RIFIUTI (LEGGE RONCHI)

L. n.  15/02/97, n° 22.  Organo competente a ricevere il verbale: SINDACO / PROVINCIA


descrizione della violazione

articolo
violato

articolo
sanzionatorio



oblazione

SANZIONI

minimo



massimo

SOGGETTI PRIVATI  (organo competente il Sindaco)

Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo

art. 14

c. 1

50
c. 1

400.000

200.000

1.200.000

Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda
rifiuti NON pericolosi e NON ingombranti

Art. 14

c.1

50

c. 1

100.000

50.000

300.000

Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee

art. 14

c.  2

50
c. 1

400.000

200.000

1.200.000

IMPRESE O ENTI: RIFIUTI NON PERICOLOSI   (organo competente: Provincia)

Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo

art. 14

c.  1

51
c. 1A


PENALE

Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee

art. 14

c.  2

51
c. 1A


PENALE

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni


51

c.  2


51
c. 1A



PENALE

Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto

art. 15

art. 52
c. 3

6.000.000

3.000.000

18.000.000

Trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto ma contenente tutti gli elementi indispensa-bili per ricostruire le informazioni dovute per legge

 


art. 52 c. 4


1.000.000


500.000


3.000.000

 

 

 

 

IMPRESE O ENTI: RIFIUTI PERICOLOSI  (organo competente: Provincia)

Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo

art. 14

c.  1

51
c. 1B


PENALE

Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee

art. 51

c.  2

art. 51
c. 1B


PENALE

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni


art. 51

c.  2


art. 51
c. 1B



PENALE

Trasporto di rifiuti senza formulario  o con formulario incompleto o inesatto

art. 15

art. 52
c. 3

PENALE
ART. 483 C. P.

 

 

 

 

 

 

 

·In caso di abbandono di rifiuti bisogna controllare se il soggetto è un privato o una ditta/ente e si ammonisce che le false dichiarazioni sono perseguite penalmente.

·Nel verbale bisogna indicare i codici dei rifiuti.

·In caso di infrazioni che prevedono sanzioni penali (bisogna consultare la legge!) si deve dare obbligatoriamente comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

·In caso di impresa o ente che abbandona rifiuti non pericolosi si procede con la relativa denuncia e in mancanza del formulario si eleva immediatamente la relativa sanzione amministrativa.

·Per tutte le violazioni c’è l’obbligo della rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi. Il sindaco deve emettere una ordinanza riportante modalità e termini delle operazioni.

·In caso di versamento o deposito di rifiuti liquidi o solidi (nel suolo, sul suolo, in acque superficiali o sotterranee) che per loro natura devono passare attraverso una fase di depurazione prima di essere smaltiti, si applica la legge 319/76 (legge Merli)

 

Appunti:

Definizione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

 

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

 

Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani (e assimilabili):

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attivita' commerciali;

f) i rifiuti da attivita' di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato

D sulla base degli allegati G, H ed I.