REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge Regionale
2 Settembre 1991, n. 24

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]

[modificata dalla Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1.La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 Dicembre 1985 n. 752, disciplina con la presente Legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
a.promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati;
b.promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico.

Articolo 2

Deleghe

1.Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente Legge e non riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della Legge Regionale 27 Febbraio 1984, n. 6.
2.La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'articolo 35 della Legge Regionale 27 Febbraio 1984, n. 6.
3.Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente Legge gli enti delegati possono avvalersi:
a.dei Servizi provinciali e circondariali per l'Agricoltura e l'Alimentazione di cui alla Legge Regionale 18 Agosto 1984, n. 44;
b.dei Servizi provinciali e circondariali per la Difesa del suolo, le Risorse idriche e le Risorse forestali di cui alla citata Legge Regionale n. 44 del 1984;
c.dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna.
4.Per l'assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi all'applicazione della presente Legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a. del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all'uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istituisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE

Articolo 3

Tartufaie controllate e coltivate

1.Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente Legge.
2.A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all'ente delegato competente per territorio allegando la seguente documentazione:
a.per le tartufaie controllate:
1.documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2.planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione dell'attuale destinazione colturale dei terreni,
3.relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
4.piano colturale, a norma del punto 4 dell'allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;
b.per le tartufaie coltivate:
1.documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2.planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione dell'attuale destinazione colturale dei terreni,
3.relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,
4.piano colturale e di coltivazione della tartufaia.
3.Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'ente delegato richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per il territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che all'ente delegato siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole.
3 bis.[Comma 3 bis inserito dal comma 1, articolo 1 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
L'ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agroforestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.
3 ter.[Comma 3 ter inserito dal comma 1, articolo 1 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Periodicamente l'ente delegato provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo articolo 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.

Articolo 4

Messa a dimora delle piantine

1.[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata tabella.
2.[Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
3.Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni all'ente delegato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle operazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4.[Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]

Articolo 5

Collaudo e riconoscimento

1.L'ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.
2.Eseguito il collaudo con esito positivo, l'ente delegato rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.
3.Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, l'ente delegato assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4.[Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.
4 bis.[Comma 4 bis inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.

Articolo 6

Controlli e revoca

1.L'Ente delegato effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'articolo 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 7

Vivai

1.La produzione vivaistica di piante tartufigene è assogettata alla disciplina di cui alla Legge Regionale 28 Luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.
2.La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere prevista dall'articolo 2 della Legge Regionale 28 Luglio 1982, n. 34, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia-Romagna.

TITOLO III

DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO

CAPO I

AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ

Articolo 8

Autorizzazione alla raccolta

1.[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ente delegato.
2.La domanda di autorizzazione è presentata all'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.
3.L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
4.Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5.L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.
6.Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

Articolo 9

Commissione d'esame

1.L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale ed il Comitato circondariale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2.Le Commissioni d'esame sono composte:
a.dal Presidente dell'ente delegato;
b.da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;
c.da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.
3.Al componente di cui alla lettera a. del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente dell'ente delegato.
4.Le Commissioni d'esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.
5.Ai componenti delle Commissioni d'esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla Legge Regionale 15 Dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10

Tesserino di idoneità

1.Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'articolo 8.
2.[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuvo esame con esito positivo.
3.La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21 Giugno 1988.

Articolo 11

Tassa di concessione regionale

1.La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla Legge Regionale 29 Dicembre 1980, n. 60 come integrata dall'articolo 3 della Legge Regionale 28 Gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'articolo 8 della presente Legge.

Articolo 12

Modalità di raccolta

1.[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo articolo 15 e nei regolamenti di cui al successivo articolo 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a centimetri 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al giunzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2.Sono in ogni caso vietate:
a.la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b.la raccolta dei tartufi immaturi;
c.[Lettera sostituita dal comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
la ricerca e raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di Dicembre e Gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di Ottobre, Novembre e Febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.
3.Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4.[Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in chilogrammi 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.

Articolo 13

Calendario

1.[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente Legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:
a.Tuber magnatum (tartufo bianco):
dal 1° Settembre al 20 Gennaio per le zone di pianura,
dal 20 Settembre al 20 Gennaio per zone di collina;
b.Tuber melanosporum:
dal 1° Novembre al 31 Marzo per tutte le zone;
c.[Lettera sostituita dal comma 2 dell'articolo 6 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Tuber aestivum:
dal 1° Maggio al 30 Giugno per le zone di pianura,
dal 1° Maggio al 31 Luglio per le zone di collina;
d.Tuber uncinatum:
dal 20 Settembre al 31 Gennaio per tutte le zone;
e.Tuber brumale e sua varietà moschatum:
dal 1° Dicembre al 30 Aprile per tutte le zone;
f.Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° Novembre al 31 Marzo per le zone di pianura,
dal 1° Dicembre al 30 Aprile per le zone di collina;
g.Tuber macrosporum:
dal 1° Settembre al 20 Gennaio per le zone di pianura,
dal 20 Settembre al 20 Gennaio per le zone di collina.
2.Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3.[Comma sostituito dal comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.
4.Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca di cui al comma 3 sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.

Articolo 14

Zone geografiche di raccolta

1.La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al comma 5 dell'articolo 7 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della Legge Regionale 2 Aprile 1988, n. 11.
2.La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3.La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.

Articolo 15

[Articolo sostituito dal comma 1
dell'articolo 7 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]

Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica

1.La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della Legge Regionale 15 Febbraio 1994, n. 8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane per cercatore.
2.La Regione, sentiti gli enti delegati, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.
3.Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.
4.La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a.nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;
b.nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° Aprile al 30 Giugno per le zone di pianura e dal 1° Febbraio al 30 Giugno per le zone di collina.
5.Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21.

CAPO II

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 16

Vigilanza

1.La vigilanza sull'applicazione della presente Legge compete agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. Compete altresì alle guardie venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della Legge Regionale: 3 Luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 17

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente Legge è regolata dalla Legge Regionale 28 Aprile 1984, n. 21.
2.All'applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.
3.I verbali di accertamento dell'avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla Legge Regionale 23 Agosto 1979, n. 26.

Articolo 18

[Articolo sostituito dal comma 1
dell'articolo 8 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]

Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1.Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente Legge ed alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:
a.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
1.ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro,
2.ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'articolo 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;
b.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;
c.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;
d.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;
e.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, sempreché non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità dell'ente delegato preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della Legge Regionale 23 Agosto 1979, n. 26;
f.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
g.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
h.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 154 Euro a 464 Euro;
i.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
raccolta di tartufi immaturi: da 154 Euro a 464 Euro;
l.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
m.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;
n.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'articolo 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;
o.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 516 Euro a 1.549 Euro;
p.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da 516 Euro a 1.549 Euro;
q.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da 516 Euro a 1.549 Euro;
r.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;
s.[lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'articolo 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.

Articolo 19

Sanzioni amministrative

1.Le infrazioni di cui all'articolo 18 comportano la confisca del prodotto.
2.[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Nei casi di infrazione di cui alla lettera o. del comma 1 dell'articolo 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, l'ente delegato provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3.[Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g. e l. del precedente articolo 18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'articolo 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.
4.Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5.La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dall'ente delegato che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest'ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.

TITOLO IV

AREE PUBBLICHE

Articolo 20

Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche

1.Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro-forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente Legge.
2.Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere agli enti delegati, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli articoli 3 e seguenti.
3.Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
4.I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli enti delegati proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5.La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 1988, n. 11.

Articolo 21

Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette

1.I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.
2.Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o ad adeguare i regolamenti già esistenti alla presente Legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni  dei tartufai maggiormente rappresentative.
3.I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4.Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.

Articolo 22

Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici

1.Qualora le aree di cui all'articolo 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti di aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

Articolo 23

Diritti di uso civico

1.Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente Legge.
2.I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

Articolo 24

Interventi a favore della tartuficoltura

1.Al secondo comma dell'articolo 4 della Legge Regionale 4 Settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
f.per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'articolo 4 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate.

Articolo 25

Consorzi volontari

1.I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 sono costituiti per atto pubblico.
2.La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli enti delegati e dalle Comunità montane.

TITOLO V

PROMOZIONE DELLA TARTUFICOLTURA

Articolo 26

Associazioni locali

1.La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a.la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b.la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c.la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.
2.Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
2 bis.[Comma 2 bis inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Gli enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate

1.[Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della Legge Regionale 25 Giugno 1996, n. 20]
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente Legge ivi compresi contributi agli enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente articolo 26 sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'articolo 17 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'articolo 11 della presente Legge.
2.All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della Legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 6 Luglio 1977, n. 31.
3.La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente Legge.

Articolo 28

Abrogazione di norme

1.È abrogata la Legge Regionale 11 maggio 1981, n. 13.
2.Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'articolo 11 della Legge Regionale 24 Gennaio 1977, n. 2.

Articolo 29

Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute

1.Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 prima dell'entrata in vigore della presente Legge.
2.Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lettera o. dell'articolo 18.

Articolo 30

Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

1.Presso ciascun ente delegato è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente Legge.
2.La composizione della Commissione consultiva è determinata dall'ente delegato, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.
3.Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente Legge.
4.Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall'ente delegato.


Allegato A

TABELLA

TITOLO DEDOTTO

Caratteristiche dell'ambiente e d'impianto per la realizzazione di tartufaie

ATTO ALLEGATO

1.Caratteristiche di base dell'ambiente, richieste per la realizzazione di tartufaie:
a.terreno:
pH neutro o basico intorno a 7- 8. Il terreno deve avere una quantità media di azoto (1- 2 per mille) e di humus (1- 4 per cento), un eccesso di calcare totale (25%- 30%) e carenza di fosforo e di azoto nitrico. Tali valori sono indicativi; in relazione alle caratteristiche ambientali dei luoghi considerati e delle specie di tartufo gli enti delegati possono determinarli diversamente sia in più che in meno;
b.granulometria:
tessitura franca o franco - limosa; sono ammesse però anche tessiture sabbioso - franche e franco - sabbioso - argillose oppure argilloso - limose;
c.altitudine:
da 0 fino a 400- 500 metri con punte fino a 800 metri sul livello del mare;
d.ambienti dove crescono tutte le specie di tartufo ad eccezione del Tuber albidum (bianchetto):
bosco di pioppo, specialmente bianco, quercia (con tutte le sue specie), piante di tiglio, salice, nocciolo e carpino;
e.ambiente dove cresce il Tuber albidum (bianchetto):
boschi di pino, nocciolo e quercia;
f.superficie minima delle tartufaie:
la superficie minima ammessa all'intervento viene determinata dagli enti delegati in relazione alle caratteristiche fisico - climatiche delle aree proposte.
2.Caratteristiche d'impianto delle nuove tartufaie:
a.modalità:
buche 40 x 40 x 40 cm. con aratura andante in pianura;
b.sesto:
4 - 5 - 5,5 metri a quinconce od in quadrato a seconda delle specie arboree;
c.numero delle piantine:
il numero delle piantine da mettere a dimora è compreso di norma tra 400 e 500 per ettaro nelle zone pianeggianti e 200 - 300 nei terreni in pendenza. Sono ammissibili variazioni di tali quote in relazione a particolari situazioni di giacitura e di accessibilità dei terreni da verificarsi da parte degli enti delegati.
3.Cure successive all'impianto a cura dei titolari delle tartufaie:
adacquature, sarchiature superficiali, pulizia del sottobosco, diserbo anche a piazzole, idone recinzione delle singole piantine o di tutto l'appezzamento, almeno per tre anni, ad evitare i danni di animali che distruggano le piantine appena messe a dimora.
4.Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate deve prevedere il miglioramento della tartufaia naturale con opportune pratiche colturali nonché l'incremento della medesima con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate.
a.Sono considerate pratiche colturali di miglioramento una o più delle seguenti operazioni:
1.opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, graticciate;
2.eliminazione della vegetazione eventualmente infestante;
3.sarchiature superficiali dell'area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
4.eventuali potature delle piante simbionti;
5.irrigazione e pacciamature.
b.È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.