1. | I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: |
| 1. | Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; |
| 2. | Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato; |
| 3. | Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; |
| 4. | Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone; |
| 5. | [Numero modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; |
| 6. | Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; |
| 7. | Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; |
| 8. | Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio; |
| 9. | Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario. |
2. | Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della presente Legge. |
3. | L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'Allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, o del Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle Facoltà di Scienze Agrarie o Forestali o di Scienze Naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta. |
1. | La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. |
2. | Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. |
3. | Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata". |
4. | Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. |
5. | Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. |
6. | Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articolo 4 della Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, ed articolo 9 del Regio Decreto 26 Febbraio 1928, n. 332. |
1. | Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità. |
2. | Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente Legge. |
3. | Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. |
4. | Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia. |
5. | L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni. |
6. | Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. |
7. | La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. |
8. | Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà. |
9. | È in ogni caso vietato: |
| a. | la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; |
| b. | la raccolta dei tartufi immaturi; |
| c. | la non riempitura delle buche aperte per la raccolta; |
| d. | la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali. |
1. | Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico. |
2. | Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza. |
3. | La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati: |
| 1. | Tuber magnatum, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre; |
| 2. | Tuber melanosporum, dal 15 Novembre al 15 Marzo; |
| 3. | Tuber brumale var. moschatum, dal 15 Novembre al 15 Marzo; |
| 4. | Tuber aestivum, dal 1° Maggio al 30 Novembre; |
| 5. | [Numero modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber uncinatum Chaten, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre; |
| 6. | Tuber brumale, dal 1° Gennaio al 15 Marzo; |
| 7. | Tuber albidum o Borchii, dal 15 Gennaio al 30 Aprile; |
| 8. | Tuber macrosporum, dal 1° Settembre al 31 Dicembre; |
| 9. | Tuber mesentericum, dal 1° Settembre al 31 Gennaio. |
4. | Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2. |
5. | È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta. |
1. | I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità. |
2. | I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. |
3. | I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. |
4. | Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore. |
5. | Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sentite le Amministrazioni provinciali. |
1. | Ogni violazione delle norme della presente Legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria. |
2. | La Legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni: |
| a. | la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto; |
| b. | la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte; |
| c. | la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici; |
| d. | la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; |
| e. | la raccolta di tartufi immaturi; |
| f. | la raccolta dei tartufi durante le ore notturne; |
| g. | il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; |
| h. | la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale; |
| i. | la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articolo 3 ed articolo 4. |
3. | Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio. |
Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili.
Classifica |
Specie e caratteri essenziali |
Aspetto |
Super extra (lavati o pelati) |
Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero |
Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme |
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi ben maturi, polpa soda e scura |
Interi, rotondeggianti regolari di colore uni forme |
Tuber magnatum Pico
Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso |
Interi, senza rotture o scalfitture |
Extra (lavati o pelati) |
Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro |
Interi, ma leggermente irregolari |
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi maturi, polpa più o meno scura |
Interi, ma leggermente irregolari |
Tuber magnatum Pico
Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro |
Interi, senza rotture o scalfitture |
Prima scelta (lavati o pelati) |
Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro |
Interi, ma irregolari |
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio |
Interi, ma irregolari |
Tuber magnatum Pico
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro |
Interi |
Seconda scelta (lavati o pelati) |
Tuber melanosporum Vitt.
Polpa più o meno soda di colore grigio scuro |
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti |
Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry
Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro |
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti |
Tuber magnatum Pico
Polpa più o meno soda anche molto chiara |
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti |
Terza scelta (lavati o pelati) |
[Elenco modificato dalla lettera a. del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber mesentericum Vitt., Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt. |
Interi |
Pezzi di tartufo |
[Elenco modificato dalla lettera b. del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. |
Pezzi di tartufo di spessore superiore a centimetri 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse |
Tritume di tartufo |
[Elenco modificato dalla lettera b. del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. |
Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a centimetri 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8% in peso di altre specie ammesse |
Pelatura di tartufi |
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt. |
Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume ed il 5% di altre specie |