Home I membri Links News Contatti
       

 In tema di architettura istituzionale

Alla luce della forte attenzione che richiama il tema importante dell’architettura istituzionale europea, la Cellula ha elaborato autonomamente un modello ispirato a tre grandi principi: il primato del Parlamento quale organo legislativo eletto a suffragio universale dal popolo europeo; la divisione tra i poteri; la democraticità delle istituzioni. Tale proposta mira sia ad avvicinare il “sistema europeo” alle democrazie nazionali che lo compongono, sia a renderlo più efficace soprattutto in ambito PESC, dove l’azione europea, e il caso della guerra in Iraq è sintomatico di ciò, non ha saputo farsi unitaria perdendo così l’ennesima occasione di poter rappresentare nel campo delle relazioni internazionali un interlocutore credibile. Consapevoli della delicatezza di questo tema e delle forti reticenze manifestate da molti capi di governo circa una maggiore comunitarizzazione della politica estera, la Cellula, il cui unico interesse è che la futura Unione possa essere sempre più unita e democratica, propone questo modello di architettura:

Il Consiglio europeo:
Ha specialmente come funzioni:
• Essere garante della Costituzione Europea e del rispetto delle identità nazionali;
• Nominare a maggioranza qualificata il Presidente e il VicePresidente della Commissione, in base esclusivamente ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo;
• Il Consiglio europeo deve essere dotato di una presidenza a rotazione semestrale e deve essere basato sul principio di uguaglianza.
Il Presidente del Consiglio ha due funzioni principali:
• Presiedere il Consiglio europeo in funzione di “chairman” e vigila sull’esecuzione delle decisioni.
• rappresentare l’unità europea sulla scena internazionale, senza pregiudizio delle competenze della Commissione e del suo Presidente, premesso che la conduzione della politica estera e di sicurezza comune spetta al commissario europeo degli affari esteri.
La Commissione
• La Commissione europea è l’organo esecutivo dell’Unione Europea;
• Essa ha potere di iniziativa legislativa;
• Essa ha competenze per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, e delega il Presidente e il vicePresidente a rappresentare l’unione in sede internazionale;
• Il Presidente della Commissione e i vicePresidente commissario agli esteri sono nominati dal Consiglio europeo, sulla base dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo. Il Presidente quindi nomina gli altri 28 commissari di cui 13 con diritto di voto e 15 privi di diritto di voto.
• L’intera Commissione è soggetta al voto di fiducia del Parlamento europeo che vota a maggioranza semplice, e che può in qualsiasi momento votare una mozione di sfiducia che obbliga la Commissione a dimettersi.
• I commissari sono scelti dal Presidente sulla base delle loro competenze e delle loro posizioni politiche, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tale regola viene bilanciata da un principio di distribuzione geografica che previene discriminazioni. Questo principio prevede che all’interno della Commissione i commissari con la nazionalità di uno stesso stato possano essere un numero oscillante tra uno e tre per quanto riguarda gli stati “grandi” (Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia, ed in futuro la Turchia); tra zero e due per gli stati “piccoli “ (gli altri). Inoltre gli stati che esprimono il Presidente o il vicePresidente della Commissione non hanno diritto ad altri commissari. Ogni stato piccolo ha comunque diritto ad almeno un commissario se nella precedente Commissione non ne aveva espresso nessuno.
Parlamento europeo
• Il Parlamento europeo esercita, insieme al Consiglio, il potere legislativo. La regola del voto prevede la maggioranza semplice eccetto alcune eccezioni in cui è richiesta la maggioranza qualificata.
• Il Parlamento europeo vota la fiducia al Presidente della Commissione ed alla sua rosa di Commissari a maggioranza semplice.
• Il parlamento è eletto con un sistema elettorale uniforme stabilito da una legge dell’Unione.
• Ogni parlamentare ha la facoltà di presentare una proposta di legge al parlamento e al Consiglio dell’Unione.
Il Consiglio dell’Unione
• Il Consiglio dell’Unione elabora insieme al Parlamento europeo le leggi europee, in qualità di organo detentore del potere legislativo.
• Le decisioni del Consiglio devono essere prese, in via generale, a maggioranza qualificata, nella forma stabilita nel trattato di Nizza.
• Il Consiglio dell’unione divide il potere legislativo con il Parlamento europeo ma proponiamo la progressiva riduzione del campo di azione del potere legislativo del Consiglio, che sarà ristretto a determinati ambiti di intervento relativi alla tutela dell’uguaglianza degli stati membri, alla ripartizione delle risorse tra gli stati membri e a questioni di rilevanza costituzionale. Questo processo deve aprire la strada a una Commissione europea politicamente orientata con un suo programma, presentato agli elettori durante le elezioni europee, e una maggioranza parlamentare che sostiene la sua azione politica.
   
 

Home | I gruppi di lavoro | Proposte della cellula | News | Links
Introduzione | Sussidiarietà | Carta/Adesione CEDU | Personalità Giuridica
Parlamenti nazionali | Competenze complementari | Governance economica | Azione esterna
Difesa | Semplificazione: Libertà, sicurezza, giustizia | Europa sociale
Proposte della Convenzione dei Giovani | Contributo delle OSC