FUNGHI

L.R. 2 aprile 1996, n° 6: disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993.

Organo competente a ricevere il verbale:  ENTI COMPETENTI PER TERRITORIO (comunità montane, enti di gestione per i territori istituiti a parco, provincia per i territori della pianura)


descrizione della violazione

articolo
violato

articolo
sanzionatorio


oblazione

SANZIONI
minimo


massimo

esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta

4

c.1

13

c. 1/A

100.000 + costo autor. giornaliera

 

50.000

 

300.000

esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona

4

comma 6

13

comma 1/B

20.000 + costo autor. della zona

 

10.000

 

60.000

mancato porto dell’autorizzazione purchè venga esibita entro 10 giorni dalla contestazione

13

13

comma 1/C

 

10.000

 

5.000

 

30.000

uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali

13

13

comma 1/D

 

200.000

 

100.000

 

600.000

raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza

5

comma 1

13

comma 1/E

20.000

10.000

60.000

raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1

(si applica anche il ritiro dell'autorizzazione)

5

comma 1

13

comma 1/F

 

100.000

 

50.000

 

300.000

raccolta di Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con Æ cappello inferiore a cm.3,  Calocybe gambosae (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con Æ cappello inferiore a cm. 2

 

5

comma 2 e 3

 

13

comma 1/g

 

 

50.000

 

 

25.000

 

 

150.000

esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti

5

comma 4

13

comma 1/h

 

20.000

 

10.000

 

60.000

esercizio della raccolta in orari e giornate non consentite

(si applica anche il ritiro dell'autorizzazione)

6

comma 1

13

comma 2

200.000

100.000

600.000

raccolta di esemplari incompleti o mancanti delle parti necessarie alla determinazione della specie - omessa pulizia sommaria in luogo

(si applica anche il ritiro dell'autorizzazione)

6

comma 3

13

comma 2

200.000

100.000

600.000

esercitare la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante

(si applica anche il ritiro dell'autorizzazione)

6

comma 4

13

comma 2

200.000

100.000

600.000

esercitare la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie

(si applica anche il ritiro dell'autorizzazione)

6

comma 5

13

comma 2

200.000

100.000

600.000

deporre i funghi in contenitori che non siano rigidi ed aerati

(si applica anche il ritiro dell'autorizzazione)

6

comma 6

13

comma 2

200.000

100.000

600.000

esercitare la raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali

7
comma 1

13

comma 3

200.000

100.000

600.000

Se sono più severe si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa in materia di aree protette

(si applica anche il ritiro dell'autorizzazione)

la stessa sanzione si applica per le zone ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione

esercitare la raccolta in violazione ai divieti emanati dalla Regione o dagli Enti competenti

8

comma 1 e 2

13

comma 4

100.000

50.000

300.000

esercitare la raccolta nelle zone interdette dagli Enti competenti (Aree Osservatorio)

9

comma 2

13

comma 4

100.000

50.000

300.000

esercitare la raccolta nelle aree riservate per fini economici senza autorizzazione

9

comma 1/a

13

comma 4

100.000

50.000

300.000

esercitare la raccolta, senza averne l’autorizzazione, nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi, proprietà collettive o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto, che siano riservati alla raccolta a fini economici

9

comma 3

13

comma 4

100.000

50.000

300.000

tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, mancata o carente applicazione del piano di conduzione cessione o affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata

11

comma 3

13

comma 5

400.000

600.000

1.200.000

Vendita di funghi freschi spontanei, da parte di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, senza l’autorizzazione del sindaco

15

comma 1

20

comma 1

666.665

500.000

2.000.000

Adibire alla vendita di funghi freschi spontanei un institore (institore: incaricato dal titolare dell’esercizio commerciale) o preposto non in possesso dell’idoneità di cui al comma 2 dell’art. 15

15

comma 3

20

comma 1

666.665

500.000

2.000.000

somministrazione o commercio al dettaglio di funghi freschi spontanei di cui all’allegato 1 della legge, senza il certificato di controllo dell’USL

17

comma 1

20

comma 1

666.665

500.000

2.000.000

confezioni di funghi freschi spontanei sprovviste di etichetta di certificazione

17

comma 3

20

comma 1

666.665

500.000

2.000.000

Commercializzazione di funghi conservati, sott’olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati o altrimenti preparati, che non possiaedono i requisiti prescritti dall’Art. 9 e 10 del DPR 376/95 o che non rientrano tra le specie di cui all’allegato II del DPR 376/95

19

20

comma 1

666.665

500.000

2.000.000

 

Per tutte le violazioni amministrative è prevista la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrare la legittima provenienza