Omissis
1. | Sono modificate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti regionali come indicato nella Tabella A, parte integrante della presente Legge. |
2. | Le disposizioni aventi ad oggetto importi di sanzioni amministrative, già convertiti in Euro, sono modificate come indicato nella Tabella B, parte integrante della presente Legge. |
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Omissis |
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2. | Il comma 1 dell'articolo 13 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 6, "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 Agosto 1993, n. 352" è modificato nel modo che segue: | |
a. | alle lettere b., e. ed h. la locuzione "da Lire 10.000 a Lire 60.000" è sostituita dalla locuzione "da 6 Euro a 30 Euro"; | |
b. | alla lettera c., la locuzione "da Lire 5.000 a Lire 30.000" è sostituita dalla locuzione "da 6 Euro a 15 Euro". | |
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Formula Finale
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Emilia-Romagna.
Legge | Titolo | Disposizioni modificate |
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Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24 | Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 | Articolo 18: - alle lettere a., b., c., e., f., g., l., m., n., o., p., q. ed r. del comma 1, la locuzione "da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000" è sostituita dalla locuzione "da 516 Euro a 1.549 Euro"; - alla lettera d. del comma 1, locuzione "da Lire 200.000 a Lire 1.000.000" è sostituita dalla locuzione "da 103 Euro a 516 Euro"; - alle lettere h. ed i. del comma 1, la locuzione "da Lire 300.000 a Lire 900.000" è sostituita dalla locuzione "da 154 Euro a 464 Euro"; - alla lettera s. del comma 1, la locuzione "da Lire 100.000 a Lire 300.000" è sostituita dalla locuzione "da 51 Euro a 154 Euro". |
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Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 6 | Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 Agosto 1993, n. 352 | Articolo 13: - alle lettere a. ed f. del comma 1, la locuzione "da Lire 50.000 a Lire 300.000" è sostituita dalla locuzione "da 25 Euro a 154 Euro"; - alla lettera d. del comma 1, la locuzione "da Lire 100.000 a Lire 600.000" è sostituita dalla locuzione "da 51 Euro a 309 Euro"; - alla lettera g. del comma 1, la locuzione "da Lire 25.000 a Lire 150.000" è sostituita dalla locuzione "da 12 Euro a 77 Euro"; - al comma 2, la locuzione "da Lire 100.000 a Lire 600.000" è sostituita dalla locuzione "da 51 Euro a 309 Euro"; - al comma 3, la locuzione "da Lire 100.000 a Lire 600.000" è sostituita dalla locuzione "da 51 Euro a 309 Euro"; - al comma 4, la locuzione "da Lire 50.000 a Lire 300.000" è sostituita dalla locuzione "da 25 Euro a 154 Euro"; - al comma 5, la locuzione "da Lire 600.000 a Lire 1.200.000" è sostituita dalla locuzione "da 309 Euro a 619 Euro". Articolo 20: - al comma 1, la locuzione "da Lire cinquecentomila a Lire due milioni" è sostituita dalla locuzione "da 258 Euro a 1.032 Euro"; - al comma 2, la locuzione "da Lire cinquecentomila a Lire un milione" è sostituita dalla locuzione "da 258 Euro a 516 Euro". |
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