Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e/o della carta di circolazione

 Quando è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione, questi sono ritirati dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione.

L'organo accertatore che procede al ritiro deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre  il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione.

Per consentire al conducente di raggiungere con il veicolo il luogo dallo stesso indicato, l'agente che accerta la violazione appone a tergo della copia del verbale di contestazione la seguente annotazione debitamente sottoscritta:

'Il sottoscritto dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente la patente di guida e la carta di circolazione del veicolo tipo .......... targa............... La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 399 del Reg.to, per consentire il viaggio con il veicolo fino alla località di ...................

data .................. Firma ..........................

Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, per quanto compatibili, le norme dell'art. 394 del Reg.to

L'organo che ha ritirato i documenti invia, unitamente a copia del verbale, entro i cinque giorni successivi, la patente di guida alla Prefettura e la carta di circolazione all'ufficio della Direzione generale della M. C. T C. del luogo della commessa violazione.

In caso di inottemperanza il trasgressore può essere denunciato per il reato di cui all’art. 650 del C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità)