Articolo 180 C.d.S. (Art. 376 Reg.to)

Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo

della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.(avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 2004)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137.55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 19,95 a € 81,90.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 (131). Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti

(131) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 Nota: Articolo così modificato dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 e successivamente dalla legge 1 agosto 2003, n. 214. Le modifica sono riportate in grassetto

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 7 - Mancanza dei documenti di circolazione o di guida

Circolava con il veicolo indicato senza avere con sé:

a) la carta di circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

È fatto obbligo di esibire il documento (o i documenti) entro ...... giorni al Comando di ....... L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 8 del presente articolo.

Nota : Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo

L'organo che accerta la violazione, con annotazione sul verbale di contestazione, intima, al conducente di esibire, entro un determinato numero di giorni, i documenti non in possesso ad un comando di polizia, precisando che qualora non ottemperi alla disposizione impartita sarà contestata, con altro verbale, la violazione al comma 8 del presente articolo.

Il rifiuto di esibire, a richiesta, i documenti comporta l'applicazione dell'art. 192, comma 2.

 

 

€ 33,60

 

c. 2 e c. 7 - Istruttore di guida : mancato possesso della patente o dell'attestato

Quale persona che fungente da istruttore durante le esercitazioni di guida non aveva con sé la patente di guida prescritta;

oppure

Quale istruttore di scuola guida non aveva con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 123, comma 7.

È fatto obbligo di esibire il documento entro ...... giorni al Comando di .......

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 33,60

 

c. 3 e c. 7 - Mancanza dell'autorizzazione o licenza

Conducente del veicolo indicato, impiegato in uno degli usi previsti dall'articolo 82, non aveva con sé l'autorizzazione o la licenza

È fatto obbligo di esibire il documento entro ...... giorni al Comando di .......

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 33,60

 

c. 4 e c. 7 - Mancanza dell'autorizzazione per autoveicolo adibito ad uso diverso o in circolazione di prova

Conducente dell'autoveicolo indicato, adibito

a) ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione;

b) in circolazione di prova,

non aveva con sé la relativa autorizzazione.

È fatto obbligo di esibire il documento entro ...... giorni al Comando di .......

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 33,60

 

c. 5 e c. 7 - Mancato possesso del CAP

Conducente del veicolo indicato, per la guida del quale è richiesto il CAP, non aveva con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità prescritti.

È fatto obbligo di esibire il documento entro ...... giorni al Comando di .......

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 33,60

 

c. 6 e c. 7 - Mancato possesso del certificato di circolazione del veicolo, del certificato di idoneità alla guida (ove previsto) o del documento di riconoscimento del conducente

Conducente di ciclomotore non aveva con sé

a) il certificato di circolazione del veicolo

b) (ove previsto) il certificato di idoneità alla guida

b) un documento di riconoscimento

È fatto obbligo di esibire il documento entro ...... giorni al Comando di .......

Nota : vedi nota ipotesi precedente

 

 

€ 19,95

 

c. 8 - Omessa esibizione di documenti o di presentarsi

Ometteva di ottemperare, senza giustificato motivo, all'invito rivolto di esibire i documenti richiesti relativi ( o di presentarsi per) all'accertamento di violazioni alle norme del presente codice. In particolare ometteva di esibire ....... (specificare il documento o i documenti cui il soggetto era tenuto ad esibire)

Nota operativa: Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti

Prima di procedere al contesto della violazione è bene che L'organo accertatore verifichi, presso gli uffici di competenza, se la persona a cui è stato intimato di esibire un determinato documento ne sia o meno in possesso.

Ciò al fine di non contestare un illecito amministrativo che il soggetto non poteva commettere essendone materialmente impedito.

Infatti, se dall'accertamento risulta che il documento richiesto è nella disponibilità del soggetto, allora si procede a contestare la violazione all'art. 180, comma 8; se invece dovesse risultare che lo stesso non ha la materiale disponibilità del documento allora non va più contestata la violazione al comma 8 del presente articolo, ma va contestata la contravvenzione relativa al mancato possesso del documento richiesto.

Esempio: è stato intimato di presentare la patente di guida. Nei termini indicati il contravventore non ottempera all'invito di presentazione del titolo. Dagli accertamenti si rileva che lo stesso la patente non l'ha mai conseguita. In tal caso non può più contestarsi la violazione all'art. 180, comma 8, perché il contravventore, non essendo in possesso del titolo, era materialmente impossibilitato a presentarlo, ma va contestata la violazione all'art. 116, comma 13, per guida senza patente.

 

 

€ 343,35

 

c. 8 - Inottemperanza all'invito di presentarsi all'autorità

Senza giustificato motivo, ometteva di presentarsi all'autorità ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative di cui al presente codice. In particolare allo stesso era stato intimato di presentarsi per .........(specificare il motivo)

 

 

€ 343,35