Articolo 57 C.d.S. (Artt. 206-210 Reg.to)
Macchine agricole
1.
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare
attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a)
Semoventi:
1)
trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2)
macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3)
macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a
terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può
superare 0,7 t compreso il conducente;
b)
Trainate
1)
macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e
per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di
quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2)
rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t,
sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche,
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché
le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4.
Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla
lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti
di idonea attrezzatura non permanente (34).
(34)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 25, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).