TARTUFI

L.R. 2 settembre 1991, n° 24 integrata dalla L.R. 25/6/96 n° 20: disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16/12/1985, n° 752.

Organo competente a ricevere il verbale: PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE


descrizione della violazione

articolo
violato

articolo
sanzionatorio



oblazione

SANZIONI

minimo



massimo



NOTE

 

DOCUMENTI

 

Ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti di tesserino, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità entro 20 giorni

art. 8
c. 1

18-1/E

1.000.000

1.000.000

3.000.000

 

 

 

Mancata segnalazione della presenza depositando gli estremi del tesserino negli appositi contenitori nelle Aziende Faunistico Venatorie  e Agrituristico-Venatorie

Non si applica in assenza dei contenitori.

art. 15
c. 3

18-1/S

1.000.000

1.000.000

3.000.000

 

 

 

Ricerca e raccolta di tartufi con tassa di concessione regionale scaduta

art. 11

 

Invio del verbale all’ufficio Regionale competente per l’applicazione di sanzioni di natura tributaria

 

 

CANI

 

 

Ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane addestrato

art. 12-1

18-1/A

1.000.000

1.000.000

3.000.000

 

 

 

Ricerca e raccolta di tartufi con l’ausilio di più di un cane ove vietato

art. 15/1

18/1/A

1.000.000

1.000.000

3.000.000

 

 

 

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