1. | Il comma 4 dell'articolo 5 della Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente: |
| 4. | Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. |
2. | All'articolo 5 della Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: |
| 4 bis. | Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali. |
1. | Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente: |
| 1. | Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente Legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti: |
2. | Al comma 1 dell'articolo 13 della Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24 la lettera c. è sostituita dalla seguente: |
| c. | Tuber aestivum:
dal 1° Maggio al 30 Giugno per le zone di pianura,
dal 1° Maggio al 31 Luglio per le zone di collina; |
3. | Il comma 3 dell'articolo 13 della Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente: |
| 3. | L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute. |
1. | L'articolo 15 della Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
|
| Articolo 15
Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica |
| 1. | La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della Legge Regionale 15 Febbraio 1994, n. 8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane per cercatore. |
| 2. | La Regione, sentiti gli enti delegati, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico. |
| 3. | Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili. |
| 4. | La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate: |
| | a. | nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso; |
| | b. | nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° Aprile al 30 Giugno per le zone di pianura e dal 1° Febbraio al 30 Giugno per le zone di collina. |
| 5. | Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21. |
1. | L'articolo 18 della Legge Regionale 2 Settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
|
| Articolo 18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare |
| 1. | Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente Legge ed alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente: |
| | a. | |
| | | 1. | ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000, |
| | | 2. | ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'articolo 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | b. | scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 12: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | c. | lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | d. | apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da Lire 200.000 a Lire 1.000.000; |
| | e. | ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, sempreché non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità dell'ente delegato preposta all'applicazione delle sanzioni: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della Legge Regionale 23 Agosto 1979, n. 26; |
| | f. | ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | g. | ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | h. | raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da Lire 300.000 a Lire 900.000; |
| | i. | raccolta di tartufi immaturi: da Lire 300.000 a Lire 900.000; |
| | l. | ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | m. | ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | n. | ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'articolo 15: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | o. | apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | p. | commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | q. | lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | r. | commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000; |
| | s. | mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'articolo 15: da Lire 100.000 a Lire 300.000. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori. |