STATUTO DEI LAVORATORI
(
Legge 20 maggio
1970, n. 300
)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e
norme sul collocamento
TITOLO I
DELLA
LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART.
1 -- Libertà di opinione. -- I lavoratori, senza distinzione di
opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto,
nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente
il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e
delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate. - Il datore
di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le
guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla
vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai
compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata
delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del
lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio,
salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
ART.
3 - Personale di vigilanza. -- i nominativi e le mansioni specifiche
del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa
debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi. -- È vietato l'uso di impianti audiovisivi
e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di
controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per
gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di
uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari. -- Sono vietati accertamenti da parte
del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o
infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per
infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono
tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati
di diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di controllo. -- Le visite personali di
controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie
prime o dei prodotti.
In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e
che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le
ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del
presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate
dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'
ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del
lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari. -- Le norme disciplinari relative alle
sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse
può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare
quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano.
Il
datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non
può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni.
In
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per
mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e
da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci
giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di
lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni. -- E fatto divieto al
datore di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoro.
ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. -- I lavoratori,
mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti. -- I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo
comma.
ART.
11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali. -- Le attività
culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori.
ART.
12. - Istituti di patronato. -- Gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività
all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con
accordi aziendali.
ART.
13. - Mansioni del lavoratore. -- L'art. 2103 del codice civile è
sostituito dal seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da
una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART.
14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. -- Il diritto
di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori. -- È nullo qualsiasi patto od atto
diretto a:
a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi
di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a
causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero.
b)
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori. -- È vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il
pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata
la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti,
condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno.
ART.
17. - Sindacati di comodo. -- È fatto divieto ai datori di lavoro e
alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con
mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART.
18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. -- Ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al
datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il
licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del
codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza
di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro
dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende
risolto.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su
istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce
o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio
di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere
revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo
camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o
confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per
ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al
lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali. -- Rappresentanze sindacali aziendali possano
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali,
non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali o
provinciali di lavoro
applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(1)
Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n.
176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz.
Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma,
lettera a) nonché l'art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente
alle parole “non affiliate alle predette confederazioni” e alle
parole “nazionali o provinciali”, della legge 20 maggio 1970, n.
300.
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.In
rosso le parti abrogate
(*)
ART. 20. - Assemblea. -- I lavoratori hanno diritto di riunirsi,
nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti
di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le
riunioni -- che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi di essi -- sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e
secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
(*)
ART. 21. - Referendum. -- Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
(*)
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali. -- Il trasferimento dell'unità produttiva dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al
precedente art. I 9, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto,
sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo
mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione
interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e
sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
(*)
ART. 23. - Permessi retribuiti. -- I dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:a) un
dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle
unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti
della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi
retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti
non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24
ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 24. - Permessi non
retribuiti. -- I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23
hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,
in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che
intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 25. - Diritto di affissione. -- Le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del
lavoro.
(*)
ART. 26. - Contributi sindacali. -- I lavoratori hanno diritto di
raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le
loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro,
senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i
lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è
regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di
chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da
lui indicata.
(*)
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. -- Il
datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti
pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali
aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le
loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART.
28. - Repressione della condotta antisindacale. -- Qualora il datore
di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché
del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il
pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del
decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il
tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
(*)
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. --
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si
siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui
alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché
nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti
numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente
rappresentante nella unità produttiva. Quando la formazione di
rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19,
i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di
rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione
dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente
articolo, restano immutati.
(*)
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. -- I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti,
secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti.
ART.
31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. --
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I
periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico
della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a
carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti
preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
ART.
32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
-- I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o
provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per
il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza
alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore
provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un
minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART.
33. - Collocamento. -- La commissione per il collocamento, di cui
all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali
degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione
provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto
del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e
assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede
d'ufficio.
La
commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al
lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo
il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve
essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere
aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli
avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che
pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di
rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento
di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano
disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione
di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui
al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei
dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore
di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I
turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n.
264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono
essere modificati dalla sezione.
Il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in
contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del
lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre
il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai
datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli
uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate
dalla presente legge.
ART.
34. - Richieste nominative di manodopera. -- A decorrere dal
novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le
richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono
ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del
datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli
appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART.
35. - Campo di applicazione. -- Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad
eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si
applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di
cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le
norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme
restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di
cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante.
ART.
36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e
degli appaltatori di opere pubbliche. -- Nei provvedimenti di
concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o
appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale
obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo
in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Ogni
infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o
dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino
alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di
recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti
concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART.
37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. -- Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di
lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni
della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei
dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.
ART.
38. - Disposizioni penali. -- Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6,
8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un
milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei
casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART.
39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. --
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei
lavoratori.
ART.
40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. -- Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente
legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti
collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART.
41 - Esenzioni fiscali. -- Tutti gli atti e documenti necessari per
la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti
connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi
nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
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Il testo completo dello Statuto dei
lavoratori - Legge 300, 20 maggio 1970 (.zip - 9 pagine)
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