Articolo 164 C.d.S. (Artt. 361-362 Reg.to)

Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento (111).

(111) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 83, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

Iter procedurale per la verifica della massima sporgenza

Norme di riferimento:

art. 10 - Trasporti eccezionali

art. 61 - Sagoma limite

art. 164 - Sistemazione del carico sui veicoli

Al fine di individuare la norma da applicare è necessario tener presente, innanzi tutto, del tipo di marce trasportata, se DIVISIBILE o INDIVISIBILE.

Trattasi di

- merce divisibile quando è tecnicamente possibile ridurne la dimensione senza danneggiarla o pregiudicare la sicurezza del trasporto (es. balle di fieno, oggetti sfusi ecc.);

- merce indivisibile quando è tecnicamente impossibile ridurne la dimensione senza danneggiarla o pregiudicare la sicurezza del trasporto (es. travi, pali, ecc.);

valutare l'entità della sporgenza ammessa in relazione al tipo di veicolo;

verificare se la sporgenza rientri nei limiti di categoria del veicolo

Quadro generale delle violazioni

Configurazione del veicolo e tipo di carico

Norme da applicare in caso di violazioni

Veicolo in assetto normale di marcia

Il veicolo eccedente i limiti di sagome della categoria deve essere immatricolato come veicolo eccezionale

Il veicolo può circolare solo con autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

Per le macchine agricole e la macchine operatrici si applica l'art. 104

Per i convogli di macchine agricole si applica l'art. 105

Trasporto di merce divisibile

 

- 1 sporgenza anteriore o posteriore non ammessa

- Se si superano i limiti di categoria si applica l'art. 61 c. 7

- Se non si superano i limiti di categoria si applica il comma 2 e 8 del presente articolo

- 2 sporgenza laterale: max 30 cm da ciascun lato (sono però sempre vietate le sporgenze laterali di pali, lastre e carichi difficilmente percepibili)

- Se si superano i limiti di categoria si applica l'art. 61 c. 7

- Se non si superano i limiti di categoria si applica il comma 2 e 8 del presente articolo

- 3 sporgenza in altezza: ammessa entro i limiti di sagoma di categoria

- Se si superano i limiti di categoria si applica l'art. 61 c. 7

 

Trasporto di merce indivisibile

 

-1 sporgenza anteriore: non ammessa

Il veicolo può circolare solo con autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

- 2 sporgenza posteriore: max 3/10 della lunghezza del veicolo (ma senza superare i limiti di categoria

Il superamento di uno dei due limiti richiede l'autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

- 3 sporgenza laterale: max 30 cm da ciascun lato sempre senza superrare i limiti di sagoma della categoria

Il superamento  dei due limiti richiede l'autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

Se non si superano i limiti si applica il comma 3  e 8 del presente articolo.

-4 sporgenza in altezza: ammessa entro i limiti di sagoma della categoria

Il superamento  dei due limiti richiede l'autorizzazione. In assenza si applica l'art. 10 comma 18

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 8 - Sistemazione irregolare del carico

Circolava con il veicolo indicato con il carico sistemato in moda tale che lo stesso:

a) era soggetto a caduta o dispersione;

b) diminuiva la visibilità al conducente;

c) impediva al conducente la libertà di movimenti nella guida;

d) comprometteva la stabilità del veicolo;

e) mascherava dispositivi di illuminazione e/o di segnalazione visiva;

f) mascherava le targhe (o anche una sola) di riconoscimento;

g) impediva che fossero visibili i segnali fatti col braccio dal conducente

Nota operativa : Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme.

Qualora la idonea sistemazione del carico possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di contestazione della violazione.

Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione.

 

 

€ 68,25

 

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

c. 2 e c. 8 - Sporgenza anteriore del carico

Circolava con il veicolo indicato con il carico sistemato in moda tale che lo stesso sporgeva longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo.

Nota : Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

La mancata segnalazione del carico a mezzo dei pannelli comporta la violazione del comma 6 del presente articolo.

Nota operativa : vedi nota ipotesi precedente.

Vedi anche art. 61 per i limiti di sagoma

 

 

€ 68,25

 

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

 

c. 2 e c. 8 - Sporgenza posteriore del carico - cose divisibili-

Circolava con il veicolo indicato con un carico di cose divisibili sistemato in moda tale che lo stesso sporgeva longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo.

Nota e nota operativa : vedi ipotesi precedente.

Se si superano i limiti di sagoma propri della categoria di appartenenza del veicolo si ha violazione dell'art. art. 61 

Se si tratta di merce divisibile non è ammessa sporgenza alcuna.

Quando trattasi invece di carico indivisibile è consentita una sporgenza posteriore non oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo e sempre entro i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61. Altrimenti si applica la sanzione previste dall'art. 10

Per i ciclomotori, motocicli e velocipedi il carico può sporgere, al massimo, 50 cm - vedi art. 170

 

 

€ 68,25

 

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

 

c. 2 e c. 8 - Sporgenza posteriore del carico - cose indivisibili-

Circolava con il veicolo indicato con un carico di cose indivisibili sistemato in moda tale che lo stesso sporgeva longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo stesso

Nota operativa : vedi nota ipotesi precedente.

Nota : È ammessa la sporgenza longitudinale posteriore del carico, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

Vedi anche  art. 61   per i limiti di sagoma

 

 

€ 68,25

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

 

c. 3 e c. 8 - Sporgenza laterale del carico

Circolava con il veicolo indicato il cui carico sporgeva lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo oltre 30 cm dalla distanza delle luci anteriori e/o posteriori

Nota : Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Nota operativa : vedi nota ipotesi precedente.

Vedi anche art. 61  per i limiti di sagoma

 

 

€ 68,25

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

 

c. 3 e c. 8 - Sporgenza laterale di pali, sbarre, lastre e carichi similari.

Circolava con il veicolo indicato il cui carico costituito da pali, sbarre, lastre o carichi similari difficilmente percepibili, sporgeva lateralmente oltre la sagoma del veicolo.

Nota operativa : vedi nota ipotesi precedente.

Vedi anche art. 61  per i limiti di sagoma

 

 

€ 68,25

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

 

c. 4 e c. 8 - Accessori mobili

Circolava con il veicolo indicato i cui accessori mobili

a) sporgevano nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo;

b) strisciavano sul terreno.

Nota operativa : vedi nota ipotesi precedente.

Vedi anche art. 61  per i limiti di sagoma

 

 

€ 68,25

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

 

c. 5 e c. 8 - Carichi striscianti sulla strada

Circolava con il veicolo indicato trasportando o trainando cose (specificare il tipo di cose trasportate) che strisciavano sul terreno.

Nota : E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote

Nota operativa : vedi nota ipotesi precedente.

Vedi anche art. 61  per i limiti di sagoma

 

 

€ 68,25

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida

c. 6 e c. 8 - Segnalazione di carichi sporgenti

Circolava con il veicolo indicato, il cui carico sporgeva altre la sagoma propria del veicolo,

a) omettendo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo per gli altri utenti della strada;

b) senza che le sporgenze longitudinali fossero segnalate mediante gli appositi pannelli.

Nota: Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

Nota operativa : vedi nota ipotesi precedente.

Vedi anche art. 61 per i limiti di sagoma

 

 

€ 68,25

Punti 3

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida