FLORA SPONTANEA PROTETTA

L:R: 24/01/1977, n° 2: provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
 Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco. ATTENZIONE: Se all’interno di aree protette si applica la specifica normativa (Regolamento o norme di salvaguardia) – vedi la tabella successiva sui Parchi

Organo competente a ricevere il verbale: SINDACO


descrizione della violazione

articolo
violato

articolo
sanzionatorio



oblazione

SANZIONI

minimo



massimo

raccolta di piante spontanee protette di cui all'elenco e di parti di esse, con esclusione del frutto.

N.B. sono escluse dal divieto le specie che provengono da colture in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura (questi devono essere accompagnati da certificato di provenienza)

 



4

 

 

 

15

 

 

 

10.000

 

 

 

5.000

 

 

 

200.000

estirpazione o danneggiamento di organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea

4

15

10.000

5.000

200.000

posta in vendita o commercio delle piante protette di cui all'elenco dell'art. 4 senza il certificato di provenienza

 

8

 

15

 

10.000

 

5.000

 

200.000

raccolta di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro) in quantitativi superiori ai limiti (in peso) di cui all'art. 10 o in quantitativi difformi a quanto stabilito dalle comunità montane e dai comuni ai sensi dell'art. 11 - 1° e 2° comma, ovvero in quantitativi superiori senza autorizzazione ai sensi dell'art. 11 - 3° comma

 

 

 

10 - 11

 

 

 

15

 

 

 

10.000

 

 

 

5.000

 

 

 

200.000

raccolta dei prodotti del sottobosco con l'uso di rastrelli, uncini e altri mezzi in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante di cui all'art. 10

 

12

1° comma

 

15

 

10.000

 

5.000

 

200.000

estirpazione, taglio o danneggiamento di piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parti di esse

12

2° comma

 

15

 

10.000

 

5.000

 

200.000

raccolta di prodotti del sottobosco durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche con  l'impiego di lampade a altri mezzi di illuminazione

 

12

3° comma

 

15

 

10.000

 

5.000

 

200.000