L.R. 24/04/1995,
n° 50
Organo competente a ricevere il verbale: PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE
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articolo |
articolo |
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SANZIONI |
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Mancata conservazione dei documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento. Divieto di accesso ai luoghi di stoccaggio, mancata fornitura di dati documenti o informazioni (richieste dalla Provincia nell’esercizio della vigilanza e controllo), da parte del titolare dell’autorizzazione allo scarico. |
art. 8 |
art.
15 comma
1 |
200.000 |
100.000 |
1.000.000 |
Omissione tenuta del registro delle utilizzazioni del liquame |
art. 10 |
art.
15 comma
2 |
1.000.000 |
500.000 |
5.000.000 |
Spandimento di liquami su suoli NON adibiti ad uso agricolo, come definito nell’art. 11, L.R. 50/95 Spandimento di liquami su suoli agricoli NON
a fini agronomici inosservanza delle disposizioni sulle modalità di spandimento dei liquami (1) |
art. 11 |
art.
15 comma
3 |
2.000.000 |
1.000.000 |
10.000.000 |
Inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami stabilite ai sensi degli artt. 13 e 14 della presente legge(2) |
art. 11 |
art.
15 comma
4 |
4.000.000 |
2.000.000 |
20.000.000 |
(1) Il piano territoriale per il
risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico è stato adottato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 2409 del 08 marzo 1993. L’art. 7 in particolare che lo spandimento del liquame sia effettuato senza provocare la
diffusione di aerosol ed evitando
ogni fenomeno di ruscellamento. Inoltre prescrive il divieto di
spandimento
a) sul suolo
innevato, gelato o saturo di acqua
b) nei terreni privi
di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di
ruscellamento
c) nel periodo
compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno
d) sui suoli a
coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere
consumati crudi da parte dell'uomo;