Omissis
1. | Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, relativa alla normativa quadro in materia di tartufi destinati al consumo, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi. |
2. | Nella tariffa allegata alla Legge Regionale 29 Dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, nel Titolo II, dopo il numero d'ordine 18, è inserito il numero d'ordine 18 bis di cui alla seguente tabella e nota esplicativa annessa. |
1. | I tesserini di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, validi alla data di entrata in vigore della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, possono essere rinnovati dagli enti delegati, conformemente al modello deliberato dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previo versamento della tassa di rilascio. In tale caso gli enti delegati rilasciano il nuovo tesserino senza procedere alla prova di esame prevista dall'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, possono essere rinnovati dagli enti delegati, conformemente al modello deliberato dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previo versamento della tassa di rilascio. In tale caso gli enti delegati rilasciano il nuovo tesserino senza procedere alla prova di esame prevista dall'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, trattenendo l'attestazione del versamento. Nel caso di mancata presentazione per il rinnovo entro il termine di cui sopra, il precedente tesserino scade definitivamente ed il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato all'esito favorevole dell'esame d'idoneità previsto dall'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. |
2. | I tesserini rilasciati dopo l'entrata in vigore della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, secondo le procedure deliberate dalla Giunta regionale, sono validi agli effetti della presente Legge solo se convalidati dagli enti delegati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previo versamento della tassa di rilascio e trattenuta dell'attestazione da parte dell'ente. Nel caso di mancata presentazione per la convalida entro il termine suddetto, il tesserino scade ma il suo titolare può ottenere il rinnovo senza ripetere l'esame di idoneità. |
3. | Al rinnovo del tesserino ai sensi del comma 1, o alla sua convalida ai sensi del comma 2, provvede l'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica, anche se il tesserino presentato per il rinnovo o per la convalida è stato rilasciato da altro ente. |
4. | Agli effetti tributari, la validità del versamento per i tesserini che entro il semestre siano rinnovati ai sensi del comma 1 o convalidati ai sensi del comma 2 decorre, in ogni caso, dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Dalla stessa data decorrono, altresì, i sei anni di validità del tesserino. |
5. | Fino alla scadenza del termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita anche a coloro che, non avendo ancora provveduto al rinnovo ai sensi del comma 1 o alla convalida ai sensi del comma 2, alleghino al tesserino da rinnovare o da convalidare la ricevuta del versamento della tassa di rilascio. |
Omissis
1. | La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Emilia-Romagna. |