|
|
G.E.L.A. |
|
|
|
Premessa Con
l'ampliamento dei compiti conferiti alle guardie ecologiche volontarie
(G.E.V.) in materia di accertamento di infrazioni alle leggi di tutela
ambientale ed in conseguenza delle indicazioni puntuali delle varie norme su
cui esercitare il potere di accertamento di illeciti amministrativi, è
diventato indispensabile per le G.E.V. poter usufruire di uno strumento di
campagna estremamente agile, di rapida consultazione, che riassuma chiaramente
gli articoli di legge di riferimento e le relative sanzioni amministrative e
pecuniarie comminabili. Si è pensato pertanto, onde agevolare questo delicato
compito affidato alle guardie ecologiche volontarie, anche sulla scorta di
analoghe esperienze condotte in ambito provinciale, di promuovere un
prontuario contenente i riferimenti e che risponda nel contempo a requisiti
di maneggevolezza, resistenza alle manipolazioni e facilmente aggiornabile. |
|
|
|
Art. 50, D.L.
05.02.97, n. 22 (Ronchi) "rifiuti pericolosi e 94/62/CEE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alla parte in
cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria” Art. 35 L. R.
12.7.1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti'' |
|
|
|
L. R. 2/4/96
n° 5 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
Legge n. 352 del 23 agosto 1993 |
|
|
|
Art. 15, L. R.
24/04/1995, n° 50 - “Disciplina dello spandimento sul suolo dei
liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento” |
|
|
|
Art. 61, L. R.
15.2.94, n. 8 "Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attività venatoria Art. 30 e 31, L.
11.2.92, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio |
|
|
|
PESCA |
L. R. 22.02.93, n.
11, "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della
pesca in Emilia - Romagna |
|
|
Art. 18, L. R.
2.09.91, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi nel territorio regionale
(integrata dalla L. R. 25/6/96 n° 20), in attuazione della Legge 16.12.95, n.
752". (L'articolo predetto sanziona tutte le violazioni in ordine ai
disposti di cui alla legge medesima; la competenza accertativa delle G.E.V. è
pertanto generale) |
|
|
|
Art. 15 L. R.
24.01.77, n. 2 ". salvaguardia della flora
regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della
natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" |
|
|
|
DISCIPLINA ACQUE MINERALI |
Art. 23, L. R.
17.08.88, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo". (L'articolo in esame
sanziona: la ricerca senza autorizzazione di acque minerali o termali o in
difformità da quanto in essa contenuto; la coltivazione o l'utilizzo di
giacimenti senza concessione od in difformità da quanto in essa stabilito;
l'utilizzo non autorizzato di acque minerali o termali a fini terapeutici o
igienico ambientali) |
|
|
Art. 32 L. R.
2.04.88, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve
naturali" |
|
|
|
Boschi e terreni montani vincolo
idrogeologico |
Art. 24 e 26, R.
D. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi
e terreni montani (vincolo idrogeologico)". (Il citato art.
24 sanziona l'inosservanza delle disposizioni in ordine ai terreni vincolati;
L'art. 26 punisce il taglio od il danneggiamento delle piante nei boschi
vincolati) |
|
|
Violazione delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale che le
Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere
indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a
G.E.V. |
Violazione alle
prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi
dell'art. 36 e dell'art. 38, comma secondo, L. 8/6/90, n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative
pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente |