SPANDIMENTI AGRONOMICI

L.R. 24/04/1995, n° 50

Organo competente a ricevere il verbale: PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE


descrizione della violazione

articolo
violato

articolo
sanzionatorio



oblazione

SANZIONI

minimo



massimo

Mancata conservazione dei documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento.

Divieto di accesso ai luoghi di stoccaggio, mancata fornitura di dati documenti o informazioni (richieste dalla Provincia nell’esercizio della vigilanza e controllo), da parte del titolare dell’autorizzazione allo scarico.

art. 8
L.R. 50/95

art. 15

comma 1

200.000

100.000

1.000.000

Omissione tenuta del registro delle utilizzazioni del liquame

art. 10
L.R. 50/95

art. 15

comma 2

1.000.000

500.000

5.000.000

Spandimento di liquami su suoli NON adibiti ad uso agricolo, come definito nell’art. 11, L.R. 50/95

Spandimento di liquami su suoli agricoli NON a fini agronomici

inosservanza delle disposizioni sulle modalità di spandimento dei liquami (1)

art. 11
L.R. 50/95

art. 15

comma 3

2.000.000

1.000.000

10.000.000

Inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami stabilite ai sensi degli artt. 13 e 14 della presente legge(2)

art. 11
L.R. 50/95

art. 15

comma 4

4.000.000

2.000.000

20.000.000

(1) Il piano territoriale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2409 del 08 marzo 1993. L’art. 7 in particolare che lo  spandimento  del liquame  sia effettuato senza provocare la diffusione di  aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento. Inoltre prescrive il divieto di spandimento

a)       sul suolo innevato, gelato o saturo di acqua

b)      nei terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento

c)       nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno

d)      sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;

 

(2) i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami sono stati determinati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3003 del 1 agosto 1995.