Parto
prematuro
La nuova legge n.53/2000,
recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n.270/99),
prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto
alla data presunta, si possano aggiungere ai 3 mesi
post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti
prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi, a condizione
che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro.
La lavoratrice è
tenuta a presentare entro 30 giorni dalla data del parto il
certificato attestante la data dell’evento.
Divieto
di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri
Le lavoratrici
durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il
parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di
pesi e possono essere spostate ad altre mansioni ,
conservando la retribuzione e la qualifica originarie, se
vengono spostate a mansioni inferiori. Il DPR 1026/76 è il
regolamento che indica i lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri a cui la lavoratrice non deve essere adibita.
Copertura
contributiva
Il periodo di
astensione facoltativa è coperto da contribuzione figurativa
valida sia per il diritto che per la misura di tutte le
prestazioni pensionistiche, per il periodo di fruizione
complessivo di 6 mesi tra i genitori, e se fruito entro il
compimento del 3° anno del bambino. Per i periodi fruiti
oltre il 6° mese e dai 3 anni all’8° anno del bambino, la
copertura figurativa è determinata sulla base di una
retribuzione pari al doppio dell’assegno sociale (per il
2000 £. 16.733.600) e compete anche se non si ha diritto
all’indennità del 30%, per superamento dei limiti di
reddito. Quest’ultima contribuzione è integrabile da parte
dell’interessata/o con domanda di riscatto o autorizzazione
ai versamenti volontari.
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