STATUTO
ASSOCIAZIONE
Protezione
Civile "El Castelo" - O.D.V.
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’
costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e
della
normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Protezione
Civile "El Castelo" - O.D.V. assume la forma giuridica di
associazione
non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione
ha sede legale in piazza XXV Aprile n.
26 nel comune di Lugo di Vicenza (VI)
Il
trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma
l’obbligo
di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione
di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei
limiti del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di
attuazione, della
legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea
può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per
la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello
statuto)
Lo
statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione;
esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della
organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello
statuto)
Lo
statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei
contratti e
secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione
esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse
generale
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche
e di utilità sociale:
- incrementare
le iniziative nei confronti dei cittadini, atte a fornire una maggiore
conoscenza in caso di calamità naturali, secondo le direttive e le
campagne promosse sia in sede Regionale che Nazionale;
- curare
pubblicazioni e informazioni, indire corsi didattici, seminari di
studio ed esercitazioni di pronto intervento;
- stabilire
opportune relazioni con Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni e
Gruppi vari;
- stabilire
rapporti di reciproca collaborazione con le altre organizzazioni
similari italiane ed estere.
Le
attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi
e
avvalendosi in modo prevalente delle attività
di volontariato dei propri associati sono, ai sensi del
D.lgs.117/17:
- (Lettera
Y) Protezione Civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.
1 (raccolta 2018);
- (Lettera
E) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia al miglioramento
delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi;
- (LETTERA
F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e
successive modificazioni.
mediante
la realizzazione delle seguenti azioni:
- Interventi
di protezione civile e antincendio boschivo in ambito territoriale
omogeneo e, se richiesto dagli organi preposti, in ambito regionale,
nazionale ed internazionale;
- Attività
di prevenzione e informazione e comportamento in caso di emergenze e
calamità naturali presso gli istituti scolastici richiedenti e nel
territorio di competenza;
- Attività
svolte a favore di soggetti sia pubblici che privati nell'ambito della
prevenzione e sicurezza dei luoghi aperti al pubblico, purché in
possesso della formazione, della necessaria attrezzatura e dei corretti
dispositivi di protezione individuale richiesti dalle norme vigenti in
materia;
- Organizzazione
e gestione di attività culturali di interesse sociale di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale in ambito sociale.
Per
l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’associazione
può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore,
attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali
rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio
Direttivo.
L’associazione
può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei
principi di
verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico,
in
conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs.
117/17.
L’organizzazione
di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione
Veneto.
ART. 6
(Ammissione)
Sono
associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne
condividono le
finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente
per
realizzarle.
L’ammissione
all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda
dell'interessato, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile.
La
deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli
associati.
Il
Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di
rigetto
della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione
è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Possono
essere ammessi come simpatizzanti dell'organizzazione anche minori con
età
compresa tra il compimento del 14° anno e fino al compimento del 18° e
sono
denominati: "Junior".
La domanda
di ammissione dei componenti Junior deve essere sottoscritta da
entrambi i
genitori o da chi ne fa le veci.
Il
simpatizzante Junior al compimento del 18° anno di età, su domanda
sottoscritta
dell'interessato, diviene immediatamente associato, senza la necessità
della
delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica
dell'assemblea, assumendo fin da subito i relativi diritti e doveri.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli
associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere
gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere
informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- votare
in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e pertanto dal
momento della deliberazione di accettazione da parte del Consiglio
Direttivo ed in regola con il versamento, se previsto, della quota
associativa;
- prendere
atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole
stabilite dal successivo art.31;
- denunziare
i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
117/17 e s.m.i.;
- la
quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Gli
associati e l’organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare
il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota
associativa secondo l’importo annualmente stabilito, se prevista.
I simpatizzanti
Junior non godono dei
diritti e non hanno i doveri degli associati. La regolamentazione
puntuale di
questa categoria di componenti è demandata ad uno specifico regolamento
interno
per l'impiego dei minori, approvato dall'assemblea.
ART. 8
(Qualità di volontario)
L’associato
volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo
personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed
esclusivamente
per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in
alcun modo
nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è
incompatibile
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni
altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato
volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle
condizioni
preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi
spesa di
tipo forfettario.
ART. 9
(Perdita della qualifica
di associato)
La
qualità di associato si perde per morte, recesso
o esclusione.
L’associato
può recedere dall’organizzazione mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato
che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può
essere
escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea
con voto
segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’
comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono
organi dell’organizzazione:
- Assemblea
degli Associati
- Consiglio
Direttivo
- Presidente
- Organo
di controllo, nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di
legge
- Organo
di revisione, nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di
legge
Tutte
le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L’Assemblea)
L’assemblea
è composta da tutti gli associati dell’organizzazione ed è l’organo
sovrano.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
Gli
associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri
associati,
conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per
ciascun
associato.
I voti sono palesi,
tranne quelli
riguardanti le persone.
Delle riunioni
dell’assemblea è
redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti
gli
associati.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina
le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva
il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina
e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina
e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi
dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
- delibera
sull'esclusione degli associati e ratifica l’ammissione dei soci;
- delibera
sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva
gli eventuali regolamenti interni e dei lavori assembleari;
- delibera
lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'organizzazione;
- delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Convocazione)
L’assemblea si
riunisce almeno una
volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su
convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su
richiesta
firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo
lo
ritiene necessario.
La convocazione
avviene mediante
comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15
giorni
prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal
libro
degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione. E'
ammessa e ritenuta valida ai fini sopra indicati anche la comunicazione
tramite
messaggio telematico (email, PEC, SMS, WhatsApp ecc.) comunicato al
recapito
risultante dal libro soci.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della
metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in
seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in
proprio o in
delega.
L’assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro
responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea
straordinaria)
L’assemblea
straordinaria che modifica
lo statuto dell’organizzazione è regolarmente costituita in prima e
seconda
convocazione con la presenza di metà più uno degli
associati, in proprio o per delega, e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo
scioglimento e la
liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto
favorevole di
almeno 3/4 degli associati.
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il
Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione
dell’Organizzazione
ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il
Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 5 a 9 componenti,
eletti
dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono
rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti.
Il
Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo
ed è
nominato dal medesimo al suo interno.
Il
Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza
esclusiva
dell’assemblea.
In
particolare, tra gli altri compiti:
- amministra
l’organizzazione;
- attua
le deliberazioni dell’assemblea;
- predispone
il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li
sottopone
all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti
previsti dalla
legge;
- predispone
tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la
programmazione
economica dell’esercizio;
- stipula
tutti gli atti, contratti e convenzioni inerenti le attività
associative;
- cura
la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è
responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS
(Registro
Unico Nazionale Terzo Settore);
- disciplina
l’ammissione degli associati;
- accoglie
o rigetta le domande degli aspiranti associati, demandando la ratifica
dell’ammissione all’assemblea.
Il
potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto
le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte
nel
Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i
terzi ne
erano a conoscenza.
ART. 17
(Il Presidente)
Il
presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli
atti che
la impegnano verso l’esterno.
Il
presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al
suo interno tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il
presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per
scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa
dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno
un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il
presidente
convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio
Direttivo.
Il
presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo,
svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il
Consiglio
Direttivo, al suo interno tra i propri componenti a maggioranza dei
presenti,
nomina un Vicepresidente
che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(Organo di controllo)
L’organo di
controllo, anche
monocratico è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs
117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila
sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione;
- vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale
- attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di
cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto.
Il componente
dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri
notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(Organo di Revisione
legale dei conti)
E’ nominato nei casi
e nei modi
previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore
legale
iscritto al relativo registro.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche
dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative, se
previste;
- contributi pubblici e
privati;
- donazioni e lasciti
testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta
fondi;
- rimborsi da
convenzioni;
- ogni altra entrata
ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita
voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore.
ART. 21
(I beni)
I
beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e
beni
mobili.
I
beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I
beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario,
che è
depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato
dagli associati.
ART. 22
(Divieto di
distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai
sensi
dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare
il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il
bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo
gennaio
di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.
117/2017 e
delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il
bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato
dall’assemblea
ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce
il
consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo
settore (RUNTS)
entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
Al
verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017
l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli
adempimenti necessari.
ART. 25
(Convenzioni)
Le
convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni
pubbliche
di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate
dall’organo di
amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e
sono
stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale
rappresentante.
Copia
di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell’organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’organizzazione
di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti
previsti dall’art.
33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 27
(Responsabilità ed
assicurazione degli associati)
Gli
associati volontari che prestano attività di volontariato sono
assicurati per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai
sensi
dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità della
organizzazione)
L’organizzazione
di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni
causati
per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29
(Assicurazione
dell’organizzazione)
L’organizzazione
di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del
patrimonio)
In
caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,
salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
settore,
secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, con obbligo
di
acquisire il parere presso il RUNTS, quando questo sarà operativo.
ART. 31
(Libri sociali)
L’organizzazione
ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a)
il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a
cura del
consiglio;
c)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo,
dell’organo
di controllo, e degli altri organi sociali;
d)
il registro dei volontari e simpatizzanti, tenuto a cura del consiglio
direttivo.
Tutti
gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se
prevista,
hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede
legale
dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta
formulata al
Consiglio Direttivo.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per
quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
normative
vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali
dell’ordinamento
giuridico.
ART. 33
(Norma transitoria
Tutti
gli adempimenti legati
all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS),
che
risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano
applicazione
all’operatività del RUNTS medesimo.
A
decorrere del termine di cui
all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione
autentica
data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n.
148/2017, la
qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione
le
disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo
ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione,
in via
automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti,
nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver
ottenuto
l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Il
presente Statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente statuto
dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare
dell'Associazione
incompatibile o in contrasto con esso.
Il
presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei
soci nella
riunione del 3 Giugno 2019.
IL SEGRETARIO
IL
PRESIDENTE
Nardi Galliano
Dalla Fontana Simone
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