Articolo 104 C.d.S. (Artt. 265-268 Reg.to)

Sagome e masse limite delle macchine agricole

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55.

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10  (70).

 

(70) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 48, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 10 - Circolazione di macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate

Circolava con la macchina agricola indicata la quale supera le sagome o le masse fissate dalle vigenti disposizioni (specificare quali limiti di masse o sagome vengono violati)

Nota :

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per rimorchi. (vedi articolo 61 in merito)

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60 % della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90 % della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

 

 

€ 343,35

 

sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi

l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi

c. 11 - Inosservanza delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva - (in relazione agli artt. 265 e 266 del Reg.to)

Circolava con la macchina agricola eccezionale indicata, senza che la stessa :

a) fosse munita posteriormente di un pannello delle dimensioni di 0,50 m x 0,50 m a strisce bianche e rosse, di materiale fluorescente;

b) fosse equipaggiata con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla;

c) avesse in funzione il dispositivo supplementare a luce gialla lampeggiante

Nota : Le macchine agricole che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste nel presente articolo (per tali dimensioni vedi nota ipotesi precedente), devono essere munite posteriormente di un pannello delle dimensioni di 0,50 m x 0,50 m a strisce bianche e rosse di materiale fluorescente e segnalate con appositi pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Debbono, inoltre, essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente, ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10° verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°. Il dispositivo deve essere montato, di norma, nella parte più alta della macchina e può essere amovibile e deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

 

 

€ 137,55

 

sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi

l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che  non abbia ottemperato alle disposizioni violate. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi

 

c. 11- Inosservanza delle prescrizioni autorizzative

Circolava con la macchina agricola eccezionale indicata, omettendo di osservare le prescrizioni imposte nell'autorizzazione. In particolare non osservava di ....(specificare il tipo di prescrizione non rispettata)

Nota : I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso.

 

 

€ 137,55

 

sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi

l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che  non abbia ottemperato alle disposizioni violate. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi

 

c. 12 - Mancanza dell'autorizzazione

Circolava su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè L'autorizzazione.

Nota operativa : Il conducente della macchina agricola eccezionale deve essere sempre munito dell'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

L'agente accertatore deve intimare al conducente di non proseguire il viaggio finché non sia in grado di esibire L'autorizzazione. Egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del carico rimane al conducente

 

 

€ 33,60