informativo
del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali,
provvede anche a correggere gli errori materiali e di
calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso
di liquidazione, con l'indicazione dei criteri
adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle
sanzioni ed interessi dovuti; avviso deve essere
notificato con le modalità indicate nel comma 2 al
contribuente entro il termine di decadenza del 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero,
per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate,
a quello nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione
è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4
dell'articolo 5, il comune trasmette copia della
dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il
quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della
rendita, dandone comunicazione al contribuente e al
comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede,
sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione
della maggiore imposta dovuta senza applicazione di
sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata
nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero, dispone il rimborso
delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli
interessi computati nella predetta misura; se la rendita
attribuita supera di oltre il 30 per cento quella
dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del
20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e
delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od
inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel
caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso
di accertamento motivato con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato,
anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia
ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere
presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva
essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa
presentazione, l'avviso di accertamento deve essere
notificato entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia
avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel
corso del quale è stato o doveva essere eseguito il
versamento dell'imposta.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione
ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e
documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie
ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con
esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto
di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti
termini e modalità per l'interscambio tra comuni e
sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e
notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni
verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla
utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema
informativo.
(*) Se sono state adottate norme regolamentari di cui
all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per
gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 12 - Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed
interessi, se non versate, con le modalità indicate nel
comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o
dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e
reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o
l'avviso di accertamento sono stati notificati al
contribuente ovvero, in caso di sospensione della
riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 13 - Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è
stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e
non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi
nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14 (1).
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1
possono, su richiesta del contribuente da comunicare al
comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del
provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli
immobili.
(1) Comma modificato dall'art. 58. comma 1, lettera c), D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 14 - Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o
denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di
lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della maggiore imposta dovuta (1).
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla
richiesta o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un
quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura del sette per cento per
ogni semestre compiuto (2).
(*) Articolo così sostituito dall'art. 14, D. Lgs. n.
473/97 a decorrere dal 1º aprile I998.
(1) Se sono state adottate norme regolamentari di cui
all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per
gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di
cui al presente comma 2.
(2) Dal 1° gennaio 1999 l'interesse legale è stato
fissato al 2,5 per cento in ragione d'anno (D.M. Tesoro 10
dicembre 1998).
Art. 15 - Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso
può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di
cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio
tributario il comune nei cui confronti il ricorso è
proposto.
Art. 16 - Indennità di espropriazione
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile
l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore
indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta
qualora il valore dichiarato risulti inferiore
all'indennità di espropriazione determinata secondo i
criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti (1).
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità , oltre
all'indennità , è dovuta una eventuale maggiorazione
pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata
dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo
bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal
computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità
. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla
stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.
(1) Se sono state adottate norme regolamentari di cui
all'art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, nel territorio del Comune non operano, per
gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di
cui al presente comma 1.
Art. 17 - Disposizioni finali
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile
agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. Abrogato
3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche
dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si
detraggono lire 270 mila, per ognuna delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci,
assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale
sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino
alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito
dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del
reddito complessivo.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi
di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi
dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,
nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto
per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al
1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all 'imposta sul
reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta
non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal
primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in
cui il presupposto di applicazione di essa si è
verificato anteriormente alla predetta data; con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote
massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al
bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto
di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993
fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di
valore maturato fino al 31 dicembre 1992.
A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione è
assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data
del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione
edificatoria dell'area con fabbricato in corso di
costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello
dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o
ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono
formati con riferimento al periodo preso a base per il
calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative
sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla
lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi
del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643. e successive modificazioni.
Art. 18 - Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con
cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere
adottata entro il 28 febbraio 1993.
Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993
deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale
anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a
comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma
3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993,
nonché la somma corrispondente alla media delle
riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di
detta comunicazione il concessionario procede alla
rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle
riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili
calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per
mille e procede al versamento ad apposito capitolo
dell'entrata statale dell'importo risultante dalla
differenza tra l'ammontare delle riscossioni così
rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media
delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché
al versamento a favore del comune del residuo importo
delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate
sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul
saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando
la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e
per l'altra metà sul saldo. Le somme provenienti dalle
ulteriori riscossioni sempre relative all'imposta comunale
sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla
base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate
dal concessionario all'entrata statale previa deduzione
della quota parte della perdita per INVIM che non è stata
detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della
comunicazione da parte del comune il concessionario
procede al versamento all'entrata statale dell'intero
ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La
commissione spettante al concessionario ai sensi del comma
3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore
del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il
bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il
1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni,
l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli
interessi, la riscossione delle somme conseguentemente
dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti
in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli
effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno
1993 i predetti uffici provvedono altresì agli
adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4
dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto
disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario
dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione
delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata
stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima
del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base
dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in
favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a
quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per
l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed
elementi utili per l'esercizio di detta attività , anche
ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali
per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì,
stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi
spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della
base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si
applica un moltiplicatore pari a cento per le unità
immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C7
con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a
cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella
categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle
classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto
disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente
articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori
delle province autonome di Trento e Bolzano.
OMISSIS
Art. 50 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
a partire dal 1 gennaio 1993.
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