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Cenni storici > la fondazione della Chiesa Madre
Traduzione dalla copia conforme e
trascrizione ad opera del Can. Andrea Macaluso
Alia 18 settembre 1908
Il 4 febbraio 1639
Illustrissima Signora Francesca Cifuentes Imbarbara e Crispo,
Baronessa di Lalia e Marchesa di Santa Croce,
vedova del fu don Pietro Celestri, Marchese di detto Marchesato,
e don Giovanni Battista Celestri, marchese di Santa Croce,
suo figlio primogenito e indubitato successore nella detta Baronia di Lalia,
per la somma devozione che sempre hanno coltivato
e che hanno tuttora verso la gloriosa Regina degli Angeli
e Madre di Nostro Signore Gesù Cristo, ispirati dallo Spirito Santo,
dal quale provengono tutte le cose buone,
hanno deliberato di costruire e di edificare
in onore e a gloria della detta Madre di Dio, e di fatto,
hanno già edificato dalle fondamenta,
nella detta terra della Baronia di Lalia,
una chiesa sotto il titolo di Santa Maria delle Grazie.
Parimenti, hanno voluto costruire e fondare,
a maggior decoro della Chiesa stessa, un beneficio col titolo di Parroco,
sotto il diritto di Patronato dei medesimi Illustrissimi Marchese e Marchesa di Santa Croce
e i loro successori in terra e baronia di Lalia in perpetuo,
assegnando in dote a detto beneficio trenta onze annue,
con l’obbligo, per il titolare del beneficio ,
di celebrare ogni giorno la Santa Messa in detta chiesa,
di tenere accesa la lampada, notte e giorno dinnanzi all’altare
dove si conserva il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia e
di amministrare ai fedeli tutti i sacramenti, come Curato,
e di seppellire i morti in detta chiesa.
Pertanto, oggi, nella data di cui sopra,
i predetti Illustrissimi Signora Francesca Cifuentes Imbarbara e Crispo,
baronessa di Lalia e marchesa di Santa Croce,
vedova del fu illustrissimo don Pietro Celestri e
don Giovanni Battista Celestri, marchese di Santa Croce,
suo figlio primogenito e indubitato successore di detta baronia,
da me notaro conosciuti e dinnanzi a me presenti,
essendo già stato ottenuto il consenso e la conferma
dell’Illustrissimo e reverendissimo don Pietro Corsetto vescovo di Cefalù
o del suo reverendissimo vicario generale,
in vigore esclusivamente di questo atto,
redatto nel modo migliore possibile a norma del diritto,
hanno fondato e fondano, hanno costituito e costituiscono
il Beneficio di Santa Maria di tutte le Grazie,
edificata dalle fondamenta e costruita dai medesimi
marchese e marchesa nella medesima terra e baronia di Lalia,
con diritto di patronato per se e per i loro successori di detta baronia.
I medesimi marchese e marchesa, a questo beneficio e
al suo beneficiale che ne sarà in possesso col titolo di Curato pro tempore,
in vigore del presente atto stipulato da me notaro,
hanno dato e danno, in perpetuo, in dote e a titolo di donazione,
irrevocabilmente, trenta onze di rendita annua,
da pagarsi ogni anno dai medesimi
illustrissimi marchese e marchesa di Santa Croce,
con obbligo per se e per i loro successori
che verranno in possesso di detta Terra e baronia di Lalia.
Detta rendita annuale sarà corrisposta, ogni anno, in tre rate anticipate
precisamente, un terzo della rendita, il primo settembre,
un terzo, il primo gennaio, e un terzo il primo di maggio.
Queste trenta onze si intendono donate in dote nel modo seguente:
ventiquattro onze di rendita annua, come elemosina
per la celebrazione della Santa Messa tutti i giorni dell’anno e
l’olio della lampada e inoltre delle cere per l’amministrazione dei sacramenti …
... Il parroco titolare del beneficio in qualità di curato sarà tenuto e obbligato
in perpetuo a celebrare o far celebrare tutti i giorni la Santa Messa
nella detta chiesa di S. Maria di tutte le Grazie e di tenere e
curare che sia tenuta accesa la lampada, notte e giorno,
davanti all’altare dove si custodisce il santissimo sacramento dell’eucaristia ed
anche di amministrare ai fedeli tutti i sacramenti e di seppellire e far seppellire i morti in
detta chiesa o nelle altre chiese che saranno costruite in detta terra,
tranne che nella cappella maggiore della detta chiesa di Santa Maria di tutte le grazie,
perché in questa cappella maggiore il parroco sarà tenuto a seppellire
e far seppellire i cadaveri dei detti illustri marchese e marchesa e loro eredi e successori,
in perpetuo, di essi e di nessun altra persona.
Per l’amministrazione sei Sacramenti, di cui sopra,
il parroco curato non potrà chiedere nulla, secondo i canoni del sacrosanto concilio tridentino,
tranne ciò ch’è dovuto per il suono delle campane, per la sepoltura dei cadaveri.
Per i battesimi e i matrimoni, il parroco curato non potrà chiedere
né ottenere né avere se non tanto quanto, per dette prestazioni,
è in uso per i parroci di questa città di Palermo,
secondo le norme della recente bolla apostolica per la riforma dei diritti parrocchiali.
In vigore del presente atto, i detti marchese e marchesa, fondatori della Parrocchia,
eleggono e nominano come primo beneficiale del sopradetto beneficio
e curato della sopradetta Chiesa don Michele Purpura assente …
... E rivolgo viva supplica al reverendissimo don Pietro Corsetto
Vescovo di Cefalù o al suo vicario generale perché degni
di confermare e approvare la sopradetta fondazione con tutti gli oneri,
clausole, condizioni e prescrizioni contenuti nel presente atto.
Parimenti lo supplichiano che voglia immettere, e far immettere da coloro a cui spetta,
nel reale e personale possesso di detto beneficio,
il predetto don Michele Purpura, beneficiale eletto parroco,
e che voglia disporre che siano mandate le lettere necessarie ...
... Hanno giurato e di nuovo ha giurato la detta marchesa e il marchese …..
Testimoni Fabrizio Terranova e Vincenzo Dispenza